Divisione Edilizia e Urbanistica                                                                                                                    2000 04894/09
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche


CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 LUGLIO 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: RILOCALIZZAZIONE CAMPO NOMADI DELL'ARRIVORE. VARIANTE PARZIALE N. 17 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R.- APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Con deliberazione n. 256 del Consiglio Comunale del 13 dicembre 1999 (mecc. 9906612/09), esecutiva in data 27 dicembre 1999, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la variante n. 17 al vigente P.R.G. relativa alla rilocalizzazione campo nomadi dell'Arrivore.
    La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 12 gennaio al 10 febbraio 2000.
    Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 3 del 19 gennaio 2000.
    Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
    La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia di Torino che con deliberazione n. 92-35644/2000, approvata dalla Giunta provinciale nella seduta del 23 febbraio 2000, ha espresso parere favorevole in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999.
    Tuttavia, con nota del 16 febbraio 2000 (prot. n. 40392) la Provincia di Torino, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi, ha formulato le seguenti osservazioni:
-    "In riferimento alla riperimetrazione dell'area interessata dall'attività di smaltimento rifiuti dell'AMIAT, si richiede di verificare se la modifica proposta determina compensazione o aumento di superficie; in quest' ultimo caso l'intervento sarebbe in contrasto con le finalità dell'art. 21 delle N.U.E.A. del PRG (cfr. in particolare il comma 28).
-    Si ritiene troppo indeterminata la proposta di nuova localizzazione del campo nomadi "an" nell'ambito della zona a parco "P24" ("La dimensione del campo e la sua esatta collocazione è demandata alla progettazione definitiva sulla base di studio di fattibilità già approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 1° aprile 1999"); si ricorda comunque che, nel caso "... di allargamenti delle famiglie esistenti... nel quadro di una generale e organica risistemazione abitativa... (cfr. sub emendamento all'emendamento 92 della deliberazione), potrebbe determinarsi un incremento della capacità insediativa di PRG e pertanto la Variante si configurerebbe come "strutturale" ai sensi del quarto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77. Si ricorda inoltre che le N.U.E.A. del PRG prevedono (cfr. art. 8 punto 15 capoverso 64) che alle attrezzature di interesse generale, oltre ai parametri edilizi stabiliti per le aree a servizi, si applicano anche i parametri di trasformazione urbanistica della zona normativa di appartenenza.
-    Infine si fa riferimento alle modificazioni di superficie apportate alle aree destinate a Servizi pubblici, considerando anche le precedenti Varianti parziali approvate dal Comune, è necessario quantificare la variazione globale venutasi a determinare, ai fini del rispetto di quanto prescritto dal comma 5 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77."

A tali osservazioni si controdeduce che:

    "La modifica introdotta relativamente al perimetro dell'area interessata dall'attività di smaltimento rifiuti dell'AMIAT determina complessivamente una riduzione dell'area interessata dalla discarica, pertanto la proposta contenuta nella variante in oggetto non è in contrasto con le finalità espresse nell'art. 21 delle N.U.E.A. del P.R.G. che prevedono che l'attività di smaltimento rifiuti si esaurisca entro l'anno 2003.
    In merito alla genericità della localizzazione del campo nomadi, individuato nella planimetria del P.R.G. in variante con le lettere "an" (area a Servizi Pubblici "S", in particolare an - aree per campi nomadi), non si è ritenuto necessario precisare l'esatta ubicazione campo nomadi in quanto una indicazione della localizzazione del campo è già contenuta sia nel "Piano d' aree Basse di Stura" approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco con deliberazione n. 8/99 e in attesa di approvazione regionale, sia nello studio di fattibilità predisposto dal Settore Edifici Socio-assistenziali, approvato con delibera di Giunta Comunale in data 1 aprile 1999.
    Nelle more dell'approvazione della Variante in oggetto, il Consiglio Comunale, in data 12 giugno 2000, approvava la Variante parziale n. 24 (mecc. 2000 04434/09) che modificava lo stato del P.R.G. vigente, determinando, di conseguenza, la necessità di apportare adeguamenti cartografici al provvedimento di cui è caso.
    Pertanto, al fine di garantire un collegamento organico tra il Parco P23 (Via Rossi, così come da Variante n. 24) e l'ambito ZUT 2.3 Cavagnolo, nell'eliminazione del collegamento stradale con la superstrada per Caselle, laddove era prevista la soppressione della destinazione a viabilità, viene fatta salva la porzione di connessione tra gli stessi.
    Si rende, quindi, necessario sostituire gli elaborati cartografici della Variante, di cui ai punti:
f)    estratto planimetrico della Tavola n. 1 Fogli 2a (parte), 2b (parte), 5a (parte), 5b (parte) del P.R.G. dello stato attuale come modificato con le varianti approvate alla scala 1:5000;
h)    estratto planimetrico della Tavola n. 1 Fogli 2a (parte), 2b (parte), 5a (parte), 5b (parte) della variante al P.R.G. alla scala 1:5000 con sovrapposizione di supporto trasparente (di lucido) che evidenzia la localizzazione delle aree interessate alla variante.    Per quanto riguarda l'eventuale incremento della capacità insediativa si fa presente quanto segue:
-    la localizzazione del campo nomadi a nord della via Germagnano è subordinata alla soppressione all'interno del Parco Urbano e Fluviale P 30, della previsione dell'area per campo nomadi "an", denominato Arrivore, pertanto non si viene a determinare incremento della capacità insediativa.
    Per quanto riguarda il rispetto dei parametri edilizi e urbanistici da applicare alle attrezzature di interesse generale così come indicato all'art. 19 comma 7 delle N.U.E.A. gli stessi verranno verificati in sede di progettazione preliminare e definitiva del campo nomadi.
    Per quanto riguarda infine le modificazioni di superficie apportate alle aree destinate a Servizi Pubblici si fa presente che la proposta di variante in oggetto, considerando anche le precedenti varianti adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compresa la variante parziale n. 17, non comporta globalmente un aumento superiore ai limiti imposti dall'art. 17, comma 4 lett. c della L.U.R., ovvero le modifiche apportate non aumentano, per più di 0,5 metri quadrati per abitante, la quantità globale delle aree a servizi, oltre i minimi previsti dalla L.U.R."
    Si può, pertanto, procedere all'approvazione definitiva della variante, ai sensi dell'art.17, comma 7 della L.U.R..
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1)    di approvare le controdeduzioni alle osservazioni della Provincia riportate in narrativa;
2)    di approvare la variante parziale n. 17 al vigente P.R.G., adottata con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 dicembre 1999 (mecc. 9906612/09).