Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 104
2000 04434/09

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 GIUGNO 2000

(proposta dalla G.C. 30 maggio 2000)

OGGETTO: PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (ART. 11 LEGGE 493/93) - INTERVENTI PRIVATI - VARIANTE PARZIALE N. 24 AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. N. 56/77, PRU VIA IVREA - AMBITI ZUT 2.3 CAVAGNOLO, ATS 5t IVREA 1 E ATS 5u IVREA 2. - CONTRODEDUZIONI - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Con deliberazione n. 4 del Consiglio Comunale del 17 gennaio 2000 (mecc. 9912696/09), esecutiva in data 31 gennaio 2000, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77, e s.m.i., la variante parziale n. 24 al vigente P.R.G. degli ambiti ZUT 2.3 Cavagnolo, ATS 5t Ivrea 1 e ATS 5u Ivrea 2.
    La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 10 febbraio all'11 marzo 2000.
    Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopra citato nonché sul B.U.R. n. 7 del 16 febbraio 2000.
    Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
    La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia di Torino che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 12 dell'8 marzo 2000, si è espressa dichiarando che la variante in oggetto non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/99.
    La stessa Provincia, con nota del 1°/03/2000 (prot. n. 52744 del 3/03/2000), ha osservato: "...la Provincia in quanto soggetto portatore di interessi diffusi, legittimato pertanto alla presentazione di osservazioni e proposte, con intento collaborativo formula la seguente osservazione, articolata in due punti:
1)    La previsione relativa alla strada di collegamento tra le aree oggetto della trasformazione (ambito di trasformazione 2.3 e ambiti da trasformare per servizi 5t e 5u) e il corso Vercelli non risulta completa. Ciò in quanto, per un tratto, quello immediatamente a ridosso del nuovo insediamento, tale previsione contrasterebbe con quanto prevede la variante parziale n. 17 in itinere relativa all'eliminazione del prolungamento del lungo Stura Lazio sostituito da una destinazione a servizi pubblici - aree a parco. Pertanto appare correttamente concepito l'elaborato, allegato alla documentazione "VARIANTE su base P.R.G. approvato il 21/04/1995", il quale si limita ad apportare modifiche alle aree non interessate dalla suddetta variante in itinere.
    Per quanto riguarda invece la soluzione rappresentata nell'elaborato "Tavola illustrativa variante finale" (elaborato giustamente illustrativo), si precisa che per conseguire la necessaria efficacia urbanistica richiederà un successivo provvedimento di modificazione del P.R.G..
2)    Inoltre, con riferimento alle modificazioni apportate all'offerta di aree per servizi pubblici, considerato anche le precedenti varianti parziali approvate dal Comune, è opportuno quantificare, ai fini del rispetto di quanto prescritto dal comma 5 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la variazione progressiva venutasi a determinare."

A tali osservazioni si controdeduce che:

1)    "Le nuove previsioni di viabilità sono state riportate correttamente sull'elaborato in scala 1:5000 denominato "VARIANTE su base P.R.G. approvato il 21/04/1995". Tale rappresentazione è stata redatta sulla base della cartografia del P.R.G. vigente alla data di adozione della Variante parziale n. 24.
2)    La Variante parziale n. 24 adottata rispetta i contenuti prescrittivi dei commi 5 e 7 dell'art. 17 della LUR. Per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compresa la Variante parziale n. 24, non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del 4° comma dell'art. 17 della LUR."
    Si prende atto, infine, che i soggetti privati proponenti, interessati alla presente variante al P.R.G. hanno presentato idonei atti fidejussori, quali garanzia per l'attuazione degli interventi inclusi nel Programma di Recupero Urbano.
    I sopracitati atti sono allegati al presente provvedimento e ne sono parte integrante (all. 1- 4 - nn. ).
    Occorre, pertanto, procedere all'approvazione definitiva della variante, ai sensi dell'art.17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1)    di approvare le controdeduzioni alle osservazioni espresse dalla Provincia, in qualità di soggetto portatore di interessi diffusi, riportate in narrativa, prendendo atto che non sono pervenute altre osservazioni;
2)    di approvare la variante parziale n.24 al vigente P.R.G., dandosi atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 17 gennaio 2000 (mecc. 9912696/09), esecutiva in data 31 gennaio 2000, di adozione della variante medesima;
3)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.