Divisione Servizi Civici e Tributari
Settore Tarsu

n. ord. 34
2001 00379/13

 

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 FEBBRAIO 2001

(proposta dalla G.C. 6 febbraio 2001)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. ADEGUAMENTO AI PRECETTI CONTENUTI NELLA LEGGE 27 LUGLIO 2000 N. 212 AD OGGETTO: “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE”.

    Proposta dell'Assessore Bonino.

    Il recente testo di legge n. 212 del 27 luglio 2000 (pubblicato sulla G.U. n. 177 del 31 luglio 2000) ed in vigore dal 1° agosto 2000 ha introdotto in campo tributario dei principi generali concernenti, in particolar modo, la trasparenza e la semplificazione delle norme fiscali e dei procedimenti relativi.
    La legge c.d. “Statuto del Contribuente” rivolge precetti ovvero raccomandazioni ovvero ancora linee/guida, in primis, al legislatore tributario ed in secondo luogo alla Amministrazione finanziaria, ovvero anche agli enti locali per i propri tributi, affinché vengano recepiti i più importanti contenuti.
    Per questo motivo, all'art. 1/4° comma si dispone che gli enti locali provvedano ad adeguare i propri regolamenti o atti di natura fiscale.
    In sintesi, i principi dello Statuto del Contribuente che debbono essere recepiti dai regolamenti comunali e, nello specifico, dal Regolamento Tarsu in argomento sono i seguenti:
1)    Chiarezza delle norme (art. 2 della legge 212/2000): devono essere richiamati di ogni articolo e legge citata, rispettivamente, il proprio oggetto ed il titolo.
    In tal senso si è provveduto con i richiami normativi nel testo del Regolamento Tarsu che ci apprestiamo a modificare;
2)    Conoscenza degli atti, semplificazione e trasparenza dei procedimenti tributari.
    Lo Statuto del contribuente richiama dei concetti importanti di natura amministrativa, estesi all'ambito tributario, già contenuti nella legge 241/90 ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
        La motivazione degli atti [art. 3 legge 241/90 richiamato dall'art. 7 della legge 212/2000] è un elemento imprescindibile di “conoscenza dell'atto” ai fini di un miglioramento nei rapporti tra contribuente e Pubblica Amministrazione (cfr. art. 10 dello stesso Statuto del Contribuente).
        Nell'art. 7 della richiamata legge 212/2000 si impone - addirittura - di allegare all'atto finale diretto al contribuente l'atto prodromico richiamato nella motivazione.
        Nel concetto in argomento vi rientra - ancora - lo strumento della comunicazione dell'avvio di procedimento (art. 8 della legge 241/90 richiamato dall'art. 6 comma 2 della legge 212/2000) che pone il contribuente - sottoposto ad accertamento e/o verifiche di natura tributaria - di essere posto a conoscenza di quanto avviene a suo carico prima della emissione dell'atto finale.
        Nel concetto, invece, di “semplificazione” vi rientra il precetto di cui all'art. 6 comma 4 della legge 212/2000, quello per il quale “Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazione pubbliche indicate dal contribuente”.
        Tutti i suddetti principi - rientranti nella fattispecie in argomento - sono stati inseriti nell'art. 11 (“Controlli - Accertamenti”) del Regolamento Tarsu.
        Si è proceduto, inoltre, nel riconoscere agli avvisi di accertamento, di cui all'art. 71 comma 2° del D.Lgs. 507/93, la natura stessa di comunicazione di avvio di procedimento ex art. 8 della predetta legge 241/90 poiché gli elementi essenziali dell'atto di cui alla norma speciale (art. 71 comma 2°) sono gli stessi contenuti nel citato art. 8, comma 2°: a) amministrazione competente; b) oggetto del procedimento promosso; c) ufficio e persona responsabile del procedimento; d) ufficio in cui si può prendere visione degli atti. A tal fine è stata inserita la modifica contenuta nell'art. 12 “Accertamento della tassa” del Regolamento Tarsu.
3)    Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.
    Buona parte dell'art. 12 (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”) della legge 212/2000 è stato trasposto nell'art. 11 (“Controlli - accertamenti”), in particolare rinnovando il punto c) del 1° comma.
4)    Efficacia temporale delle norme tributarie.
    Questo concetto contenuto nell'art. 3 della legge 212/2000 esprime un principio tributario di grande innovazione: “l'irretroattività delle norme tributarie”.
    A ciò conseguono, i periodi espressi nei commi 1° e 2° del predetto articolo:
    “Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.
        Anche la Tarsu si rapporta a precisi periodi d'imposta (cfr. art. 64 comma 1° del D.Lgs. 507/93), pertanto, va inserito nell'art. 22 del Regolamento Tarsu il suddetto concetto, in luogo di una normativa transitoria ormai superata.
        In ultimo, occorre approfittare della presente deliberazione, per prendere atto di una novità giurisprudenziale di notevole rilievo per gli enti locali.
        Tra “gli esoneri” (art. 18 bis del Regolamento Tarsu) al III° punto venivano riconosciute “le scuole materne e dell'obbligo statali, ai sensi dell'art. 3 comma 2° della legge 11.01.96 n. 23”, poiché in tal senso era la Circolare n. 161 del 23.07.99 del Ministero delle Finanze, che - risolvendo una annosa diatriba fra Ministeri - faceva rientrare fra le spese a carico del Comune anche quella derivante dalla Tarsu applicata alle scuole materne/elementari/ medie statali.
        Recentemente, invece, la Corte di Cassazione ha riaperto il problema e, con Sentenza 9/2 - 18/04 anno 2000 n. 4994, ha concluso nel senso di addebitare, nuovamente, le spese derivanti dalla Tarsu alle scuole e non agli enti locali, con la seguente affermazione “La tassa medesima configura un prelievo di tipo tributario..afferente non all'immobile, ma all'attività produttiva di rifiuti esercitata dall'occupante o detentore dell'immobile medesimo, è quindi dovuta in dipendenza della concreta utilizzazione del fabbricato e non può rientrare fra le spese di gestione di esso”.
        Pertanto, si è proceduto ad abrogare il punto 3° dell'art. 18 bis (esoneri) del Regolamento e, di conseguenza, ad addebitare alle scuole statali (materne e dell'obbligo) la spesa dovuta a fini tributari a titolo di Tarsu.
        Ai sensi dell'art. 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento, il presente Regolamento è stato inviato, per l'acquisizione dei pareri a tutte le Circoscrizioni.
    -    Non hanno espresso parere le Circoscrizioni: 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9 - 10;
    -    Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni: 4 - 7;
    -    Ha espresso parere favorevole con proposta di indicazioni la Circoscrizione n. 6.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'allegato testo modificato del Regolamento (all. 1 - n. ) per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ove gli emendamenti sono evidenziati in neretto;
2)    di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all'art. 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento. I provvedimenti dei Consigli di Circoscrizione sono allegati alla presente deliberazione (all. 2 - n. ) di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
3)    di dare atto che il presente Regolamento, così come modificato, verrà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 68 comma 3° del D.Lgs. 507/93 e della circolare 29.12.2000 n. 241/E dello stesso Ministero;
4)    di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore ai sensi dell'art. 53/16° comma della Finanziaria anno 2001 (legge 388/00) - per le parti modificate - al 1° gennaio 2001.


REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 1 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1.    Il Comune esercita con diritto di privativa le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica su suolo e nel suolo dei rifiuti stessi, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze secondo le modalità attualmente vigenti e a quelle che saranno emanate in attuazione.
2.    Dette attività di pubblico interesse sono esplicate mediante Azienda Municipalizzata ovvero mediante concessioni a Enti o Imprese specializzate da scegliere tra quelle autorizzate ai sensi dell'art. 6 lettera d) del citato D.P.R. n. 915/82 (1).

ART. 2 - DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1.    Sono rifiuti urbani:
a)    rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b)    i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/1997 (2);
c)    i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d)    i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e)    i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f)    i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

ART. 3 - TASSA

1.    È istituita dal Comune di Torino apposita tassa annuale in base a tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2.    La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.
3.    La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 4 comma 3.
4.    Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo annuale di esercizio del servizio al netto del costo imputabile allo spazzamento. Tale costo, calcolato ai sensi della normativa vigente è determinato nella misura del 5% del costo totale del servizio.
5.    La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo speciale dovuto alla Regione ai sensi dell'art. 3 comma 24 Legge 549/95 costituisce costo ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni, limitatamente alla parte riferibile al costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni eccedente i proventi dalle addizionali erariali ex Regio Decreto n. 2145/1937 e Legge 1346/61 devolute ai Comuni a norma dell'art. 3 comma 39 Legge 549/95.

ART. 4 - SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DELLA TASSA

1.    La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti o fruitori dei locali e le aree stesse.
2.    Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili), la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività.
3.    Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.
4.    Le società commerciali, gli Enti Pubblici e privati e le Associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.
5.    Per i box la tassa è riscossa a nome del proprietario. Su richiesta dell'amministratore la tassazione dei box può essere effettuata cumulativamente a carico del condominio.
6.    I proprietari o gli amministratori hanno il diritto di rivalsa nei confronti di chi occupa i box.

ART. 5 - DECORRENZA DELLA TASSA

1.    La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali e aree.

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE

1.    Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere presentate, su appositi moduli, messi a disposizione dal Comune, presso gli uffici anagrafici o presso la Divisione Servizi Tributari che ne rilascia ricevuta ovvero tramite posta o mediante fax. Per ogni operazione anagrafica, così come per ogni autorizzazione ovvero comunicazione che abiliti all'esercizio di una attività, la cui competenza è del Comune, è possibile presentare contestualmente le suddette dichiarazioni da parte del soggetto obbligato al pagamento della Tarsu.
2.    Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei moduli in misura pari al loro costo.

ART. 7 - DENUNCIA INIZIALE

1.    I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o conduca locali od aree soggette alla tassa di cui all'art. 4 sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali od aree tassabili siti nel territorio del Comune.
2.    La denuncia iniziale deve contenere:
-    l'indicazione del codice fiscale, le generalità del contribuente e dei coobbligati;
-    il numero degli occupanti l'unità immobiliare residenti e non ed i dati identificativi se non residenti;
-    la data dell'occupazione o della conduzione dei locali e delle aree;
-    l'ubicazione del fabbricato, del piano e della scala, nonché numero della unità immobiliare;
-    la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie tassabile;
-    la tipologia dei rifiuti prodotti;
-    la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.
3.    Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare la denominazione dell'istituto, la sede, lo scopo, il codice fiscale/partita iva, codice ISTAT dell'attività nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale e la relativa residenza.
4.    Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere presentata dalla persona che li rappresenta a termini di legge.
5.    La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

ART. 8 - DENUNCIA DI RETTIFICA

1.    Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, alla misura della superficie tassabile, o il venir meno delle condizioni di cui agli artt. 18 e 19, devono essere denunciate entro il 20 di gennaio di ciascun anno.
2.    La denuncia di rettifica, presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla denuncia precedente.

ART. 9 - DENUNCIA DI CESSAZIONE

1.    La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente alla Divisione Servizi Tributari mediante apposita denuncia che deve essere presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale.
2.    La denuncia di cessazione deve contenere:
-    l'indicazione del codice fiscale;
-    il numero del contribuente agli effetti della tassa, rilevabile dalla cartella esattoriale;
-    le generalità del contribuente;
-    la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree;
-    l'ubicazione dell'area o del fabbricato, del piano e della scala;
-    la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle aree;
-    il cognome e il nome dell'eventuale subentrante nei locali o sulle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare.
3.    La cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.
4.    Qualora la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in Torino, le relative variazioni avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5.    In caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
6.    Nei casi previsti dal comma precedente, l'utente deve presentare la denuncia tardiva di cessazione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di messa in mora relativi al tributo annuo di cui chiede lo sgravio.
7.    Nei casi di errore o di duplicazione, diversi dalle ipotesi di cui ai precedenti commi o nei casi in cui il tributo è stato applicato a superfici escluse a priori dall'ambito della tassazione (come previsto dall'art. 62 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 507/1993) (3), lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto a seguito di verifica d'ufficio, è disposto nel modo di cui all'art. 75 comma 3 del D.Lgs. n. 507/93 (4), salvo il termine dell'avvenuto pagamento.
8.    Quest'ultimo è di tre anni per la presentazione della domanda e decorrono, a pena di decadenza, dall'avvenuto pagamento dell'ultima rata o del versamento in unica soluzione.

ART. 10 - SGRAVI E RIMBORSI

1.    Per gli sgravi e rimborsi dovuti ai sensi dell'art. 9, o per errore o duplicazione o comunque in ogni altro caso, si procede con le modalità previste dall'art. 75 del D. Lgs. n. 507/93.

ART. 11 - CONTROLLI - ACCERTAMENTI

1.    Le denunce iniziali e quelle di rettifica e di cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree possono essere soggette ad accertamenti d'ufficio.
L'Amministrazione comunale ha il potere, nei limiti di legge, e previa comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990 (5), di effettuare tutte le verifiche ed i controlli nei modi e forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune per individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia od acquisiti direttamente dall'ufficio.
Oltre ad acquisire informazioni sulle banche dati disponibili, nell'ordine:
a)    possono essere richiesti dati ed informazioni a mezzo questionari nonché copie di atti, dichiarazioni o documenti ovvero planimetrie dei locali comprendenti il dettaglio delle superfici con i mq di riferimento.
    L'Amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti;
b)    il contribuente od il proprietario dell'immobile possono essere invitati a comparire per fornire delucidazioni o prove;
c)    possono essere effettuati sopralluoghi ai locali ed aree, da personale a ciò autorizzato, per la verifica diretta delle superfici e destinazione delle stesse. Normalmente, salvo casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, ciò avviene durante l'orario ordinario di esercizio se il locale ospita una attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile.
    In tale occasione, il contribuente ha diritto di essere informato adeguatamente sull'oggetto che lo riguarda oltre che della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria. Al termine delle operazioni, deve essere redatto un processo verbale; entro 60 giorni dalla data di quest'ultimo il contribuente può ancora fornire osservazioni. In tali casi, l'avviso di accertamento non può essere emesso prima della scadenza del suddetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
    L'accesso ai locali deve essere comunicato al contribuente almeno 5 giorni prima, anche telefonicamente.
2.    Nel caso di mancata collaborazione del contribuente ovvero quando sussistono validi impedimenti allo svolgimento delle verifiche e controlli, non ultimo l'onerosità degli stessi, l'accertamento può anche essere effettuato in base a presunzioni semplici o criteri induttivi e secondo modalità di attuazione scelti dalla Pubblica Amministrazione.
3.    L'Amministrazione comunale può chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione delle unità immobiliari, fornendo la relativa superficie (in mq.) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre che gli identificativi catastali delle stesse qualora posseduti. La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari di locali ad uso privato, commerciale ed industriale. Per tale finalità, l'Amministrazione assegna un termine a provvedere, nonché individua le modalità operative. Gli amministratori e/o proprietari, cui venga indirizzata la richiesta _ anche a mezzo di avviso pubblico _ sono tenuti, nell'interesse pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena l'applicazione di sanzioni e l'addebito dei costi conseguenti alla numerazione.

ART. 12 - ACCERTAMENTO DELLA TASSA

1.    In caso di denuncia infedele o incompleta, la Divisione Servizi Tributari provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte di cui all'art. 4, comma 3, avviso di accertamento di rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
2.    In caso di omessa denuncia sarà emesso avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
3.    Gli avvisi di accertamento sono emessi con le modalità previste dall'art. 71 comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 507/93 (6) e costituiscono di per sé comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90.
    Gli avvisi di accertamento dovranno avere in allegato eventuali atti prodromici richiamati nella motivazione ed indirizzati al contribuente, anche se precedentemente comunicati o notificati allo stesso.

ART. 13 - RICORSI

1.    Contro l'atto di accertamento della tassa è proponibile il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro i 60 giorni dal ricevimento dell'atto ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (7) .

ART. 14 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1.    Al fine della determinazione della tassa di cui all'art. 16, devono essere prese in considerazione le superfici:
a)    dei locali e delle aree comunque coperte; comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili di locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati e arrotondata al metro quadrato superiore. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti.
    Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es.: superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi.
b)    delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.
    Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali vanno ad aumentare quella dei locali principali e sono tassati in base alla stessa tariffa.
    La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto della autorizzazione Comunale.

ART. 15 - TARIFFE

1.    Nella determinazione delle tariffe annuali della tassa il Comune verifica che il gettito complessivo non superi il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni secondo le modalità previste dall'art. 61 del D.Lgs. n. 507/93 (8).
2.    Tenuto conto dei termini previsti dall'art. 69 del D.Lgs. n. 507/93 (9), entro il 30 giugno di ciascun anno l'Azienda Municipalizzata e/o gli Enti autorizzati che effettuano il servizio, sono tenuti a comunicare alla Civica Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio per l'anno successivo.

ART. 16 - LIQUIDAZIONE DELLA TASSA

1.    La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2.    Per quanto attiene ai rifiuti solidi urbani interni provenienti da conduzione di locali ed occupazione di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, dati in concessione dalla Città con durata inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, quali ambulanti senza posteggio fisso, spettacoli viaggianti, dehors o simili, la tassa è liquidata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50%. In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa di quella con voci di uso simili per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti. Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale, intestato al Comune, prima del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, ovvero entro 30 giorni dall'avviso di messa in mora qualora l'occupazione abbia luogo, senza ritiro della concessione.

ART. 17 - RISCOSSIONE

1.    La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi con le modalità previste dall'art. 72 D.Lgs. n. 507/93 (10) e con la procedura esattoriale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (11), come modificato con D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 (12) ed integrato con D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 326 e smi (13).

ART. 18 - ESCLUSIONI

1.    Sono esclusi dall'applicazione della tariffa Tarsu:
-    Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici di rete; tale condizione deve perdurare per almeno 1 anno di tassazione.
-    Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, ove non si abbia di regola presenza umana.
-    Fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e preveda una durata non inferiore ad 1 anno.
2.    Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

ART. 18 bis - ESONERI

1.    Sono esonerati dal tributo:
-    i locali ed aree della Città di Torino adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti.
-    I cittadini che percepiscono dalla Città contributi assistenziali ad integrazione del reddito per almeno 8 mesi anche non continuativi nei 12 mesi precedenti la formazione del ruolo, per la particolare condizione di indigenza.
Le somme conseguenti ai suddetti esoneri sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 19 - PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1.    (comma abrogato per effetto dell'avvenuta abrogazione del corrispondente testo dell'art. 66/1° e 2° comma D.Lgs. 507/93) (14) -
2.    La tariffa unitaria è ridotta del:
c)    30% per le abitazioni con unico occupante che al primo gennaio dell'anno di riferimento risulti residente in Torino.
d)    30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, compreso chi risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno.
    Tali condizioni devono risultare dalla denuncia di cui agli artt.7 e 8 nella quale dovrà essere espressamente dichiarata l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e che l'alloggio non sarà ceduto in locazione o comodato;
e)    30% per la parte abitativa delle costruzioni rurali occupate dall'agricoltore.
Le suddette agevolazioni sono applicate con effetto dall'anno successivo a quello della denuncia.
3.    Il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta deve essere denunciato entro il 20 gennaio; in difetto si provvederà al recupero del tributo ed alle sanzioni con le modalità previste dagli artt. 66 e 76 del D.Lgs. n. 507/93 (15).
4.    Le riduzioni non sono comunque cumulabili.

ART. 19 bis - RIDUZIONI

1.    La tariffa unitaria è ridotta sino ad un massimo del 50% nel caso in cui gli utenti dimostrino di aver sostenuto delle spese per interventi tecnico - organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti di cui al comma 2 dell'art. 67 D.Lgs. n. 507/93 (16).
Tale riduzione viene di volta in volta accordata a consuntivo e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dall'Amiat.
2.    Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata.
Il titolare dell'attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione od, in assenza, altro documento, ai sensi art. 10/3° lett. b) ed art. 49/14° del D.Lgs. 22/97 (17), controfirmato dai soggetti autorizzati al recupero, il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero ed il totale della produzione.
E' concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale sul tributo non superiore alla metà dell'incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione.
La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero. La riduzione di cui al presente comma ha effetto esclusivamente per le attività di recupero avviate a partire dal 2000.
3.    Si possono concedere riduzioni tariffarie, al fine di incentivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esclusivamente per i locali siti negli ambiti territoriali nei confronti dei quali è attivata la suddetta raccolta.
La percentuale di riduzione, che verrà determinata a consuntivo e con atto deliberativo, sarà proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

ART. 19 ter - PARTICOLARI AGEVOLAZIONI

1.    Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale di durata superiore a 6 mesi, l'Amministrazione Comunale può deliberare agevolazioni del tributo relativamente ad attività commerciali ed artigianali che si svolgono all'interno della zona, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione.
2.    La suddetta agevolazione va iscritta in bilancio ed assicurata la relativa copertura come da art. 67 comma 3° del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 19 quater - RIFIUTI SPECIALI

1.    I locali e le aree di tipo industriale ove si producono rifiuti speciali sono esclusi dalla applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente l'area di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, ecc.).
2.    A tali fini, le attività che producono i rifiuti di cui al precedente comma, sono tenute ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione del rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso; nel caso non fosse indicata, l'ufficio è legittimato a tassare l'intera superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda.
3.    Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l'applicazione del presente articolo, la Divisione Tributi farà riferimento all'Amiat.

ART. 20 - SANZIONI

1.    Le sanzioni al presente Regolamento sono previste nell'art. 76 del D.Lgs. 507/93, nel D.Lgs. 472/97 (18), e nella deliberazione che ne fissa i criteri di applicazione.

ART. 21 - CATEGORIE, DESTINAZIONE D'USO E TARIFFE

1.    Le categorie d'uso e le relative tariffe sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale nei termini di legge.

ART. 22 - EFFICACIA TEMPORALE DELLE NORME

Le norme del presente Regolamento, che conseguono a nuove disposizioni tributarie, non hanno effetto retroattivo.
Le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Per quanto non previsto, si fa rinvio al D.Lgs. 507/93 sino all'entrata in vigore dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, nonché al Regolamento sulla gestione delle entrate (D.Lgs. 446/97).

Note:
(1)    D.P.R. 915/1982 - Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi - Art.6, Competenze delle regioni.
(2)    D.Lgs. 22/1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio - Art. 21, Competenze dei comuni.
(3)    D.Lgs. 507/1993 - Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale - Art. 62, Presupposto della tassa ed esclusioni.
(4)     Art. 75, D.Lgs. 507/1993 - Rimborsi.
(5)     Legge 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
(6)    Art. 71, D.Lgs. 507/1993 - Accertamento.
(7)    D.Lgs. 546/1992 - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30/12/91 n. 413.
(8)    Art. 61, D.Lgs. 507/1993 - Gettito e costo del servizio.
(9)    Art. 69, D.Lgs. 507/1993 - Deliberazioni di tariffa.
(10)     Art. 72, D.Lgs. 507/1993 - Riscossione.
(11)    D.P.R. 602/1973 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
(12)    D.Lgs. 46/1999 - Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.
(13)    D.Lgs. 326/1999 - Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.
(14)    Art. 66, D.Lgs. 507/1993 - Tariffe per particolari condizioni di uso.
(15)     Art. 76, D.Lgs. 507/1993 - Sanzioni.
(16)    Art. 67, D.Lgs. 507/1993 - Agevolazioni.
(17)    Art. 10, D.Lgs. 22/1997 - Oneri dei produttori e dei detentori. Art. 49, D.Lgs. 22/1997 - Istituzione della tariffa.
(18)    D.Lgs. 472/97 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.