Divisione Servizi Civici e Tributari

n. ord. 41
2001 00572/13

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 5 MARZO 2001
(proposta dalla G.C. 6 febbraio 2001)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICHE.

    Proposta dell'Assessore Bonino.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 dicembre 1999 (mecc. 9909912/13) è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone sulle iniziative pubblicitarie in luogo dell'imposta di pubblicità, così come previsto dall'art. 62 del D.Lgs. 446/97.
    Vista la Legge n. 212 del 27 luglio 2000 "Statuto del Contribuente" pubblicata sulla G.U. n. 177 del 31 luglio 2000, entrata in vigore il 1° agosto 2000, si rende necessario adeguare il Regolamento ai principi informatori dello Statuto stesso con l'introduzione delle note esplicative di altre norme richiamate in Regolamento, nonché di nuovi articoli.
    Con la suddetta Legge 212/2000 il legislatore, da un lato ha voluto rendere immediatamente applicabili alcuni principi tributari di carattere generale e, dall'altro, ha voluto mettere a punto un documento politico-programmatico tendente a far conoscere in Italia una nuova cultura tributaria finalizzata, soprattutto, alla tutela del cittadino-contribuente.
    Alcuni principi contenuti nello Statuto dei diritti del cittadino, sono immediatamente applicabili, altri invece, richiedono l'emanazione di specifiche norme di attuazione. Nello specifico si osserva quanto segue:
-    Le Disposizioni dello Statuto del contribuente costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, con la conseguenza che agli stessi devono essere uniformati i principi contenuti nei singoli Regolamenti disciplinanti le diverse entrate comunali, nel rispetto degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.
-    I Regolamenti comunali, disciplinanti le singole risorse di entrata e contenenti disposizioni tributarie, devono necessariamente essere scritti in modo chiaro e trasparente, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2 dello Statuto del contribuente.
-    L'Amministrazione comunale deve improntare i rapporti con i contribuenti al principio della collaborazione e della buona fede.
-    L'obbligazione tributaria, in caso di presenza di diritto al rimborso, può essere estinta anche per compensazione.
-    Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuate sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale, relativamente al quale il contribuente può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio della copia, osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.
    Considerato, inoltre, che in corso d'anno, trattandosi di una normativa fortemente innovativa del Settore, è emersa l'esigenza di modificare ed integrare il testo di alcuni articoli per una maggiore chiarezza interpretativa al fine di ridurre le eventuali situazioni di contrasto con i cittadini, occorre apportare le integrazioni, modificazioni, precisazioni al regolamento, che, qui di seguito, vengono esposte:

L'articolo 1 - ambito e contenuto del regolamento - il 1° comma che così recita: "1. Il presente regolamento è adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed attua quanto previsto dal successivo art. 62, istituendo ....omissis." viene integrato con il richiamo alle note (1) e (2); il comma 2 che così recita: "2. Il presente regolamento dà altresì attuazione alla facoltà concessa ai Comuni dall'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni e relative norme di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610)." viene introdotto il richiamo alla nota (3) e viene modificato come segue: "2. Il presente regolamento dà altresì attuazione alla facoltà concessa ai Comuni dall'art. 51 comma 4 D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 (3).".

L'articolo 2 - presupposti dell'autorizzazione e del canone - il comma 3 che così recita: "3. È soggetta all'autorizzazione la pubblicità ....omissis.... nelle gallerie commerciali, nelle stazioni di trasporto pubblico, nei sottopassi e simili." viene così modificato: "3. È soggetta all'autorizzazione la pubblicità ....omissis.... nelle gallerie commerciali, nelle strutture ospedaliere, nelle stazioni di trasporto pubblico, nei sottopassi e simili.".

L'articolo 3 - autorizzazione - il comma 4 che così recita: "4. L'installazione di mezzi pubblicitari deve essere effettuata nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Generale degli impianti pubblicitari (deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 1998)." viene integrato nel seguente modo: "4. L'installazione di mezzi pubblicitari deve essere effettuata nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Generale degli impianti pubblicitari (deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 1998 e successive modifiche)."; il comma 7 i punti a), b), c), f), g) che così recitano: "7. Nei casi seguenti, pur essendo obbligatorio presentare preventiva comunicazione corredata dal certificato di pagamento, l'autorizzazione formale è sostituita dalla quietanza di pagamento del canone: a) pubblicità effettuata con veicoli o altri similari; b) pubblicità relativa a vendite o locazioni degli immobili collocate su stabili di nuova o vecchia costruzione; c) pubblicità su ponteggi o aree di cantiere inerenti alle ditte o imprese ivi operanti; ....omissis.... f) pubblicità in forma ambulante (art. 14 punto 7); g) le iniziative pubblicitarie di cui all'art. 2 comma 3." vengono modificati come segue: il comma 7 viene rinumerato comma 8 e dispone: "8. Nei casi seguenti ....omissis.... a) pubblicità effettuata con veicoli o altri similari, sia dipinta che in forma sonora, nei limiti concessi dal Codice della Strada; b) pubblicità relativa a vendite o locazioni degli immobili collocate su stabili di nuova o vecchia costruzione limitatamente ad un periodo di 3 mesi rinnovabili; c) pubblicità su ponteggi e aree di cantiere inerenti alle ditte o imprese ivi operanti limitatamente ad un periodo di 3 mesi rinnovabili; ....omissis.... f) pubblicità in forma ambulante (art. 14 punto 7 del presente regolamento); g) le iniziative pubblicitarie di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento;" e viene introdotto il punto h) che dispone: "h) i mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali adibiti a vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono all'oggetto dell'attività dell'esercizio e in assenza di mezzo pubblicitario esterno soggetto al canone."; il comma 7 di nuova istituzione che dispone: "7. La pubblicità a carattere generale su ponteggi con teli di grandi dimensioni deve essere contenuta in una misura massima del 50% della superficie totale e necessita di specifica autorizzazione. Per gli edifici classificati in categoria I e II del Piano Generale degli Impianti, la pubblicità deve essere inserita in una copertura realizzata a trompe-d'oeil. Il bozzetto del progetto coordinato deve avere un preventivo assenso dal Settore Arredo e Immagine Urbana.".

L'articolo 4 - modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione - il comma 1 che così recita: "1. ....omissis. A tale obbligo è soggetto chi intende modificare il mezzo pubblicitario in atto. Non è considerata modifica la variazione di dicitura o del logo ove il mezzo pubblicitario rimanga inalterato nelle sue dimensioni e tipologie già autorizzate." viene modificato come segue: "1. ....omissis. A tale obbligo è soggetto anche chi intende effettuare voltura dell'autorizzazione, modificare il mezzo pubblicitario in atto. Non è considerata modifica la variazione di dicitura o del logo ove il mezzo pubblicitario rimanga inalterato nelle sue dimensioni e tipologie già autorizzate, ma occorre comunicarlo all'ufficio pubblicità presentando un'autocertificazione."; il comma 3 punto b) che così recita: "3. ....omissis.... con preciso riferimento agli elementi della facciata interessata dalla pubblicità, in scala grafica 1:50 sia per la facciata che per il mezzo pubblicitario. ....omissis.... - per le collocazioni su sedime pubblico privato deve essere allegato anche il rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500 della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi: marciapiedi, recinzioni, alberatura, elementi di arredo, edifici;" viene modificato come segue: "3. ....omissis.... con preciso riferimento agli elementi della facciata interessata dalla pubblicità, in scala grafica 1:50 del mezzo pubblicitario e in scala 1:100 della facciata interessata dell'edificio. ....omissis.... - per le collocazioni su sedime pubblico o privato deve essere allegato anche il rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500 della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi: marciapiedi, recinzioni, alberatura, elementi di arredo, edifici, e nr. 4 fotografie che riprendano l'area interessata dai quattro lati; - per i murales o trompe-d'oeil deve essere allegata copia del parere preventivo rilasciato dal Settore Arredo e Immagine Urbana;"; il punto d) che così recita: "d) per la collocazione di qualsiasi tipo di tenda, relativa ad attività commerciale o artigianale pubblicizzata ....omissis.” viene modificato come segue: "d) per la collocazione di qualsiasi tipo di tenda, relativa ad attività commerciale o artigianale ....omissis."; il punto e) che così recita: "e) per gli impianti pubblicitari di grande formato aventi superficie comunque superiore a metri quadrati 8,5 e per tutti ....omissis. Per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario allegare la dichiarazione di idoneità, in riferimento alla Legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti, rilasciati dalla ditta installatrice del manufatto." viene modificato come segue: "e) per gli impianti pubblicitari di grande formato aventi superficie comunque superiore a metri quadrati 8,5 (insegne a bandiera e poster) e per tutti ....omissis. Per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario osservare le disposizioni della legge 46/90."; il comma 7 che così recita: "7. Con provvedimento assunto dalla Giunta Comunale è nominata una commissione consultiva incaricata di esaminare le domande di collocazione di impianti pubblicitari." viene completamente innovato nel contenuto disponendo: "7. Entro 90 giorni dalla data dell'autorizzazione il titolare è tenuto a consegnare, ad integrazione e completamento della pratica, nr. 2 fotografie dell'impianto pubblicitario installato. In assenza di detta documentazione, ovvero la stessa facesse rilevare delle difformità tra la documentazione tecnica presentata con l'istanza e l'effettiva realizzazione e collocazione dell'impianto, l'autorizzazione potrà essere revocata.".

L'articolo 4/bis - preventiva autorizzazione settori tecnici - esposti - di nuova introduzione, così dispone: "1. Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi è subordinata al parere favorevole dei Settori Tecnici comunali e del Comando di Polizia Municipale che esaminano le domande nell'ordine cronologico di presentazione e valutano la collocazione dei mezzi pubblicitari nel rispetto delle norme tecniche ambientali dettate dal Regolamento del Piano Generale degli Impianti e delle norme di attuazione del Nuovo Codice della Strada. 2. Avverso il parere negativo dei Settori Tecnici è ammessa la presentazione di esposto in carta semplice, indirizzato al Settore Pubblicità della Divisione Servizi Civici e Tributari, da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del parere negativo. 3. Trascorso il termine di 30 giorni, il parere diviene definitivo e la pratica sarà archiviata.".
La diversa normativa prevista per l'acquisizione dei pareri tecnici presupposti al rilascio dell'autorizzazione, adottata con l'inserimento di questo articolo in cui non è più prevista l'attività della Commissione pubblicità, si è resa necessaria in quanto, con l'adozione del Piano Generale degli impianti, approvato dal Consiglio Comunale ed esecutivo dal 27 aprile 1998, si è introdotto il parere preventivo, vincolante, del Settore XV Arredo e Immagine Urbana che ha svuotato di contenuto l'attività della Commissione stessa.

L'articolo 5 - validità dell'autorizzazione-rinnovo-revoca-duplicati - il comma 1 che così recita: "1. L'autorizzazione, nei casi previsti dall'art. 53 comma 6 del D.P.R. 610/96, ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; negli altri casi la durata è prevista nell'autorizzazione stessa." viene modificato come segue: "1. In conformità a quanto previsto dall'art. 53 comma 6 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610, che stabilisce in 3 anni la validità dell'autorizzazione, tutte le autorizzazioni rilasciate prima dell'approvazione del Piano Generale degli Impianti, avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 marzo 1998 ed esecutiva dal 27 aprile 1998, scadranno il 31 dicembre 2001. Le autorizzazioni rilasciate dopo l'approvazione del Piano, scadranno il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data del rilascio. L'autorizzazione è rinnovabile dietro presentazione di domanda."; il comma 2 lettera a- che così recita: "2. ....omissis.... della documentazione richiesta dall'ufficio: a - dalla documentazione fotografica alla data della domanda, dell'impianto pubblicitario installato;" viene modificato come segue: " 2. ..omissis.... della seguente documentazione: a - due fotografie a colori (10x15) dei mezzi pubblicitari in opera;".

L'articolo 6 - volture dell'autorizzazione, variazione del mezzo pubblicitario - il comma 1 che così recita: "1. ....omissis. La domanda dovrà contenere la dichiarazione, redatta ai sensi della Legge 15/68, di conformità del mezzo pubblicitario in opera a quello a suo tempo autorizzato." viene così modificato: "1. ....omissis. La domanda dovrà contenere la dichiarazione, redatta ai sensi della Legge 15/68, che i mezzi pubblicitari esistenti rispettano le norme dettate dal Piano Generale degli Impianti."; il comma 2 che così recita: "2. Non è concessa la voltura dell'autorizzazione se l'intestatario di quest'ultima non risulta in regola con il pagamento del canone." viene modificato come segue: "2. È concessa la voltura dell'autorizzazione purché siano stati assolti i pagamenti del canone dal cessante o vengano corrisposti dal subentrante."; il comma 4 che così recita: "4. Per effettuare variazione del mezzo pubblicitario è necessario ....omissis." viene modificato come segue: "4. Per effettuare voltura del mezzo pubblicitario è necessario ....omissis."; il comma 5 che così recita: "5. ....omissis.... in atto saranno considerati abusivi." viene così modificato: "5. ....omissis.... in atto saranno considerati abusivi e applicate le sanzioni previste dalla legge."; viene introdotto il comma 6 che dispone: "6. Non è necessario presentare domanda di voltura, ma una dichiarazione redatta ai sensi della Legge 15/68, nei casi in cui sia solamente cambiata la denominazione, la ragione sociale, restando invariata la Partita Iva, il Codice Fiscale.".

L'articolo 7 - cessazione della pubblicità, manutenzione degli impianti e rimozione - il comma 3 che così recita: "3. ....omissis.... mantenuti sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora ....omissis.... (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 90 giorni." viene modificato come segue: "3. ....omissis.... mantenuti sempre in perfetto ordine; qualora ....omissis.... (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 30 giorni."; il comma 5 che così recita: "5. Sui cartelli pubblicitari, al fine di facilitare i controlli ....omissis.... il collocamento del cartello stesso. ....omissis” viene modificato come segue: "5. Sui cartelli pubblicitari, al fine di facilitare i controlli ....omissis.... il collocamento del cartello stesso e il numero di protocollo dell'autorizzazione. ....omissis"; viene introdotto il comma 7 che dispone quanto segue: "7. La denuncia di cessazione va presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, in caso contrario la pubblicità si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.".

L'articolo 8 - norme tecniche degli impianti pubblicitari temporanei in occasione di manifestazioni e iniziative varie - il comma 3 che così recita: "3 ....omissis.... il perimetro delimitato dai corsi: Moncalieri, Novara, Vigevano ..omissis.... ad eccezione del sedime stradale dei corsi Novara, Vigevano, Mortara ....omissis." viene modificato come segue: "3. ....omissis.... il perimetro delimitato dai corsi: Moncalieri, Tortona, Novara, Vigevano ....omissis.... ad eccezione del sedime stradale dei corsi Tortona, Novara, Vigevano, Mortara ....omissis." .

L'articolo 9 - suddivisione del territorio cittadino, dopo "Consiglio Comunale in data 2 marzo 1998" introdotto "e successive modificazioni".

L'articolo 10 - limiti e divieti per iniziative pubblicitarie - comma 1 lettera E. che così recita: "E. Le preinsegne ....omissis.... incroci, impianti semaforici e dagli altri mezzi pubblicitari. La collocazione fino ad un massimo di 6 preinsegne per ogni impianto non è ammessa all'interno ....omissis...." viene modificato come segue: "E. Le preinsegne ....omissis.... incroci. L'impianto deve avere un'altezza massima non superiore a 3 mt. e l'indicatore di attività più vicino al suolo non dovrà essere collocato a meno di 1,5 mt., deve avere da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 6 (sei) indicatori di attività. La singola attività non può essere ripetuta su più di due indicatori per impianto. La collocazione non è ammessa all'interno ....omissis. Si definisce "preisegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa."; lettera F. il cui punto 3) che così recita: "3) Mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi;" viene modificato come segue: "3) Mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, arbusti, siepi, piante, monumenti e fontane."; vengono introdotti i punti 10), 11), 12), 13), 14) e 15) che dispongono: "10) Impianti pubblicitari collocati su colonne, balaustre e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzare l'immagine. 11) Le vetrofanie che presentino soluzioni precarie o disordinate. 12) Le luci a rapido movimento o intermittenti; la luminosità in generale deve essere contenuta a livelli tali da non recare disturbo. 13) Nuove vetrinette mobili se non in caso di progettazione coordinata per ambiti o ripristino di preesistenza storica. 14) La collocazione di striscioni attraverso vie nella Parte A del territorio cittadino. È consentita quella nella Parte B in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo quali congressi, fiere campionarie, gare sportive, etc. 15) La distribuzione di volantini a carattere pubblicitario o commerciale nelle vie e protendimenti di 20 mt., di cui all'ordinanza n. 2719 del 10 dicembre 1998, con l'applicazione in caso di trasgressione delle sanzioni ivi previste (4).".

L'articolo 12 - soggetto passivo e titolarità del canone - al comma 3 viene modificato il richiamo all'articolo 3 che diventa "dagli artt. 2 e 18 del presente Regolamento".

L'articolo 13 - criteri per la determinazione delle tariffe del canone - il comma 1 che così recita: "1. Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi ....omissis...." viene modificato come segue: "1. Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate dal Consiglio Comunale a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 446/97 (5) sulla base dei seguenti elementi ....omissis...."; viene introdotto il comma 2 che dispone: "2. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione per l'anno successivo di quelle in vigore.".

L'articolo 14 - determinazione delle tariffe-criteri generali - il comma 7, il punto d) che così recita: "d) pubblicità effettuata con striscioni attraverso vie o piazze;" viene modificato come segue: "d) pubblicità effettuata con striscioni (art. 10 punto 14)"; vengono aggiunti i punti i), j) e k) che dispongono: "i) paline; j) gonfaloni; k) cartelli provvisori su suolo.".

L'articolo 15 - modalità per l'applicazione delle tariffe - il comma 1 lettera A), punto a) che così recita: "a) per il calcolo dell'area assoggettata al canone ....omissis.... della superficie occupata da scritte;" viene modificato come segue: "a) per il calcolo dell'area assoggettata al canone ....omissis.... della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo;" lettera B) punto c) che così recita: "c)..omissis .l'esenzione prevista dal successivo art. 18 punto 2 -e), omissis ..;" viene modificato come segue: " c)..omissis .l'esenzione prevista dal successivo art. 18 punto 1 -h), omissis ..;"; al punto f) il riferimento alle ore 8,30 è modificato nelle ore 9,30.

L'articolo 17 - modalità e termini per il pagamento del canone - il comma 2 che così recita: "2. Autorizzazioni di durata superiore all'anno: - il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, con le modalità di cui al comma precedente, contestualmente al rilascio della stessa e, se rateizzato, completato entro la fine dell'anno; - il canone relativo agli anni successivi è riscosso dal Comune conformemente alle disposizioni di cui all'art. 32 ..omissis." viene modificato come segue: "2. Autorizzazioni di durata superiore all'anno: - Il primo pagamento deve essere corrisposto al rilascio dell'autorizzazione ed è commisurato al tempo intercorrente tra la data di collocazione, che si dà per avvenuta 15 giorni dopo la data di autorizzazione ed il 31 dicembre successivo. Per importi superiori a L. 3.000.000, se richiesta la rateizzazione, il pagamento deve essere completato entro la fine dell'anno. _ Il canone relativo agli anni successivi è commisurato ad anno solare ed è riscosso dal Comune conformemente alle disposizioni di cui all'art. 32 ..omissis. (6)."; viene aggiunto il comma 4 che così dispone: "4. L'Amministrazione comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.".

L'articolo 18 - forme pubblicitarie non assoggettate al canone - il comma 1 lettera a) che così recita: "a) i mezzi pubblicitari in forma stampata o dipinta, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono all'oggetto dell'attività dell'esercizio;" viene modificato come segue: "a) i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono all'oggetto dell'attività dell'esercizio purché in presenza di mezzo pubblicitario già assoggettato al canone;"; alla lettera b) dopo il periodo "gli avvisi al pubblico collocati in aree visibili dalla pubblica via " viene aggiunta la frase: "....riguardanti la localizzazione o utilizzazione dei servizi di pubblica utilità purché non superino la superficie di mezzo metro quadrato;"; la lettera c) che così recita: "c) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;" viene modificato come segue: "c) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, purché non eccedenti le dimensioni di cm. 35x25;"; la lettera i) che così recita: "i) le locandine, la pubblicità effettuata in forma sonora, la distribuzione di volantini e le altre forme di propaganda ambientale di cui all'art. 14 comma 7 lettera f) non relative ad attività economiche;" viene modificato come segue: "i) la distribuzione di volantini e le altre forme di propaganda ambientale di cui all'art. 14 comma 7 lettera f) non relative ad attività commerciali;"; vengono introdotte le lettere l) e m) che dispongono: "l) i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e cortili chiusi da portone; m) vetrine esposizioni."; il comma 2, viene aggiunta la lettera f) che così dispone: "f) le locandine, la pubblicità sonora non relative ad attività commerciali;"; viene aggiunta la lettera g) in cui si dispone: "2. Sono esenti dal pagamento del canone ma necessitano di autorizzazione .omissis... g) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti sulle sole facciate esterne delle edicole, dei chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.".

L'articolo 20 - commisurazione del canone per situazioni particolari - il comma 3 assume il numero 4 e viene aggiunto un nuovo comma 3 che dispone: "3. Qualora le insegne d'esercizio siano occultate da ponteggi o strutture similari per un periodo superiore a 6 mesi, è data facoltà di collocare pubblicità provvisoria esterna al ponteggio, di superficie non superiore a quella già in opera, per il periodo interessato alla limitazione, con esenzione dal canone.".

L'articolo 21 - rimborsi - che così recita: "Alla restituzione delle somme indebitamente versate dal contribuente a titolo di canone si provvede con le modalità previste dall'apposito Regolamento delle Entrate (Consiglio Comunale mecc. 9908506/13)." viene modificato come segue: "Alla restituzione delle somme indebitamente versate dal contribuente a titolo di canone si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale (delibera del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13 e s.m.i.)(7).".

L'articolo 22 - sanzioni amministrative e interessi - viene integrato con un rimando alla nota 2: ".... omissis.(2)."; al comma 3 si fa rinvio alla nota (8).

L'articolo 24 - norme transitorie e finali - viene sostituito dal nuovo articolo 24 - autotutela - che così dispone: "Si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 24 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale (delibera Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13) (9).".

L'articolo 25 - norme transitorie e finali - ex articolo 24, il comma 1 che così recita: "1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000. Dalla stessa data cessa l'applicazione dell'imposta di pubblicità prevista dal D.Lgs. 507/93, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale disciplinato dal presente Regolamento." viene modificato come segue: "1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di approvazione."; il comma 2 che così recita: "Le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 01.01.2000 sono rinnovate, con il pagamento del canone previsto a decorrere da tale data, con riserva di procedere entro lo stesso anno alla loro revoca se le stesse sono in contrasto con le norme del presente regolamento." viene abrogato; il comma 3 assume il numero 2; il comma 4, rinumerato comma 3 che così recita: "4. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento. Il Regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni attualmente in vigore è abrogato, con esclusione delle parti riguardanti le pubbliche affissioni e dell'art. 11, concernente la commissione sulla pubblicità che decadrà dal momento della nomina della commissione prevista dall'art. 4 comma 7." viene modificato come segue: "3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento."; il comma 5, rinumerato comma 4, che così recita: "5. Fino all'approvazione delle nuove tariffe che avverrà contestualmente al bilancio di previsione 2000, alla pubblicità provvisoria si applicano le tariffe in vigore nel 1999." viene modificato come segue: "4. Fino all'approvazione delle nuove tariffe che avverrà contestualmente al bilancio di previsione, alla pubblicità temporanea si applicano le tariffe in vigore nell'anno precedente.".

L'allegato "A" al regolamento - determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti moltiplicatori, al paragrafo B - coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari - casi particolari - aggiungere la lettera e) che così dispone: "e) mezzi pubblicitari definiti modulari (preinsegne) alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste, si applica l'ulteriore coefficiente moltiplicatore 2"; il paragrafo C - tariffe giornaliere per tipologie specifiche di pubblicità da determinarsi con apposita deliberazione del Consiglio Comunale - punto 2 che così recita: "2) Striscioni attraverso vie;" viene modificato come segue: "2) Striscioni attraverso vie o piazze;".

    Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato, è stato inviato al parere delle Circoscrizioni previsto dal Regolamento sul Decentramento.
    Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 6 e 7; ha espresso parere contrario la Circoscrizione 4; non sono pervenuti i pareri delle Circoscrizioni 1-2-3-5-8-9 e 10.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui si intendono richiamati, l'unito schema del regolamento, così come risultante dal testo precedente, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 20 dicembre 1999 (mecc. 9909912/13), nonché da quello successivo alle modificazioni, integrazioni e precisazioni oggetto del presente atto deliberativo come risulta dall'allegato (all. 1 - n. ) che fa parte integrante del presente provvedimento e precisamente:

    L'articolo 1 - ambito e contenuto del regolamento - il 1° comma che così recita: "1. Il presente regolamento è adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed attua quanto previsto dal successivo art. 62, istituendo ....omissis." viene integrato con il richiamo alle note (1) e (2); il comma 2 che così recita: "2. Il presente regolamento dà altresì attuazione alla facoltà concessa ai Comuni dall'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni e relative norme di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610)." viene introdotto il richiamo alla nota (3) e viene modificato come segue: "2. Il presente regolamento dà altresì attuazione alla facoltà concessa ai Comuni dall'art. 51 comma 4 D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 (3).".
    L'articolo 2 - presupposti dell'autorizzazione e del canone - il comma 3 che così recita: "3. È soggetta all'autorizzazione la pubblicità ....omissis.... nelle gallerie commerciali, nelle stazioni di trasporto pubblico, nei sottopassi e simili." viene così modificato: "3. È soggetta all'autorizzazione la pubblicità ....omissis.... nelle gallerie commerciali, nelle strutture ospedaliere, nelle stazioni di trasporto pubblico, nei sottopassi e simili.".
    L'articolo 3 - autorizzazione - il comma 4 che così recita: "4. L'installazione di mezzi pubblicitari deve essere effettuata nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Generale degli impianti pubblicitari (deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 1998)." viene integrato nel seguente modo: "4. L'installazione di mezzi pubblicitari deve essere effettuata nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Generale degli impianti pubblicitari (deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 1998 e successive modifiche)."; il comma 7 i punti a), b), c), f), g) che così recitano: "7. Nei casi seguenti, pur essendo obbligatorio presentare preventiva comunicazione corredata dal certificato di pagamento, l'autorizzazione formale è sostituita dalla quietanza di pagamento del canone: a) pubblicità effettuata con veicoli o altri similari; b) pubblicità relativa a vendite o locazioni degli immobili collocate su stabili di nuova o vecchia costruzione; c) pubblicità su ponteggi o aree di cantiere inerenti alle ditte o imprese ivi operanti; ....omissis.... f) pubblicità in forma ambulante (art. 14 punto 7); g) le iniziative pubblicitarie di cui all'art. 2 comma 3." vengono modificati come segue: il comma 7 viene rinumerato comma 8 e dispone: "8. Nei casi seguenti ....omissis.... a) pubblicità effettuata con veicoli o altri similari, sia dipinta che in forma sonora, nei limiti concessi dal Codice della Strada; b) pubblicità relativa a vendite o locazioni degli immobili collocate su stabili di nuova o vecchia costruzione limitatamente ad un periodo di 3 mesi rinnovabili; c) pubblicità su ponteggi e aree di cantiere inerenti alle ditte o imprese ivi operanti limitatamente ad un periodo di 3 mesi rinnovabili; ....omissis.... f) pubblicità in forma ambulante (art. 14 punto 7 del presente regolamento); g) le iniziative pubblicitarie di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento;" e viene introdotto il punto h) che dispone: "h) i mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali adibiti a vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono all'oggetto dell'attività dell'esercizio e in assenza di mezzo pubblicitario esterno soggetto al canone."; il comma 7 di nuova istituzione che dispone: "7. La pubblicità a carattere generale su ponteggi con teli di grandi dimensioni deve essere contenuta in una misura massima del 50% della superficie totale e necessita di specifica autorizzazione. Per gli edifici classificati in categoria I e II del Piano Generale degli Impianti, la pubblicità deve essere inserita in una copertura realizzata a trompe-d'oeil. Il bozzetto del progetto coordinato deve avere un preventivo assenso dal Settore Arredo e Immagine Urbana.".
    L'articolo 4 - modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione - il comma 1 che così recita: "1. ....omissis. A tale obbligo è soggetto chi intende modificare il mezzo pubblicitario in atto. Non è considerata modifica la variazione di dicitura o del logo ove il mezzo pubblicitario rimanga inalterato nelle sue dimensioni e tipologie già autorizzate." viene modificato come segue: "1. ....omissis. A tale obbligo è soggetto anche chi intende effettuare voltura dell'autorizzazione, modificare il mezzo pubblicitario in atto. Non è considerata modifica la variazione di dicitura o del logo ove il mezzo pubblicitario rimanga inalterato nelle sue dimensioni e tipologie già autorizzate, ma occorre comunicarlo all'ufficio pubblicità presentando un'autocertificazione."; il comma 3 punto b) che così recita: "3. ....omissis.... con preciso riferimento agli elementi della facciata interessata dalla pubblicità, in scala grafica 1:50 sia per la facciata che per il mezzo pubblicitario. ....omissis.... - per le collocazioni su sedime pubblico privato deve essere allegato anche il rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500 della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi: marciapiedi, recinzioni, alberatura, elementi di arredo, edifici;" viene modificato come segue: "3. ....omissis.... con preciso riferimento agli elementi della facciata interessata dalla pubblicità, in scala grafica 1:50 del mezzo pubblicitario e in scala 1:100 della facciata interessata dell'edificio. ....omissis.... - per le collocazioni su sedime pubblico o privato deve essere allegato anche il rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500 della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi: marciapiedi, recinzioni, alberatura, elementi di arredo, edifici, e nr. 4 fotografie che riprendano l'area interessata dai quattro lati; - per i murales o trompe-d'oeil deve essere allegata copia del parere preventivo rilasciato dal Settore Arredo e Immagine Urbana;"; il punto d) che così recita: "d) per la collocazione di qualsiasi tipo di tenda, relativa ad attività commerciale o artigianale pubblicizzata ....omissis.” viene modificato come segue: "d) per la collocazione di qualsiasi tipo di tenda, relativa ad attività commerciale o artigianale ....omissis."; il punto e) che così recita: "e) per gli impianti pubblicitari di grande formato aventi superficie comunque superiore a metri quadrati 8,5 e per tutti ....omissis. Per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario allegare la dichiarazione di idoneità, in riferimento alla Legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti, rilasciati dalla ditta installatrice del manufatto." viene modificato come segue: "e) per gli impianti pubblicitari di grande formato aventi superficie comunque superiore a metri quadrati 8,5 (insegne a bandiera e poster) e per tutti ....omissis. Per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario osservare le disposizioni della legge 46/90."; il comma 7 che così recita: "7. Con provvedimento assunto dalla Giunta Comunale è nominata una commissione consultiva incaricata di esaminare le domande di collocazione di impianti pubblicitari." viene completamente innovato nel contenuto disponendo: "7. Entro 90 giorni dalla data dell'autorizzazione il titolare è tenuto a consegnare, ad integrazione e completamento della pratica, nr. 2 fotografie dell'impianto pubblicitario installato. In assenza di detta documentazione, ovvero la stessa facesse rilevare delle difformità tra la documentazione tecnica presentata con l'istanza e l'effettiva realizzazione e collocazione dell'impianto, l'autorizzazione potrà essere revocata.".
    L'articolo 4/bis - preventiva autorizzazione settori tecnici - esposti - di nuova introduzione, così dispone: "1. Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi è subordinata al parere favorevole dei Settori Tecnici comunali e del Comando di Polizia Municipale che esaminano le domande nell'ordine cronologico di presentazione e valutano la collocazione dei mezzi pubblicitari nel rispetto delle norme tecniche ambientali dettate dal Regolamento del Piano Generale degli Impianti e delle norme di attuazione del Nuovo Codice della Strada. 2. Avverso il parere negativo dei Settori Tecnici è ammessa la presentazione di esposto in carta semplice, indirizzato al Settore Pubblicità della Divisione Servizi Civici e Tributari, da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del parere negativo. 3. Trascorso il termine di 30 giorni, il parere diviene definitivo e la pratica sarà archiviata.".
    La diversa normativa prevista per l'acquisizione dei pareri tecnici presupposti al rilascio dell'autorizzazione, adottata con l'inserimento di questo articolo in cui non è più prevista l'attività della Commissione pubblicità, si è resa necessaria in quanto, con l'adozione del Piano Generale degli impianti, approvato dal Consiglio Comunale ed esecutivo dal 27 aprile 1998, si è introdotto il parere preventivo, vincolante, del Settore XV Arredo e Immagine Urbana che ha svuotato di contenuto l'attività della Commissione stessa.
    L'articolo 5 - validità dell'autorizzazione-rinnovo-revoca-duplicati - il comma 1 che così recita: "1. L'autorizzazione, nei casi previsti dall'art. 53 comma 6 del D.P.R. 610/96, ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; negli altri casi la durata è prevista nell'autorizzazione stessa." viene modificato come segue: "1. In conformità a quanto previsto dall'art. 53 comma 6 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610, che stabilisce in 3 anni la validità dell'autorizzazione, tutte le autorizzazioni rilasciate prima dell'approvazione del Piano Generale degli Impianti, avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 marzo 1998 ed esecutiva dal 27 aprile 1998, scadranno il 31 dicembre 2001. Le autorizzazioni rilasciate dopo l'approvazione del Piano, scadranno il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data del rilascio. L'autorizzazione è rinnovabile dietro presentazione di domanda."; il comma 2 lettera a- che così recita: "2. ....omissis.... della documentazione richiesta dall'ufficio: a - dalla documentazione fotografica alla data della domanda, dell'impianto pubblicitario installato;" viene modificato come segue: " 2. ..omissis.... della seguente documentazione: a - due fotografie a colori (10x15) dei mezzi pubblicitari in opera;".
    L'articolo 6 - volture dell'autorizzazione, variazione del mezzo pubblicitario - il comma 1 che così recita: "1. ....omissis. La domanda dovrà contenere la dichiarazione, redatta ai sensi della Legge 15/68, di conformità del mezzo pubblicitario in opera a quello a suo tempo autorizzato." viene così modificato: "1. ....omissis. La domanda dovrà contenere la dichiarazione, redatta ai sensi della Legge 15/68, che i mezzi pubblicitari esistenti rispettano le norme dettate dal Piano Generale degli Impianti."; il comma 2 che così recita: "2. Non è concessa la voltura dell'autorizzazione se l'intestatario di quest'ultima non risulta in regola con il pagamento del canone." viene modificato come segue: "2. È concessa la voltura dell'autorizzazione purché siano stati assolti i pagamenti del canone dal cessante o vengano corrisposti dal subentrante."; il comma 4 che così recita: "4. Per effettuare variazione del mezzo pubblicitario è necessario ....omissis." viene modificato come segue: "4. Per effettuare voltura del mezzo pubblicitario è necessario ....omissis."; il comma 5 che così recita: "5. ....omissis.... in atto saranno considerati abusivi." viene così modificato: "5. ....omissis.... in atto saranno considerati abusivi e applicate le sanzioni previste dalla legge."; viene introdotto il comma 6 che dispone: "6. Non è necessario presentare domanda di voltura, ma una dichiarazione redatta ai sensi della Legge 15/68, nei casi in cui sia solamente cambiata la denominazione, la ragione sociale, restando invariata la Partita Iva, il Codice Fiscale.".
    L'articolo 7 - cessazione della pubblicità, manutenzione degli impianti e rimozione - il comma 3 che così recita: "3. ....omissis.... mantenuti sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora ....omissis.... (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 90 giorni." viene modificato come segue: "3. ....omissis.... mantenuti sempre in perfetto ordine; qualora ....omissis.... (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 30 giorni."; il comma 5 che così recita: "5. Sui cartelli pubblicitari, al fine di facilitare i controlli ....omissis.... il collocamento del cartello stesso. ....omissis” viene modificato come segue: "5. Sui cartelli pubblicitari, al fine di facilitare i controlli ....omissis.... il collocamento del cartello stesso e il numero di protocollo dell'autorizzazione. ....omissis"; viene introdotto il comma 7 che dispone quanto segue: "7. La denuncia di cessazione va presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, in caso contrario la pubblicità si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.".
    L'articolo 8 - norme tecniche degli impianti pubblicitari temporanei in occasione di manifestazioni e iniziative varie - il comma 3 che così recita: "3 ....omissis.... il perimetro delimitato dai corsi: Moncalieri, Novara, Vigevano ..omissis.... ad eccezione del sedime stradale dei corsi Novara, Vigevano, Mortara ....omissis." viene modificato come segue: "3. ....omissis.... il perimetro delimitato dai corsi: Moncalieri, Tortona, Novara, Vigevano ....omissis.... ad eccezione del sedime stradale dei corsi Tortona, Novara, Vigevano, Mortara ....omissis." .
    L'articolo 9 - suddivisione del territorio cittadino, dopo "Consiglio Comunale in data 2 marzo 1998" introdotto "e successive modificazioni".
    L'articolo 10 - limiti e divieti per iniziative pubblicitarie - comma 1 lettera E. che così recita: "E. Le preinsegne ....omissis.... incroci, impianti semaforici e dagli altri mezzi pubblicitari. La collocazione fino ad un massimo di 6 preinsegne per ogni impianto non è ammessa all'interno ....omissis...." viene modificato come segue: "E. Le preinsegne ....omissis.... incroci. L'impianto deve avere un'altezza massima non superiore a 3 mt. e l'indicatore di attività più vicino al suolo non dovrà essere collocato a meno di 1,5 mt., deve avere da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 6 (sei) indicatori di attività. La singola attività non può essere ripetuta su più di due indicatori per impianto. La collocazione non è ammessa all'interno ....omissis. Si definisce "preisegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa."; lettera F. il cui punto 3) che così recita: "3) Mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi;" viene modificato come segue: "3) Mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, arbusti, siepi, piante, monumenti e fontane." vengono introdotti i punti 10), 11), 12), 13), 14) e 15) che dispongono: "10) Impianti pubblicitari collocati su colonne, balaustre e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzare l'immagine. 11) Le vetrofanie che presentino soluzioni precarie o disordinate. 12) Le luci a rapido movimento o intermittenti; la luminosità in generale deve essere contenuta a livelli tali da non recare disturbo. 13) Nuove vetrinette mobili se non in caso di progettazione coordinata per ambiti o ripristino di preesistenza storica. 14) La collocazione di striscioni attraverso vie nella Parte A del territorio cittadino. È consentita quella nella Parte B in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo quali congressi, fiere campionarie, gare sportive, etc. 15) La distribuzione di volantini a carattere pubblicitario o commerciale nelle vie e protendimenti di 20 mt., di cui all'ordinanza n. 2719 del 10 dicembre 1998, con l'applicazione in caso di trasgressione delle sanzioni ivi previste (4).".
    L'articolo 12 - soggetto passivo e titolarità del canone - al comma 3 viene modificato il richiamo all'articolo 3 che diventa "dagli artt. 2 e 18 del presente Regolamento".
    L'articolo 13 - criteri per la determinazione delle tariffe del canone - il comma 1 che così recita: "1. Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi ....omissis...." viene modificato come segue: "1. Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate dal Consiglio Comunale a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 446/97 (5) sulla base dei seguenti elementi ....omissis...."; viene introdotto il comma 2 che dispone: "2. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione per l'anno successivo di quelle in vigore.".
    L'articolo 14 - determinazione delle tariffe-criteri generali - il comma 7, il punto d) che così recita: "d) pubblicità effettuata con striscioni attraverso vie o piazze;" viene modificato come segue: "d) pubblicità effettuata con striscioni (art. 10 punto 14)"; vengono aggiunti i punti i), j) e k) che dispongono: "i) paline; j) gonfaloni; k) cartelli provvisori su suolo.".
    L'articolo 15 - modalità per l'applicazione delle tariffe - il comma 1 lettera A), punto a) che così recita: "a) per il calcolo dell'area assoggettata al canone ....omissis.... della superficie occupata da scritte;" viene modificato come segue: "a) per il calcolo dell'area assoggettata al canone ....omissis.... della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo;" lettera B) punto c) che così recita: "c)..omissis .l'esenzione prevista dal successivo art. 18 punto 2 -e), omissis ..;" viene modificato come segue: " c)..omissis .l'esenzione prevista dal successivo art. 18 punto 1 -h), omissis ..;"; al punto f) il riferimento alle ore 8,30 è modificato nelle ore 9,30.
    L'articolo 17 - modalità e termini per il pagamento del canone - il comma 2 che così recita: "2. Autorizzazioni di durata superiore all'anno: - il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, con le modalità di cui al comma precedente, contestualmente al rilascio della stessa e, se rateizzato, completato entro la fine dell'anno; - il canone relativo agli anni successivi è riscosso dal Comune conformemente alle disposizioni di cui all'art. 32 ..omissis." viene modificato come segue: "2. Autorizzazioni di durata superiore all'anno: - Il primo pagamento deve essere corrisposto al rilascio dell'autorizzazione ed è commisurato al tempo intercorrente tra la data di collocazione, che si dà per avvenuta 15 giorni dopo la data di autorizzazione ed il 31 dicembre successivo. Per importi superiori a L. 3.000.000, se richiesta la rateizzazione, il pagamento deve essere completato entro la fine dell'anno. _ Il canone relativo agli anni successivi è commisurato ad anno solare ed è riscosso dal Comune conformemente alle disposizioni di cui all'art. 32 ..omissis. (6)."; viene aggiunto il comma 4 che così dispone: "4. L'Amministrazione comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.".
    L'articolo 18 - forme pubblicitarie non assoggettate al canone - il comma 1 lettera a) che così recita: "a) i mezzi pubblicitari in forma stampata o dipinta, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono all'oggetto dell'attività dell'esercizio;" viene modificato come segue: "a) i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono all'oggetto dell'attività dell'esercizio purché in presenza di mezzo pubblicitario già assoggettato al canone;"; alla lettera b) dopo il periodo "gli avvisi al pubblico collocati in aree visibili dalla pubblica via " viene aggiunta la frase: "....riguardanti la localizzazione o utilizzazione dei servizi di pubblica utilità purché non superino la superficie di mezzo metro quadrato;"; la lettera c) che così recita: "c) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;" viene modificato come segue: "c) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, purché non eccedenti le dimensioni di cm. 35x25;"; la lettera i) che così recita: "i) le locandine, la pubblicità effettuata in forma sonora, la distribuzione di volantini e le altre forme di propaganda ambientale di cui all'art. 14 comma 7 lettera f) non relative ad attività economiche;" viene modificato come segue: "i) la distribuzione di volantini e le altre forme di propaganda ambientale di cui all'art. 14 comma 7 lettera f) non relative ad attività commerciali;"; vengono introdotte le lettere l) e m) che dispongono: "l) i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e cortili chiusi da portone; m) vetrine esposizioni."; il comma 2, viene aggiunta la lettera f) che così dispone: "f) le locandine, la pubblicità sonora non relative ad attività commerciali;"; viene aggiunta la lettera g) in cui si dispone: "2. Sono esenti dal pagamento del canone ma necessitano di autorizzazione .omissis... g) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti sulle sole facciate esterne delle edicole, dei chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.".
    L'articolo 20 - commisurazione del canone per situazioni particolari - il comma 3 assume il numero 4 e viene aggiunto un nuovo comma 3 che dispone: "3. Qualora le insegne d'esercizio siano occultate da ponteggi o strutture similari per un periodo superiore a 6 mesi, è data facoltà di collocare pubblicità provvisoria esterna al ponteggio, di superficie non superiore a quella già in opera, per il periodo interessato alla limitazione, con esenzione dal canone.".
    L'articolo 21 - rimborsi - che così recita: "Alla restituzione delle somme indebitamente versate dal contribuente a titolo di canone si provvede con le modalità previste dall'apposito Regolamento delle Entrate (Consiglio Comunale mecc. 9908506/13)." viene modificato come segue: "Alla restituzione delle somme indebitamente versate dal contribuente a titolo di canone si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale (delibera del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13 e s.m.i.)(7).".
    L'articolo 22 - sanzioni amministrative e interessi - viene integrato con un rimando alla nota 2: ".... omissis.(2)."; al comma 3 si fa rinvio alla nota (8).
    L'articolo 24 - norme transitorie e finali - viene sostituito dal nuovo articolo 24 - autotutela - che così dispone: "Si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 24 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale (delibera Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13) (9).".
    L'articolo 25 - norme transitorie e finali - ex articolo 24, il comma 1 che così recita: "1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000. Dalla stessa data cessa l'applicazione dell'imposta di pubblicità prevista dal D.Lgs. 507/93, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale disciplinato dal presente Regolamento." viene modificato come segue: "1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di approvazione."; il comma 2 che così recita: "Le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 01.01.2000 sono rinnovate, con il pagamento del canone previsto a decorrere da tale data, con riserva di procedere entro lo stesso anno alla loro revoca se le stesse sono in contrasto con le norme del presente regolamento." viene abrogato; il comma 3 assume il numero 2; il comma 4, rinumerato comma 3 che così recita: "4. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento. Il Regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni attualmente in vigore è abrogato, con esclusione delle parti riguardanti le pubbliche affissioni e dell'art. 11, concernente la commissione sulla pubblicità che decadrà dal momento della nomina della commissione prevista dall'art. 4 comma 7." viene modificato come segue: "3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento."; il comma 5, rinumerato comma 4 che così recita: "5. Fino all'approvazione delle nuove tariffe che avverrà contestualmente al bilancio di previsione 2000, alla pubblicità provvisoria si applicano le tariffe in vigore nel 1999." viene modificato come segue: "4. Fino all'approvazione delle nuove tariffe che avverrà contestualmente al bilancio di previsione, alla pubblicità temporanea si applicano le tariffe in vigore nell'anno precedente.".
    L'allegato "A" al regolamento - determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti moltiplicatori, al paragrafo B - coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari - casi particolari - aggiungere la lettera e) che così dispone: "e) mezzi pubblicitari definiti modulari (preinsegne) alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste, si applica l'ulteriore coefficiente moltiplicatore 2"; il paragrafo C - tariffe giornaliere per tipologie specifiche di pubblicità da determinarsi con apposita deliberazione del Consiglio Comunale - punto 2 che così recita: "2) Striscioni attraverso vie;" viene modificato come segue: "2) Striscioni attraverso vie o piazze;" (all. A - n.               );

2)    di dare atto che ai sensi e per gli effetti degli artt. 43, 44, 45 del Regolamento Comunale sul Decentramento sono stati chiesti i pareri obbligatori, secondo le procedure previste, ai Consigli di Circoscrizione.
    Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 6 e 7; ha espresso parere contrario la Circoscrizione 4; non sono pervenuti i pareri delle Circoscrizioni 1-2-3-5-8-9 e 10.
    I provvedimenti dei Consigli di Circoscrizione sono allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (all. 2 - n. );

3)    di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore ai sensi dell'art. 53, comma 16 finanziaria 2001 Legge n.388 del 23 dicembre 2000 - per le parti modificate - al 1° gennaio 2001.


REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

TITOLO I - L'AUTORIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

ARTICOLO 1 - AMBITO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1.    Il presente regolamento è adottato a norma dell'art. 52 (1) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed attua quanto previsto dal successivo art. 62 (2), istituendo il canone per l'autorizzazione comunale concernente le iniziative pubblicitarie esterne che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di autorizzazione nonché i criteri della determinazione e applicazione del canone stesso.
2.    Il presente regolamento dà altresì attuazione alla facoltà concessa ai Comuni dall'art. 51 comma 4 D.P.R. 16/09/96 n. 610 (3).

ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTI DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL CANONE

1     Sono oggetto dell'autorizzazione le iniziative pubblicitarie esterne percepibili dalla pubblica via attuate o installate in luoghi pubblici o privati.
2.     Non è oggetto dell'autorizzazione la pubblicità effettuata all'interno di locali chiusi, pubblici o privati ancorché aperti al pubblico.
3.    E' soggetta all'autorizzazione la pubblicità effettuata negli stadi e negli altri impianti sportivi, anche parzialmente a cielo aperto, nelle aree mercatali, nelle gallerie commerciali, nelle strutture ospedaliere, nelle stazioni di trasporto pubblico, nei sottopassi e simili.
4.    Salvo i casi espressamente previsti da leggi statali o regionali, o da regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere le iniziative pubblicitarie di cui all'art. 1 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione e aver pagato il canone.

ARTICOLO 3 - AUTORIZZAZIONE

1.    Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti o temporanee.
Sono permanenti quelle autorizzate con atti aventi durata non inferiore ad un anno solare.
Sono temporanee quelle autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.
2.    Chiunque intenda installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari esterni o intraprendere altre iniziative pubblicitarie che incidano sull'arredo urbano o sull'ambiente, deve essere preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione su domanda dell'interessato redatta in conformità alla legge sul bollo ove previsto. La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario È esente dal canone, fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.
3.    L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto formale, il cui possesso È necessario ai fini di poter effettuare la pubblicità richiesta. Essa deve essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza e deve essere custodita presso l'esercizio o presso la sede legale del titolare se essa È ubicata nell'ambito del territorio cittadino, ovvero sul veicolo pubblicizzato.


4.    L'installazione di mezzi pubblicitari deve essere effettuata nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Generale degli impianti pubblicitari (deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 1998 e successive modifiche).
5.    Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta concessione edilizia, che dovrà essere allegata alla domanda.
6.    Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.
7.    La pubblicità a carattere generale su ponteggi con teli di grandi dimensioni deve essere contenuta in una misura massima del 50% della superficie totale e necessita di specifica autorizzazione. Per gli edifici classificati in categoria I e II del Piano Generale degli Impianti, la pubblicità deve essere inserita in una copertura realizzata a trompe-d'oeil. Il bozzetto del progetto coordinato deve avere un preventivo assenso dal Settore Arredo e Immagine Urbana.
8.    Nei casi seguenti, pur essendo obbligatorio presentare preventiva comunicazione corredata dal certificato di pagamento, l'autorizzazione formale è sostituita dalla quietanza di pagamento del canone:
a)    pubblicità effettuata con veicoli o altri similari sia dipinta che in forma sonora, nei limiti concessi dal Codice della Strada;
b)    pubblicità relativa a vendite o locazioni degli immobili collocate su stabili di nuova o vecchia costruzione limitatamente ad un periodo di 3 mesi rinnovabili;
c)    pubblicità su ponteggi e aree di cantiere inerenti alle ditte o imprese ivi operanti limitatamente ad un periodo di 3 mesi rinnovabili;
d)    pubblicità temporanea in occasione di manifestazioni cittadine;
e)    striscioni, locandine, stendardi provvisori, teli, paline e altre installazioni per le iniziative e in base alle modalità previste dagli artt. 12 C3 e seguenti - 13 - 14 del piano Generale degli Impianti;
f)    pubblicità in forma ambulante (art. 14 punto 7 del presente regolamento);
g)    le iniziative pubblicitarie di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento;
h)    i mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono all'oggetto dell'attività dell'esercizio e in assenza di mezzo pubblicitario esterno soggetto al canone.

ARTICOLO 4 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1.    Prima di effettuare qualsiasi pubblicità gli interessati devono presentare domanda al competente ufficio comunale, su moduli forniti dall'ufficio. A tale obbligo è soggetto anche chi intende effettuare voltura dell'autorizzazione, modificare il mezzo pubblicitario in atto. Non è considerata modifica la variazione di dicitura o del logo ove il mezzo pubblicitario rimanga inalterato nelle sue dimensioni e tipologie già autorizzate, ma occorre comunicarlo all'ufficio pubblicità presentando un'autocertificazione.
2.    Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su aree ed edifici protetti, sottoposti al vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole di detto Ente che dovrà essere allegato alla domanda.
3.    Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a)    due fotografie recenti a colori (formato minimo 10x15) della posizione richiesta. Per la pubblicità da collocare su edifici, una delle due fotografie deve essere estesa al basamento e tale da consentire l'esatta visione delle zone laterali con le insegne o pubblicità già esistenti. Quando la pubblicità interessa lo spigolo del fabbricato, la fotografia dovrà anche documentare il risvolto del basamento. Le fotografie relative ad insegne di esercizio devono essere riprese con saracinesche alzate. Eventuali riproduzioni fotografiche al computer sono ammesse solo come documentazione complementare;
b)    un disegno esecutivo del mezzo pubblicitario, da produrre sull'apposito modulo fornito dall'Ufficio, più una copia fotostatica (fronte e retro) del modulo stesso. Il disegno dovrà contenere la precisazione di quote, sezioni, materiali, colori, l'esatta dicitura e carattere grafico proposto, con preciso riferimento agli elementi della facciata interessata dalla pubblicità, in scala grafica 1:50 del mezzo pubblicitario e in scala 1:100 della facciata interessata dell'edificio;
    Inoltre:
    *    per le collocazioni di insegne a bandiera deve essere indicata anche la larghezza della via, la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la relativa larghezza;
    *    per le collocazioni su sedime pubblico o privato deve essere allegato anche il rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500 della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi: marciapiedi, recinzioni, alberatura, elementi di arredo, edifici, e nr. 4 fotografie che riprendano l'area interessata dai quattro lati;
    *    per i murales o trompe-d'oeil deve essere allegata copia del parere preventivo rilasciato dal Settore Arredo e Immagine Urbana;
c)    nulla-osta del proprietario dell'edificio o dell'area interessata; ovvero in caso di condominio, l'autorizzazione dell'amministratore come espressione della volontà emersa dall'assemblea condominiale;
d)    per la collocazione di qualsiasi tipo di tenda, relativa ad attività commerciale o artigianale, dovrà essere allegata alla documentazione un campione del tessuto;
e)    per gli impianti di grande formato aventi superficie superiore a mq. 8,5 (insegne a bandiera e poster) e per tutti quelli collocati sui tetti aventi struttura soggetta ad impatto eolico è richiesto progetto asseverato ai sensi della vigente normativa.
    Per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario osservare le disposizioni della legge 46/90.
4.    La domanda relativa alla collocazione di pubblicità provvisoria (cartelli, paline, striscioni, gonfaloni e simili) su suolo pubblico in località diverse da quelle prestabilite dall'ufficio competente deve essere corredata del disegno e del rilievo quotato di cui al precedente comma 3 punto b); se la pubblicità provvisoria deve essere collocata su immobili ed aree private, alla domanda va allegata la fotografia dell'immobile e delle sue adiacenze.
5.    Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari, per la loro variazione, non sia corredata dalla documentazione prevista dal presente articolo e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, anche verbale, da parte dell'ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.
6.    L'Ufficio Comunale competente entro i 90 giorni successivi alla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Il termine di 90 giorni è prorogato dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti. I termini di cui sopra saranno considerati interrotti nel caso in cui l'Ufficio Comunale inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione ritenuta necessaria. In questi casi i termini saranno sospesi fino alla produzione degli atti richiesti e prorogati dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti.
7.    Entro 90 giorni dalla data dell'autorizzazione il titolare è tenuto a consegnare, ad integrazione e completamento della pratica, nr. 2 fotografie dell'impianto pubblicitario installato. In assenza di detta documentazione, ovvero la stessa facesse rilevare delle difformità tra la documentazione tecnica presentata con l'istanza e l'effettiva realizzazione e collocazione dell'impianto, l'autorizzazione potrà essere revocata.

ARTICOLO 4 BIS - PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE UFFICI TECNICI - ESPOSTI

1.    Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi è subordinata al parere favorevole dei Settori Tecnici comunali e del Comando della Polizia Municipale che esaminano le domande nell'ordine cronologico di presentazione e valutano la collocazione dei mezzi pubblicitari nel rispetto delle norme tecniche ambientali dettate dal Regolamento del Piano Generale degli Impianti e delle norme di attuazione del Nuovo Codice della Strada.    
Avverso il parere negativo dei Settori Tecnici è ammessa la presentazione di esposto in carta semplice, indirizzato al Settore Pubblicità della Divisione Servizi Civici e Tributari, da presentarsi entro 30 giorni dalla notificazione del parere negativo.
2.    Trascorso il termine di 30 giorni, il parere diviene definitivo e la pratica sarà archiviata.

ARTICOLO 5 - VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE - RINNOVO - REVOCA - DUPLICATI

1.    In conformità a quanto previsto dall'art. 53 comma 6 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 che stabilisce in 3 anni la validità dell'autorizzazione, tutte le autorizzazioni rilasciate prima dell'approvazione del Piano avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale il 2 marzo 1998 ed esecutiva dal 27 aprile 1998, scadranno il 31 dicembre 2001. Le autorizzazioni rilasciate dopo l'approvazione del Piano, scadranno il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data del rilascio. L'autorizzazione è rinnovabile dietro presentazione di domanda.
2.    La domanda di rinnovo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e deve essere corredata della seguente documentazione:
a -     due fotografie a colori (10 x 15) dei mezzi pubblicitari in opera;
b -    autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 di conformità del mezzo pubblicitario in opera, a quanto in precedenza autorizzato.
Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3.    L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile oltreché nei casi di mancato pagamento e difformità rispetto all'oggetto dell'autorizzazione, in qualunque momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.
4.    Il mancato ritiro dell'autorizzazione, ovvero la mancata attivazione della pubblicità richiesta, entro 90 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio dell'autorizzazione, comporta l'annullamento dell'autorizzazione.
5.    Alla domanda per ottenere un duplicato dell'atto dell'autorizzazione deve essere allegata una dichiarazione redatta ai sensi della precitata Legge 15/68 contenente la descrizione dettagliata e le dimensioni dei mezzi in opera.

ARTICOLO 6 - VOLTURE DELL'AUTORIZZAZIONE, VARIAZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO

1.    Entro 90 giorni dalla cessione o dall'affitto dell'azienda, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione, deve essere presentata domanda di voltura dal nuovo soggetto titolare. La domanda dovrà contenere la dichiarazione, redatta ai sensi della Legge 15/68, che i mezzi pubblicitari esistenti rispettano le norme dettate dal Piano Generale degli Impianti.
2.    E' concessa la voltura dell'autorizzazione purché siano stati assolti i pagamenti del canone dal cessante o vengano corrisposti dal subentrante.
3.    Non è necessario effettuare la voltura dell'autorizzazione relativa ad una insegna nel caso in cui l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale che comunque non abbia dato luogo a cessione.
4.    Per effettuare voltura del mezzo pubblicitario è necessario corredare la domanda con:
a)    Documentazione fotografica alla data della domanda dell'impianto pubblicitario in opera con formato minimo 10 x 15;
b)    I documenti previsti all'art. 4 comma 3 punto b).
5.    L'omessa presentazione della domanda di voltura o l'effettuazione abusiva di variazione del mezzo pubblicitario, comporta la decadenza delle autorizzazioni precedentemente concesse, tutti gli impianti in atto saranno considerati abusivi e applicate le sanzioni previste dalla legge.
6.    Non è necessario presentare domanda di voltura, ma una dichiarazione redatta ai sensi della Legge 15/68, nei casi in cui sia solamente cambiata la denominazione o la ragione sociale, restando invariata la Partita Iva, il Codice Fiscale.

ARTICOLO 7 - CESSAZIONE DELLA PUBBLICITA' MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E RIMOZIONE

1.    La denuncia di cessazione della pubblicità o la revoca dell'autorizzazione comporta l'obbligo della restituzione dell'autorizzazione e della rimozione integrale dell'impianto nonché il ripristino delle condizioni preesistenti. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 22 del presente Regolamento.
2.    Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza e allo stato di manutenzione e solleva la Civica Amministrazione da ogni responsabilità civile o penale conseguente alla realizzazione dell'iniziativa.
3.    I mezzi pubblicitari, le insegne di esercizio, le targhe, i pannelli, i cartelli in genere e gli impianti per affissioni devono essere sottoposti a periodici accertamenti sullo stato di conservazione a cura dei titolari dell'autorizzazione e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino fissandone il termine. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione e alla rimozione coatta addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 30 giorni.
4.    E' consentito, previa nulla osta dell'ufficio competente, un lieve spostamento o un diverso orientamento del mezzo pubblicitario sia per esigenze di pubblica utilità sia per adattare il mezzo in opera alle innovazioni intervenute sull'assetto viario o ambientale.
5.    Sui cartelli pubblicitari, al fine di facilitare i controlli e indirizzare sollecitamente gli interventi resisi necessari, dovrà essere indicata la ditta proprietaria o quella che ha eseguito il collocamento del cartello stesso e il numero di protocollo dell'autorizzazione. Il contrassegno non deve superare le misure di cm. 30 x 15.
6.    La rimozione unilaterale dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Autorità Competente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuta la restituzione della quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, esclusa ogni altra indennità o compenso.
7.    La rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, in caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.

ARTICOLO 8 - NORME TECNICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE VARIE

1.    La collocazione provvisoria di cartelli di dimensioni massime m. 6 x 3, di gonfaloni, paline con dimensioni massime di m. 1,20 x 0,80 ed altri supporti pubblicitari provvisori è autorizzata in occasione di saloni di esposizione, manifestazioni, mostre, convegni a carattere istituzionale, commerciale, culturale, politico, sindacale, religioso, sportivo e di altre manifestazioni di rilevante interesse per la Città.
Dette forme pubblicitarie, dovranno essere installate su strutture e nelle posizioni consentite, e possono rimanere in opera solamente durante il periodo della manifestazione cui si riferiscono e comunque per un tempo non superiore ai 30 giorni, compresi i tempi necessari per la posa in opera e rimozione. Le autorizzazioni non possono comunque essere rinnovate, salvo quelle in cui siano titolari istituzioni pubbliche.
2.    Le paline, con le limitazioni e le modalità tecniche previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, potranno essere collocate anche per iniziative commerciali, collegate o no alle manifestazioni precitate, per un periodo massimo (compresi i tempi necessari per la posa in opera e rimozione) di 15 giorni, coincidenti con la prima o la seconda quindicina di ogni mese.
Le domande ed i relativi pagamenti non potranno essere effettuati prima di 10 giorni dall'inizio della quindicina.
3.    Le paline e i gonfaloni pubblicizzanti iniziative commerciali non potranno essere collocate entro il perimetro delimitato dai corsi: Moncalieri, Tortona, Novara, Vigevano, Mortara, Svizzera, Racconigi, Rosselli, Dante ad eccezione del sedime stradale dei corsi Tortona, Novara, Vigevano, Mortara. I gonfaloni pubblicizzanti iniziative commerciali non potranno essere collocati all'interno della Zona Aulica.
4.    Nell'autorizzare la pubblicità relativa ai saloni di esposizione predetta, dovrà essere data precedenza a quella degli Enti promotori.
5.    Le transenne parapedonali sono autorizzate, in conformità a quanto disposto dall'art. 51/8 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 285/92, sentito il parere del Settore Arredo Urbano della Divisione Ambiente e Mobilità che definisce le dimensioni, le tipologie e i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti tenuto conto delle circostanze, contesto storico-ambientale e architettonico del luogo. Le stesse non potranno essere collocate a meno di metri 3 da altri impianti pubblicitari.

ARTICOLO 9 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO CITTADINO

1.    Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari, in aderenza a quanto previsto dal nuovo P.R.G. che ha stabilito che anche gli interventi della pubblicità debbano confrontarsi con un'articolazione del territorio cittadino che tenga conto degli elementi strutturali storico-urbanistici, il Piano Generale degli impianti pubblicitari (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 marzo 1998 e successive modificazioni) prevede la suddivisione del territorio in zona A e zona B. Al contenuto tecnico-programmatico di tale piano deve adeguarsi chi intende attuare iniziative pubblicitarie che sono ivi dettagliatamente elencate ed esaminate sotto il profilo della loro maggiore o minore incidenza sull'ambiente e sull'arredo urbano.

ARTICOLO 10 - LIMITI E DIVIETI PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE

1.    Tenuto conto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (art. 23 D.Lgs. 285/92 - artt. dal 47 al 59 del D.P.R. 495/92 - D.P.R. 610/96) ai mezzi pubblicitari che interessano la viabilità, sono in generale vietati:
A.    I mezzi pubblicitari di qualunque specie e le tende che per dimensioni, forma, colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia.
B.    I cartelli e le paline collocati sul suolo pubblico o privato posizionati a meno di 3 metri dagli incroci, impianti semaforici e dagli altri mezzi pubblicitari.
C.    I mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre abbagliamento e quelli a messaggi variabili aventi un periodo di variabilità inferiore a 30 secondi in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
D.    I mezzi pubblicitari con l'inserimento di luci di colore rosso, verde o giallo, collocati ad una distanza inferiore a metri 15 dagli impianti semaforici (ad eccezione delle deroghe previste dalla legge).
E.    Le preinsegne, che non possono comunque essere né luminose né illuminate, di dimensioni superiori a m. 1,5 x 0,30 o inferiori a m. 1,20 x 0,20 posizionate a meno di 3 metri dagli incroci. L'impianto deve avere un'altezza massima non superiore a 3 mt. e l'indicatore di attività pi¨ vicino al suolo non dovrà essere collocato a meno di mt. 1,5, deve avere da un minimo di 4 ad un massimo di 6 indicatori di attività. La singola attività non può essere ripetuta su più di due indicatori per impianto. La collocazione non è ammessa all'interno della parte A del territorio comunale così come indicato nel Piano Generale degli Impianti, e non deve distare più di 5 km dal luogo ove è ubicata la ditta.
    Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.
F.    Sono inoltre vietate:
    1)    Le scritte con caratteri adesivi fuori dal vano della vetrina o della porta d'ingresso dell'esercizio.
    2)    Le scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali.
    3)    Mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, arbusti, siepi, monumenti e fontane.
    4)    Cartelli, piloni, paline relativi a singoli punti di vendita carburanti al di fuori dei loro singoli ambiti di pertinenza.
    5)    La collocazione di qualunque installazione pubblicitaria diversa da quella segnaletica sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate.
    6)    L'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
    7)    L'apposizione sui chioschi di mezzi pubblicitari non attinenti all'attività svolta.
    8)    L'affissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi.
    9)    La pubblicità fonica al di fuori delle seguenti fasce orarie: 9,30 - 12,30/15,30 - 18,30 e in prossimità di ospedali e cliniche.
    10)    Impianti pubblicitari collocati su colonne, balaustre e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzare l'immagine.
    11)    Le vetrofanie che presentino soluzioni precarie o disordinate.
    12)    Le luci a rapido movimento o intermittenti; la luminosità in generale deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo.
    13)    Nuove vetrinette mobili se non in caso di progettazione coordinata per ambiti o ripristino di preesistenza storica.
    14)    La collocazione di striscioni attraverso le vie nella Parte A del territorio cittadino. E' consentita quella nella Parte B in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo quali congressi, fiere campionarie, gare sportive, etc.
    15)    La distribuzione di volantini a carattere pubblicitario o commerciale nelle vie e protendimenti di 20 mt. di cui all'ordinanza n. 2719 del 10 dicembre 1998 con l'applicazione in caso di trasgressione delle sanzioni ivi previste (4).

TITOLO II - L'APPLICAZIONE DEL CANONE

ARTICOLO 11 - NATURA ED OGGETTO DEL CANONE

1.    Il canone previsto dal presente regolamento è il corrispettivo che deve essere pagato a fronte di un provvedimento amministrativo di autorizzazione implicito o formale emesso dal Comune di Torino che consente al richiedente di installare od effettuare iniziative pubblicitarie nell'ambito del territorio comunale.
2.    Il canone è corrisposto in base alle tariffe determinate dal Comune per le singole fattispecie.

ARTICOLO 12 - SOGGETTO PASSIVO E TITOLARITA' DEL CANONE

1.    Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione.
2.    E' solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3.    Salvo i casi previsti dagli artt. 2 e 18 del presente regolamento, qualsiasi iniziativa pubblicitaria posta in essere senza la preventiva autorizzazione o per la quale non è corrisposto il canone è da considerarsi abusiva.

ARTICOLO 13 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE

1.    Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate dal Consiglio Comunale a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 446/97 (5) sulla base dei seguenti elementi:
A)    Il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione e alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione dell'impianto pubblicitario.
B)    Per le insegne di esercizio la maggiore o minore importanza delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e commerciale e densità di traffico pedonale o veicolare.
    A tal fine è recepita la suddivisione delle strade cittadine in 5 categorie prevista dall'art. 9 del Regolamento per l'applicazione del canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed approvate con deliberazione dal Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998.
2.    L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione per l'anno successivo di quelle in vigore.

ARTICOLO 14 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - CRITERI GENERALI

1.    Al fine di tenere conto del maggiore o minore impatto ambientale, dell'incidenza sull'arredo urbano degli specifici mezzi pubblicitari, nonché della collocazione degli stessi su bene pubblico o privato, alla tariffa ordinaria sono applicati predeterminati coefficienti moltiplicatori. Le tipologie di impianti che sono soggetti all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa di riferimento, sono indicati nell'allegato A del presente regolamento.
2.    In rapporto alla maggiore o minore incidenza sull'arredo urbano dei mezzi pubblicitari i canoni sono diversificati a seconda se gli stessi sono:
a -    opachi ovvero luminosi o illuminati;
b -    di superficie complessiva fino a mq. 5,50 (1° scaglione), tra mq. 5,51 e 8,50 (2° scaglione) ovvero superiore a mq. 8,50 (3° scaglione).
3.    Per le insegne d'esercizio, le strade, aree e spazi pubblici in cui le stesse sono collocate, sono classificate nelle cinque categorie di cui alla lettera B del precedente art. 13 e a ciascuna, è attribuito un coefficiente come sotto indicato:
categoria I    coefficiente 1,00
categoria II    coefficiente 0,85
categoria III    coefficiente 0,75
categoria IV    coefficiente 0,65
categoria V    coefficiente 0,50.
4.    Se l'insegna di esercizio autorizzata è allocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività.
5.    Sono equiparate alle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari collocati nelle sedi di attività economiche se relativi a marchi o prodotti oggetto dell'attività ivi svolta.
6.    Se la pubblicità viene effettuata su suolo comunale, le singole tariffe sono maggiorate in attuazione di quanto previsto dall'art. 62 punto 2 f) della Legge 446/97.
7.    Tariffe e maggiorazioni differenziate sono determinate per:


a)    pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa;
b)    pubblicità effettuata con veicoli per conto terzi;
c)    pannelli e proiezioni con messaggio variabile e simili;
d)    pubblicità effettuata con striscioni (art. 10 punto 14);
e)    pubblicità con aeromobili o palloni frenati;
f)    pubblicità in forma ambulante (distribuzione manifestini, mezzi o cartelli pubblicitari portati da persone);
g)    pubblicità effettuata in forma sonora;
h)    pubblicità effettuata con mezzi gonfiabili e volumetrici;
a)    paline;
b)    gonfaloni;
c)    cartelli provvisori su suolo.
Per la definizione oggettiva dei singoli mezzi pubblicitari e per le loro caratteristiche generali e specifiche si intendono recepite le norme contenute nell'art. 47 e seguenti del D.P.R. 495/92 nonché quelle previste dal Piano Generale degli impianti pubblicitari (deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 1998 e successive modifiche) che ha fissato i limiti dimensionali e le distanze da osservare per la posa in opera degli stessi impianti nell'ambito del centro abitato cittadino.    
8.    Le tariffe previste al 1° comma del presente articolo sono approvate dal Consiglio Comunale con la deliberazione da allegare al bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 446/97. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione per l'anno successivo di quelle in vigore.

ARTICOLO 15 - MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

1.    Per determinare le tariffe delle varie tipologie di mezzi pubblicitari occorre tenere presente:
A)    Norme a carattere generale:
    a)    per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo;
    b)    il canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei messaggi in esso contenuti;
    c)    per i mezzi pubblicitari costituiti da parti luminose e da parti opache la liquidazione del canone si dovrà calcolare sulla base di tariffe differenziate;
    d)    per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone È calcolato in base alle superfici di ogni singola facciata.
B)    Norme specifiche:
    a)    sono considerati mezzi pubblicitari autonomi le insegne o simili che diffondono un messaggio compiuto;
    b)    il canone per la pubblicità all'esterno di veicoli per il trasporto pubblico, è dovuto soltanto se la licenza di esercizio è rilasciata dal Comune di Torino;
    c)    il canone per la pubblicità esterna installata su veicoli ad uso privato e loro eventuali rimorchi:
        -    se effettuata per conto proprio da una impresa è dovuto, fermo restando l'esenzione prevista dal successivo art. 18 punto 1 - h) se il proprietario è residente in Torino ovvero se l'impresa ha in Torino la sede o una dipendenza o una succursale;
        -    se effettuata per conto altrui è dovuto per il periodo in cui i veicoli operano nel territorio del Comune di Torino;
        il canone previsto al precedente punto c) è dovuto dall'eventuale rimorchio (considerato come veicolo autonomo) anche se lo stesso circoli occasionalmente;
    d)    il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;
    e)    il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
    f)    per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto di diffusione della pubblicità, ovvero per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite (dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 dei giorni non festivi);
    g)    per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate;
    h)    per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
    i)    i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come un unico mezzo pubblicitario.

ARTICOLO 16 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1.    Il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari è il corrispettivo annuale (per le autorizzazioni permanenti) o giornaliero (per quelle temporanee) rapportato all'unità di misura prevista in relazione alle singole tipologie di mezzi pubblicitari impiegati. Il canone minimo non può essere inferiore a quello corrispondente a 10 giorni.
2.    Il corrispettivo giornaliero è pari alla trecentesima parte di quello annuale.
3.    Il canone annuo o giornaliero deve essere indicato nell'atto di autorizzazione se previsto.
4.    Per le insegne di esercizio il canone è commisurato alla superficie di ogni insegna posta in essere nell'esercizio stesso arrotondata per eccesso al mezzo metro quadrato superiore. Per gli altri mezzi pubblicitari, se inferiori al metro quadrato, le superfici si arrotondano per eccesso ad un metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

ARTICOLO 17 - MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1.    Autorizzazioni di durata inferiore o uguale all'anno:
*    Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e completato entro la data di scadenza della stessa.
*    Qualora l'importo del canone superi L. 3.000.000 sarà facoltà dell'Ufficio concederne la rateazione.


*    La riscossione è gestita dal Comune in forma diretta. Il pagamento deve avvenire tramite posta a mezzo di c.c.p. ovvero tramite assegno circolare non trasferibile o per contanti presso le casse municipali abilitate o presso la Tesoreria Comunale ovvero nelle altre forme stabilite dall'Amministrazione Civica.
2.    Autorizzazioni di durata superiore all'anno:
*     Il primo pagamento deve essere corrisposto al rilascio dell'autorizzazione ed è commisurato al tempo intercorrente fra la data di collocazione, che si dà per avvenuta 15 giorni dopo la data di autorizzazione ed il 31 dicembre successivo. Per importi superiori a L. 3.000.000, se richiesta la rateizzazione, il pagamento deve essere completato entro la fine dell'anno.
*    Il canone relativo agli anni successivi è commisurato ad anno solare ed è riscosso dal Comune conformemente alle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 come sostituito dall'art. 2, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (6).
3.    Tutti i versamenti sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire, per eccesso se superiore.
4.    L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.

ARTICOLO 18 - FORME PUBBLICITARIE NON ASSOGGETTATE AL CANONE

1. Sono esenti dal pagamento del canone e non necessitano di autorizzazione:
a)    i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono all'oggetto dell'attività dell'esercizio purché in presenza di mezzo pubblicitario già assoggettato al canone;
b)    gli avvisi al pubblico collocati in aree visibili dalla pubblica via, riguardanti la localizzazione o l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, purché non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
c)    gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, purché non eccedenti le dimensioni di cm. 35 x 25;
d)    le targhe collocate presso l'ingresso degli edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato, purché l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
e)    i manifesti e le locandine collocate sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione;
f)    la pubblicità, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
g)    la pubblicità esposta presso le stazioni e le fermate dei servizi di trasporto e parcheggio pubblico o nelle pensiline se inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
h)    l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa se contenuta in una superficie inferiore a mezzo metro quadrato sui veicoli dell'impresa stessa;
i)    la distribuzione di volantini e le altre forme di propaganda ambientale di cui all'art. 14 comma 7 lettera f) non relative ad attività commerciali; i mezzi pubblicitari, ad eccezione dei volantini, di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
l)    i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e cortili chiusi;
m)    vetrine esposizioni.
2.    Sono esenti dal pagamento del canone, ma necessitano di autorizzazione (sempreché non rientrino nei casi di cui al comma 1):
a)    la pubblicità effettuata per i propri fini istituzionali dallo Stato, dagli enti pubblici, dalle Aziende speciali e dalle Istituzioni del Comune di Torino;
b)    le insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di associazioni, fondazioni, partiti politici, comitati ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro. Per i circoli privati e associazioni sportive non dovrà essere superata la superficie di mezzo metro quadrato;
c)    le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
d)    le preinsegne di informazione turistica;
e)    la pubblicità relativa ad iniziative aventi esclusivo scopo benefico, assistenziale e religioso.
f)    le locandine, la pubblicità effettuata in forma sonora, non relative ad attività commerciali;
g)    le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti sulle sole facciate esterne delle edicole, dei chioschi, nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.

ARTICOLO 19 - RIDUZIONE DEL CANONE

1.    Il canone è ridotto a metà:
a)     per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, partiti politici, sindacati ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti;
b)    per la pubblicità relativa a manifestazioni culturali e sportive, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
c)    per la pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti.

ARTICOLO 20 - COMMISURAZIONE DEL CANONE PER SITUAZIONI PARTICOLARI

1.    Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale:
a)    stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità;
b)    per eventi eccezionali e per manifestazioni di rilevante interesse turistico per la Città, determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia della pubblicità.
2.    Per le zone della Città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni al traffico veicolare o pedonale di durata superiore a 6 mesi, i canoni relativi alle insegne di esercizio all'interno della zona, possono essere ridotti fino all'esenzione per il periodo interessato alla limitazione.
3.    Qualora le insegne d'esercizio siano occultate da ponteggi o strutture similari per un periodo superiore a 6 mesi, è data facoltà di collocare pubblicità provvisoria esterna al ponteggio di superficie non superiore a quella in opera per il periodo interessato alla limitazione, con esenzione dal canone.
4.    In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per le insegne d'esercizio.

ARTICOLO 21 - RIMBORSI

1.    Alla restituzione delle somme indebitamente versate dal contribuente a titolo di canone si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento delle Entrate comunali di natura fiscale (delibera del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (7).

ARTICOLO 22 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI

1.    Ai mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione, si applicano, nella misura massima, le sanzioni previste dall'art. 62, comma 2, lett. e) e dal comma 4 del D.Lgs. 446/97 (2).
2.    Per il mancato o parziale versamento del canone si fa riferimento:
-    per l'applicazione delle sanzioni si rinvia alle indicazioni della Giunta Comunale, con la quale l'Amministrazione individua i "Criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità per le entrate comunali di natura fiscale";
-    per gli interessi all'art. 14 del precitato Regolamento.
3.    Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni alle norme del presente Regolamento e del Piano Generale degli Impianti pubblicitari, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 2 del D.Lgs. 507/93 con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da lire 200.000 a lire 2.000.000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezioni I e II della Legge 24 novembre 1981, n. 689.(8)
4.    Ai fini della determinazione del canone e della relativa sanzione, salvo prova contraria, la pubblicità abusiva si intende iniziata trenta giorni precedenti il verbale di contestazione.

ARTICOLO 23 - PUBBLICITA' ABUSIVA - SANZIONI ACCESSORIE

1.    Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, o installati in modo difforme o per i quali non sia stato pagato il relativo canone, risultante da contestuale processo verbale di contestazione. Nello stesso verbale viene disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio anche tramite impresa addebitando ai responsabili le spese sostenute. In attesa della rimozione il Comune procede alla copertura della pubblicità. Il Comune può provvedere alla rimozione immediata degli impianti abusivi, addebitando ai responsabili le spese sostenute, per ragioni attinenti la circolazione stradale, l'ordine pubblico o la tutela dell'ambiente.
2.    Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, verrà depositato in locali o aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere ordinanza di sequestro.

ARTICOLO 24 - AUTOTUTELA

1.    Si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 24 del Regolamento delle Entrate Comunali di natura fiscale (delibera del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 mecc. 9908506/13) (9).

ARTICOLO 25 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1.    Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di approvazione.
2.    Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3.    E' disapplicata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4.    Fino all'approvazione delle nuove tariffe che avverrà contestualmente al bilancio di previsione, alla pubblicità temporanea si applicano le tariffe in vigore nell'anno precedente.

NOTE:
(1)    art. 52 D.Lgs. 446/97 'Potestà regolamentare delle province e dei comuni'
    1- Le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
    2- I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. ........(omissis);
(2)    art. 62 D.Lgs. 446/97 'Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari'
    1- I Comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.
    2- Il Regolamento è informato ai seguenti criteri:
    a) individuazione della tipologie dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
    b) previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione;
    c) indicazione delle modalità di impiego dei mezzi pubblicitari e delle modalità e termini di pagamento del canone;
    d) determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale;
    e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'importo non inferiore all'importo della relativa tariffa, né superiore al doppio della stessa tariffa;
    f) determinazione della tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.
    3- Il regolamento può prevedere, con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni.
    4- (omissis)
(3)    D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610: I Comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, l'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
(4)    Ordinanza n. 2719 del 10 dicembre 1998: "....Il Sindaco ...(omissis) ordina il divieto di distribuzione al pubblico di manifestini e volantini per pubblicità commerciale nelle seguenti vie e piazze della Città: Piazza Vittorio Veneto - Via Po - Piazza Castello - Via Pietro Micca - Via Cernaia - Via Garibaldi - Via Roma - Piazza San Carlo - Piazza Carlo Felice - Piazza Palazzo di Città - Piazza Statuto - Piazza Carlo Alberto - Piazza Carignano. Il mancato rispetto del divieto di cui alla presente ordinanza è punito con la Sanzione Amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 ferme restando le Sanzioni Amministrative da L. 200.000 a L. 2.000.000 nel caso di violazione delle norme di legge sulla pubblicità. Nel rispetto della libertà d'opinione il presente divieto non si applica alla distribuzione di volantini di contenuto non pubblicitario editi a cura di Enti non aventi fini di lucro.
(5)    art. 54 D.Lgs. 446/97 'Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici' :
    Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.
(6)    D.Lgs. 46/99 e D.Lgs. 326/99 Riforma della riscossione
(7)    Art. 13 del Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale "Versamenti e rimborsi":
    1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a L. 20.000 per anno ad esclusione degli incassi riferiti alla Cosap temporanea, all'imposta di Pubblicità e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni temporanee.
    2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a L. 20.000 per anno, mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a L. 32.000 per anno.
    3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
    4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
    5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagare e non dovute, i rimborsi devono essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente non sia pi¨ soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai due anni.
(8)    D.Lgs. 507/93 "Sanzioni amministrative":
    3. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione per presente capo, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione di lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
(9)    art. 24 del Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale "Autotutela":
    1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero rinunciare all'imposizione in caso di autotutela, con provvedimento motivato.
    2. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione.
    3. Il contribuente, per mezzo di istanza, adeguatamente motivata, resa alla pubblica Amministrazione ai sensi della L. 15/1968, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.
    4. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato al contribuente.
    5. L'atto di annullamento deve: - essere richiesto entro i termini previsti dalla legge per proporre i ricorsi presso gli organi di giustizia tributaria competenti; - essere firmato dal dirigente responsabile della risorsa di entrata; - essere notificato al contribuente, affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso; - essere adeguatamente motivato.
    6. L'atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quanto il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso.
    7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
    8. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dell'Amministrazione, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.
    9. In caso di discordanza in materia di sospensione, tra l'Amministrazione e gli organi di giustizia tributaria competenti, prevale la decisione assunta da questi ultimi.


ALLEGATO "A" - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA
E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

A - Tariffa ordinaria relativa ai mezzi pubblicitari
La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadrato e per anno solare, determinata, nei tempi e con le modalità previste al precedente art. 14, è riferita alla prima categoria del viario cittadino ed è relativa ai mezzi pubblicitari non luminosi aventi superficie fino a mq. 5,50 installati su beni privati.

B - Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari
Maggiorazioni correlate alla superficie:
-    per superfici comprese tra mq. 5,51 e 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 1,66 della tariffa ordinaria sulla parte eccedente mq. 5,50;
-    per superfici eccedenti mq. 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore) 2,50 della tariffa ordinaria sulla parte eccedente mq. 8,50.
Maggiorazioni per la pubblicità luminosa o illuminata:
-    per tale pubblicità si applica il coefficiente moltiplicatore 1,66.
La tariffa ordinaria delle insegne di esercizio è determinata applicando i coefficienti moltiplicatori relativi alla maggiore o minore importanza delle vie, piazze ed aree pubbliche di cui all'art. 14 comma 3 e precisamente:
    categoria 1        coefficiente    1,00;
    categoria 2            "    0,85;
    categoria 3            "    0,75;
    categoria 4            "    0,65;
    categoria 5            "    0,50.
Casi particolari:
a)    Pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa (indipendentemente dalla superficie occupata):
    1.    veicoli con portata inferiore a 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 1,8;
    2.    veicoli con portata superiore ai 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 2,6;
    3.    per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata;
    4.    per i veicoli a due o tre ruote si applica la tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare con coefficiente 1,00;
    5.    se la pubblicità è effettuata con cartelli o altre strutture aggiuntive, alle tariffe di cui ai precedenti punti 1-2-3 si applica l'ulteriore coefficiente 3,00;
b)    Pubblicità per conto terzi su veicoli e natanti adibiti ad uso pubblico e privato:
    -    alla tariffa ordinaria per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 0,70 con le maggiorazioni previste in base alla superficie;
    -    per le pubblicità in forma volumetrica o con mezzi gonfiabili, si applica la tariffa ordinaria con coefficiente moltiplicatore 4,00 e con le maggiorazioni previste in base alla superficie;
c)    Pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente per conto terzi: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00;
d)    Pubblicità volumetrica e gonfiabile o con teli: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00;
e)    Mezzi pubblicitari definiti modulari (preinsegne) alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste, si applica l'ulteriore coefficiente moltiplicatore 2.
C - Tariffe giornaliere per tipologie specifiche di pubblicità da determinarsi con apposita deliberazione del Consiglio Comunale
-    Pubblicità effettuata mediante:
    1)    diapositive o proiezioni o simili;
    2)    striscioni attraverso vie o piazze;
    3)    aeromobili, palloni frenati, dirigibili o simili;
    4)    distribuzione di manifestini, persone circolanti con cartelli e simili;
    5)    forma sonora da punto fisso o itinerante;
    6)    paline;
    7)    gonfaloni;
    8)    cartelli provvisori.
D - Pubblicità diversa dalle insegne di esercizio effettuata su spazi ed aree pubbliche ovvero su beni appartenenti al Comune o dati in godimento allo stesso
Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00.
Questa maggiorazione non si applica alla pubblicità su veicoli e alle forme pubblicitarie di cui alla precedente lettera C, punti 3 - 4 - 5.