Divisione Edilizia e Urbanistica                                                                                                                            n. ord. 154
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche                                                                                                         2000 05687/09

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 LUGLIO 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE N. 31 AL P.R.G. _ ADEGUAMENTO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 BIS DELLA L. R. N. 56/1977, COSÌ COME MODIFICATO DALLA L.R. DEL 12/11/1999 N. 28 - DISCIPLINA, SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE DEL COMMERCIO IN PIEMONTE, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS 31/03/1998 N. 114 - PROGETTO PRELIMINARE - ADOZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano,
    di concerto con il Vicesindaco Carpanini.

    Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la “Riforma della disciplina relativa al Settore del Commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, conclude l'iter legislativo di un complesso progetto di riforma della disciplina del commercio al dettaglio che trova le sue motivazioni sia nell'esigenza di intervenire sui contenuti, ormai obsoleti, della preesistente normativa di base del settore, sia nell'opportunità di trasferire alle Regioni ed alle istituzioni periferiche le funzioni e i compiti di indirizzo, di programmazione e di gestione dello sviluppo delle attività economiche e produttive, tra le quali sono comprese anche quelle commerciali.
    La singolare coincidenza, che porta a coniugare adeguamenti della disciplina del commercio e decentramento amministrativo, ha permesso di delineare un impianto normativo di settore ed un ridisegno istituzionale delle competenze completamente nuovo e anche, in parte, inatteso, per quanto riguarda la carica innovativa e propositiva.
    Il Decreto Legislativo n. 114/98, si configura come una “legge quadro” sul commercio: l'insieme della materia è quindi trattato con poche norme procedurali e numerose disposizioni che stabiliscono unicamente i principi generali cui le istituzioni periferiche ed i soggetti economici coinvolti devono adeguarsi
    In questo quadro, quindi, le Regioni sono elette ad artefice delle dinamiche evolutive del settore. Ad esse è, infatti, assegnato il compito di definire gli indirizzi generali per lo sviluppo locale, le forme di sostegno e di incentivazione dell'attività commerciale, i provvedimenti di salvaguardia dei livelli occupazionali ed infine i criteri di programmazione che devono orientare l'attività di intervento e di pianificazione dei Comuni in materia di urbanistica commerciale.     Dopo che le Regioni hanno adempiuto i loro compiti programmatici, ai Comuni viene richiesto di predisporre:
a)    un adeguamento del PRGC, in cui siano individuabili gli ambiti da destinare ai nuovi insediamenti commerciali, i limiti ai quali sono sottoposti questi insediamenti in relazione alla tutela dei beni artistici e culturali e le indicazioni delle dotazioni minime di spazi per parcheggi di cui dovranno dotarsi le diverse strutture di vendita;
b)    un aggiornamento dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria soprattutto per favorire l'insediamento e l'ammodernamento di esercizi di vicinato;
c)    le norme e le procedure tecnico-amministrative che consentano il rilascio contestuale della concessione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura degli esercizi di media dimensione.
    In questo nuovo contesto normativo ai Comuni è richiesto:
-    di utilizzare l'urbanistica quale strumento privilegiato di orientamento e di controllo delle dinamiche commerciali locali, e cioè una disciplina che metta al centro dell'attenzione non solo lo studio dei rapporti intercorrenti tra domanda e offerta, ma anche le interazioni che le attività commerciali intrattengono con gli altri settori dell'economia e con il sistema delle residenze, dei servizi pubblici e delle infrastrutture della mobilità. Tale orientamento è foriero di condizioni atte a generare qualità ambientale, identificazione e riconoscibilità del territorio;
-    di svolgere un ruolo propositivo ed attivo nello sviluppo locale del commercio, mettendo in campo spunti creativi e politiche di intervento rispondenti alle esigenze ed alle caratteristiche delle singole realtà.
    A tal fine l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 114/98, “Programmazione della rete distributiva”, ha stabilito che le Regioni, entro un anno dalla pubblicazione del decreto, definissero gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, perseguendo precisi obiettivi fissati dal decreto stesso, fissando i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino:
a)    le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
b)    i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
c)    i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita;
d)    la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili, e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualità.
    Ai fini dell'adempimento di quanto sopra, il “decreto Bersani” ha sancito che le Regioni stabilissero un termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale i Comuni fossero tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi, e i regolamenti di polizia locale a dette disposizioni, prevedendo un potere sostitutivo delle Regioni in caso di inerzia dei Comuni.
    La Regione Piemonte ha così emanato la L.R. 12 novembre 1999, n. 28 (pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 46 del 17 novembre 1999), recante “Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”, e la deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114” (pubblicata sul B.U.R. _ 3° supplemento al n. 46, il 18 novembre 1999).
    L'art. 4 della L.R. 28/1999 ha fissato il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione degli “indirizzi e criteri” sul Bollettino Ufficiale della Regione, per l'adozione degli “strumenti comunali”.
    Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 82 del 18 maggio 2000 (mecc. 200003258/16), esecutiva dal 5 giugno 2000 ha approvato i “Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private”, rinviando a successivo provvedimento l'adeguamento del P.R.G..
    Tale documento, denominato “Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private”, consta di un'ampia premessa riportante l'analisi della struttura e dell'organizzazione della rete del commercio al dettaglio a Torino, e della consistenza delle dinamiche evolutive della rete nell'area metropolitana torinese, che tiene conto, tra l'altro, delle dinamiche competitive e demografiche sul territorio esaminato.
    Segue una sintesi dei dati raccolti, mediante i quali, alla luce della normativa nazionale e regionale, vengono individuate le aree per lo sviluppo del commercio, distinte in addensamenti (porzioni di territorio urbano, percepite come omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, ubicate a scala pedonale, all'interno delle quali il consumatore trova un insieme organizzato e integrato di offerta commerciale), e localizzazioni (zone urbane sedi attuali o potenziali di insediamenti commerciali ubicati all'esterno di addensamenti commerciali).
    Oltre alle localizzazioni espressamente individuate (L1, localizzazioni urbane non addensate, ed L2, localizzazioni urbano-periferiche non addensate), evidenziate sulla planimetria allegata al documento, viene fatta salva la possibilità di riconoscere altre localizzazioni di tipo L1, qualora si presentino le condizioni previste dai “Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree private”.
    Viene inoltre prevista una maggiore possibilità di espansione del commercio nelle cosiddette “aree di lacuna del servizio commerciale” ed “aree di lacuna della dinamica concorrenziale”.
    A ciascuna tipologia di addensamento (A1, A2, A3 e A4) e di localizzazione (L1 e L2) corrisponde una compatibilità tipologico-funzionale dello sviluppo del commercio, sintetizzata in apposita tabella, indicante per ciascun ambito di insediamento commerciale le tipologie di strutture distributive consentite.
    Oltre alle compatibilità tipologico-funzionali vengono definiti i criteri di compatibilità urbanistica: destinazioni d'uso, standard e fabbisogno di parcheggi e di altre aree per la sosta, salvaguardia dei beni culturali e ambientali, regolamentazione delle aree di sosta e impatto sulla viabilità.
    L'effettiva possibilità di insediamento commerciale deve essere verificata alla luce della struttura del P.R.G. vigente.
    Il Piano Regolatore, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, ha suddiviso il territorio in raggruppamenti di aree con diverse caratteristiche: per alcune si privilegia la salvaguardia dell'impianto urbano esistente (Zone Consolidate pur con diverse destinazioni d'uso) e per altre si privilegiano obiettivi di modificazione e rinnovo urbano (Zone Urbane di Trasformazione e Aree da Trasformare per Servizi).
    All'interno di tali tipologie di aree le Zone Urbane di Trasformazione costituiscono le effettive nuove disponibilità edificatorie della Città, in quanto soggette a radicale ristrutturazione urbanistica, indipendentemente dallo stato di fatto, così come le Aree da Trasformare per Servizi, anch'esse qualificabili come aree di trasformazione, rappresentano il potenziale di servizi pubblici per la Città.
    In tali ambiti sono stati previsti dallo strumento urbanistico generale nuovi insediamenti che tra le diverse destinazioni, ancorché prevalentemente residenziali, comprendono anche la destinazione d'uso commerciale.
    Per quanto riguarda la disciplina degli usi commerciali il P.R.G. vigente presenta una impostazione che richiede di essere adeguata ai nuovi principi generali (definizioni e soglie dimensionali, ecc), introdotti dal complesso della normativa citata.
    In particolare nelle N.U.E.A. del P.R.G., all'art. 3, comma 8, punto 4 “Attività commerciali” si definiscono due categorie per la vendita al dettaglio:
-    grandi strutture di vendita (oltre 1500 mq di superficie per la vendita o 3000 mq S.L.P.);
-    attività commerciali al dettaglio.
    Nelle Zone Urbane Consolidate e in particolare nelle aree normative R1, R2, R3, R4, R5, R9, M1 e MP sono consentite le attività commerciali al dettaglio (fino a 1500 mq di superficie per la vendita o 3000 mq S.L.P.) (vedi art. 8 N.U.E.A. di P.R.G.).
    E' prevista, inoltre, una specifica area normativa CO nella quale sono consentite le “grandi strutture di vendita” (oltre 1500 mq di superficie di vendita o 3000 mq S.L.P.) (vedi art. 8, comma 50, punto 12 delle N.U.E.A. di .P.R.G. ).
    Il P.R.G., poi, definisce l'Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese (A.S.P.I.) come un mix di funzioni (di cui all'art. 3, comma 20, delle N.U.E.A. di P.R.G.), tra le quali sono incluse anche le attività di commercio al dettaglio (fino a 1500 mq di superficie per la vendita o 3000 mq S.L.P.). All'interno delle Zone Urbane di Trasformazione (Z.U.T.) e delle aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.) in genere, è sempre ammessa una quota di Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese (A.S.P.I.), quota stabilita, in termini percentuali, dalle schede normative di ogni Z.U.T. e A.T.S. in allegato alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) di P.R.G..
    Coerentemente con gli indirizzi contenuti nel già citato provvedimento, approvato dal Consiglio Comunale (“Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private”), la variante al Piano Regolatore Generale, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. prevede:
A)    l'adeguamento della classificazione delle attività commerciali al dettaglio ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettere d) e) f) del decreto legislativo n° 114/98 per il quale gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio sono così classificati:
    -    esercizi di vicinato (esercizi con superficie di vendita fino a mq 250);
    -    medie strutture di vendita (esercizi con superficie di vendita compresa tra mq 251 e mq. 2500);
    -    grandi strutture di vendita (esercizi con superficie di vendita oltre mq. 2500).
B)    l'applicazione piena e immediata delle soglie dimensionali per le superfici di vendita previste dalla tabella di compatibilità tipologico-funzionale, relativamente alle attività commerciali da realizzare nelle Zone Urbane di Trasformazione (Z.U.T.) e nelle Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.) ricomprese negli addensamenti e localizzazioni riconosciute o riconoscibili;
C)    la possibilità di insediare attività commerciali al dettaglio di medie dimensioni fino a un massimo di 1800 mq di superficie di vendita (ovvero mq 3000 S.L.P.) relativamente ai tessuti consolidati ricompresi negli addensamenti A1, A2, A3 e A4 o nelle localizzazioni L1 riconosciute o riconoscibili (attualmente il P.R.G. consente una superficie di vendita fino a un massimo di mq. 1500).
D)    l'individuazione di aree normative, in zone consolidate, nelle quali consentire, data l'esistenza di particolari condizioni urbanistico-edilizie, l'insediamento di attività commerciali eccedenti la soglia di cui al punto “C”, assumendo per tali aree le soglie previste dalla “Tabella di compatibilità tipologico-funzionale”, ferma restando la compatibilità con le quantità, le destinazioni d'uso e le prescrizioni (parametri, indici di edificabilità, ecc.) previste dal Piano Regolatore Generale.
E)    l'integrazione delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G. con il nuovo allegato “C” (Criteri per il rilascio delle autorizzazione per l'esercizio del Commercio al dettaglio) che presenta gli stessi contenuti dell'analogo documento già approvato del Consiglio Comunale e li assume, adeguandoli, come contenuti di P.R.G..
    In termini generali, pertanto, ai fini dell'insediamento di nuove attività commerciali, si dovrà verificare, in primo luogo, la conformità alle destinazioni d'uso e alle prescrizioni (parametri, indici di edificabilità, ecc.) previste dal P.R.G., e quindi, l'ammissibilità delle superfici di vendita rispetto alla tabella di compatibilità tipologico-funzionale dell'allegato C.
    Dell'allegato C fanno anche parte due tavole: Tav. 1 “Ambiti di insediamento commerciale ai sensi del D. Lgs. 114/98 e L. R. n. 28/99, scala 1:20000”, e Tav. 2 “ Aree di lacuna e di copertura del servizio commerciale di prossimità, scala 1:20000". La prima riproduce l'analoga tavola, già allegata al documento approvato dal Consiglio Comunale il 18 maggio 2000, integrata con la rappresentazione grafica dell'estensione degli addensamenti secondo i criteri contenuti nell'art. 15 dell'allegato C, mentre la seconda corrisponde alla tavola contenuta nel citato documento.
    Considerato che la presente variante di adeguamento alle disposizioni dell'art. 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, modifica l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, per quanto concerne l'insediamento di attività commerciali, pur non incidendo sulla quantità globale delle aree a servizi, la variante sarà soggetta all'approvazione della Regione ai sensi dell'art. 17, comma 5 bis della L.R. 56/77.
        Il presente provvedimento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento sul Decentramento, per il prescritto parere, a tutte le Circoscrizioni.
    Le Circoscrizioni 2, 8, 9 e 10 non hanno espresso parere nel termine prescritto.
    Le Circoscrizioni 1, 3, 5 e 6 hanno espresso parere favorevole, con deliberazioni Consiglio Circoscrizionale (all. 3-6 - nn. ).
    La Circoscrizione n. 4, nell'esprimere parere favorevole (all. 7 - n. ), ha segnalato che "...è opportuno regolamentare l'insediamento di attività commerciali e di pubblico esercizio nelle aree industriali IN", di cui si prende atto.
    La Circoscrizione n. 7 ha espresso parere favorevole (all. 8 - n. ), ribadendo le osservazioni già espresse in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale del 18 maggio 2000 (mecc. 2000 03258/16), alle quali si è già controdedotto, con relativo emendamento, nel provvedimento succitato.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114;
    Vista la Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
    Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino approvato con D.G.R. del 21 aprile 1995;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

    per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano,
1)    di adottare, ai sensi degli artt. 15 e 17, comma 5 bis, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i, il progetto preliminare della variante n. 31 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, consistente nelle variazioni e modificazioni descritte in narrativa e, in dettaglio indicate nell'elaborato, parte integrante del presente provvedimento.
    Gli elaborati della variante sono i seguenti:

Fascicolo 1 (all. 1 - n. )

    I    Relazione illustrativa;
    II    Estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. con le modifiche di adeguamento;
    III    Estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. _ schede normative modificate;
    IV    Estratti di cartografia di P.R.G. modificati.

Fascicolo 2 (all. 2 - n. )

    I    allegato C : Norme di attuazione e criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio.
        Successivamente all'approvazione del presente provvedimento si procederà all'aggiornamento delle N.U.E.A., del Foglio n. 0 (Azzonamento Legenda) e Foglio n. 12B (Azzonamento Aree Normative e Destinazioni d'uso) della Tavola n. 1, in conformità alle variazioni descritte in precedenza;
2)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.


Sono inoltre state apportate le seguenti modifiche:

A pagina 26 dell'Allegato 1 - Fascicolo 1 - sesta riga del comma 7 dell'art. 3 - Destinazioni d'uso, le parole "al punto 4B" sono sostituite da: "ai punti 4A1a, 4A1b1, 4A2, 4A3 e 4A4 nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell'allegato C".
A pagina 29 dell'Allegato 1 - Fascicolo 1 - undicesima riga del comma 19, le parole "punto 4 B1" sono sostituite da: "punti 4A1a, 4Alb1 e 4A2 nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell'allegato C".

A pagina 55 dell'Allegato 1 - Fascicolo 1 - parte III Estratto schede normative, prima di " Ambito 9.10 FONDERIA" inserire il seguente testo:
" Ambito 5.16 GIACHINO - SPINA REALE

PRESCRIZIONI
Riqualificazione della cortina edilizia attestata su Via Giachino. Gli interventi di nuova edificazione devono realizzare prioritariamente i corpi di fabbrica trasversali attestati sul bordo della Spina Reale in luogo dei bassi fabbricati nei cortili.
Gli spazi inedificati devono essere attrezzati a giardino e delimitati, verso lo spazio pubblico, da cancellate in ferro.

NUMERO MAX. DI PIANI: 4 fuori terra.
INDICE FONDIARIO (mq SLP/mq SF): 1,35
DESTINAZIONI D'USO: Residenza. Sono ammessi commercio e artigianato di servizio (art.3, punto 4B1-B2 punti 4A1a, 4A1b1, 4A2 e 4A3 nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nel relativo allegato C) al Piano terra.

Stima della Superficie Territoriale dell'ambito (ST):                    mq 27.994

Omissis ....

Omissis ....".

A pagina 50 dell'allegato 1 - Fascicolo 1, settima riga del comma 20 dell'articolo 19, dopo le parole "Le destinazioni ammesse" inserire il seguente testo: ", da realizzarsi contestualmente al recupero fisico e funzionale dello stadio Filadelfia,"

A pagina 15 dell'allegato 2 - Fascicolo 2 " Allegato C", in calce all'Art. 15 - Insediamenti degli esercizi commerciali, si inserisce il seguente testo:
"Nota 1:
Con riferimento agli addensamenti di tipo A3, la distanza di ml 500 “solo in direzione della periferia della città”, è da intendersi esclusivamente a partire dagli apici delle linee di mezzeria che definiscono l'addensamento. La direzione della periferia della città è quella rappresentata nella tavola 1 “Ambiti di insediamento commerciale” allegata al fascicolo 2 all. c).".