Servizio Centrale Consiglio Comunale

n. ord. 99
2000 04985/02

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 GIUGNO 2000

OGGETTO: AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI. MODIFICAZIONE STATUTARIA. PROVVEDIMENTI.

    Proposta del Presidente Marino.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 marzo 1997 (mecc. 9701005/01) è stata istituita l'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali del Comune di Torino, con contestuale approvazione del relativo Regolamento.
    Con successivo provvedimento del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998 (mecc. 9812244/02) si è provveduto ad una nuova formulazione del Regolamento stesso.
    Si rileva ora la necessità di addivenire ad alcune modifiche del citato Regolamento nella prospettiva di meglio evidenziare la natura di “autorità amministrativa indipendente” dell'Agenzia stessa, concetto questo introdotto di recente nel nostro ordinamento e mutuato da ordinamenti stranieri.
    La postulata indipendenza potrà infatti essere se non realizzata appieno, quanto meno ampliata rispetto a quella attuale con la liberazione dell'Agenzia dal vincolo di finanziamenti esterni, mercé l'esclusiva assunzione da parte del Consiglio Comunale dell'onere dello stanziamento del fondo anteriormente sottoposto non soltanto all'alea della stipula di convenzione fra la Città e le aziende interessate, ma a quella ben maggiore afferente al puntuale rispetto dei tempi di versamento stabiliti.
    E' infatti motivo di perplessità l'impianto attuale di alimentazione del fondo di dotazione incentrato sulla percentuale dei ricavi introitati dai soggetti sottoposti a vigilanza dall'Agenzia.
    Tale sistema risente indubbiamente del contesto normativo in cui esso è stato varato e non tiene conto dell'evoluzione legislativa, rappresentata a livello nazionale dalle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni, nonché da quella garante della concorrenza e del Mercato, le quali sono dotate di poteri impositivi nei confronti dei soggetti sottoposti a vigilanza.
    Aggiungasi inoltre che la Regione Piemonte, in materia di controllo sulle acque, di trasporti e di trattamento di rifiuti ha di recente previsto organismi amministrativi indipendenti con compiti simili a quelli dell'Agenzia di cui trattasi.
    E' infine da tener presente che i servizi a valenza sovracomunale gestiti dalle Aziende stesse rendono assai difficile un'esatta individuazione dei ricavi aziendali su cui calcolare la prevista percentuale in favore dell'Agenzia, destinata ad alimentare in virtù di specifica convenzione il fondo stanziato dal Consiglio Comunale per il funzionamento dell'Agenzia stessa.
    Le suesposte considerazioni inducono pertanto a proporre l'abolizione di un meccanismo di finanziamento di macchinosa attuazione sul piano di fatto.
    Si reputa pertanto opportuno, sul confronto anche di analoga esperienza dell'Autorità per i Servizi Pubblici di Roma, la quale ha a ragion veduta dismesso il sistema “binario” di funzionamento cui s'è fatto cenno, individuare un'unica fonte di alimentazione del fondo per il funzionamento dell'Agenzia, rappresentata in esclusiva da quanto stanziato dal Consiglio Comunale, da cui in definitiva l'Agenzia promana.
    La modifica che qui si propone prevede invece lo scorporo, operato direttamente dall'Amministrazione sul capitolo di bilancio afferente alle entrate derivanti dai redditi delle Aziende stesse, di quanto ritenuto necessario per il funzionamento dell'Agenzia.
    Il nuovo modello, oltre al pregio non secondario della snellezza, verrà ad assicurare la piena e sostanziale equivalenza in ordine agli oneri gravanti sulla Città, con quello di cui qui si postula la modifica.
    Diverso infatti è unicamente il momento per così dire “percettivo” anteriormente legato ad un rapporto convenzionale mediante il quale l'esborso a vantaggio dell'Agenzia non veniva esplicitato in sede di redazione del Bilancio del Comune in quanto legato ad un momento anteriore a quello della quantificazione dei redditi di azienda.
    Ora invece esso concorre a determinare l'ammontare del reddito di azienda e, in quanto tale, viene recepito a pieno titolo tra i capitoli delle entrate che a Bilancio approvato dovranno essere conseguentemente “ depurate” di quanto destinato dalla Città all'Agenzia.
    Come nuovo modello di finanziamento viene superato il circolo vizioso costituito dall'instaurazione di un rapporto convenzionale fra la Città e i soggetti sottoposti a vigilanza dell'Agenzia, il quale veniva a concretarsi nel versamento di una percentuale sui ricavi degli stessi.
    La Città pertanto vedrà aumentato l'introito (o utile) incamerato dalle Aziende sottoposte a vigilanza in misura pari all'esborso che essa dovrà sostenere per il funzionamento dell'Agenzia.
    L'obiezione che la proposta innovazione potrebbe indurre una eventuale sovrastima delle esigenze dell'Agenzia è facilmente superabile sol che si ponga mente al fatto che, per esplicita previsione regolamentare, l'Agenzia è tenuta ad accantonare in un fondo di riserva da utilizzarsi quindi nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento ogni eventuale risultato economico positivo di esercizio (art. 22 comma 1° Regolamento Finanziario dell'Agenzia). Tale norma è strettamente correlata a quanto previsto dall'art. 3, comma 3° dello Statuto dell'Agenzia secondo la quale: “l'Agenzia trasmette attualmente al Consiglio Comunale il Bilancio di previsione e il rendiconto relativo alla gestione delle spese di funzionamento”, su cui il Consiglio Comunale stesso può esercitare ampio sindacato.
    Ragioni di logicità consigliano infine di uniformare al termine indicato nella norma testé citata (art. 3, comma 3° del Regolamento) la quale prevede la trasmissione annuale del Bilancio di previsione e del rendiconto relativo alla gestione di spese di funzionamento, quello di cui al successivo articolo 5, comma 1°, secondo il quale: “l'Agenzia riferisce al Consiglio Comunale.omissis.. almeno due volte l'anno”, per cui il nuovo testo che qui si propone può essere così riformulato: “l'Agenzia riferisce al Consiglio Comunale o alle sue articolazioni ogniqualvolta lo richieda uno dei soggetti di cui al successivo comma, e comunque almeno una volta l'anno”.
    Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Procede alla votazione nei modi di regolamento;
    Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri: Alfonzi, Borghezio, Cavallo, Cenni, Cifarelli, Coppola, Costa Raffaele, Dondona, Gabri e Lodi.
    Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:
                    PRESENTI E VOTANTI        38
                    VOTI FAVOREVOLI            38
                    VOTI CONTRARI                   /    
    Per l'esito della votazione che precede, il Presidente proclama che il Consiglio Comunale

DELIBERA

1)    di sopprimere il quarto comma dell'art. 3 del Regolamento (articolato) meglio individuato al n. 1 della parte dispositiva del presente provvedimento, il quale prevedeva che: “il fondo di cui al precedente comma è alimentato da un contributo annuo versato dai soggetti sottoposti a vigilanza dell'Agenzia ed è determinato sulla base di bilanci dell'esercizio precedente di ognuno dei citati soggetti in misura non superiore allo 0,1% dei ricavi dell'ultimo anno. Verrà a tal fine stesa apposita convenzione tra la Città e i soggetti in questione”;
2)    di approvare la nuova formulazione dell'art. 5, comma 1° del Regolamento (articolato) che viene pertanto ad essere la seguente: “ l'Agenzia riferisce al Consiglio Comunale o alle sue articolazioni ogniqualvolta lo richieda uno dei soggetti di cui al successivo comma e comunque almeno una volta l'anno”;
3)    di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione del fondo da stanziarsi dal Consiglio Comunale per il funzionamento dell'Agenzia stessa.