Divisione Edilizia e Urbanistica                                                                                                                           n. ord. 153 
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche                                                                                                         2000 04423/09

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 LUGLIO 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE N. 3 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO LINGOTTO - AMBITO 12.16 - AI SENSI DELL'ART. 40 COMMA 5 DELLA L.U.R. 56/77 - ADOZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 113-36507 del 27 marzo 1990, è stato approvato il piano particolareggiato “Lingotto" - ambito 12.16 - finalizzato alla trasformazione, in conformità agli indirizzi del P.R.G, dell'ex complesso industriale di via Nizza in un centro polifunzionale, destinato a ospitare: un centro fieristico-espositivo; un centro congressi; insediamenti universitari; insediamenti a carattere terziario - direzionale; un centro per la ricerca e la sperimentazione; attività commerciali, turistico-ricettive, culturali, per lo spettacolo, il tempo libero, etc; attrezzature al servizio dell' insediamento (verde, parcheggi, etc.), viabilità e spazi di relazione.
    Tali attività sono state aggregate in quattro lotti, aventi le seguenti destinazioni d' uso: lotto I - centro fiere e congressi; lotto II - centro per l' innovazione; lotto III - università; lotto IV - attrezzature di servizio.
    Il piano, in stato di notevole avanzamento, è stato modificato con una prima variante approvata con deliberazione n. 186 del Consiglio Comunale del 22 giugno 1998 (mecc. 9804314/09), esecutiva dal 6 luglio 1998, e successivamente con una seconda variante approvata in sede di accordo di programma, stipulato in data 4 maggio 1999, tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino, adottato con D.P.G.R. n. 43 del 9 giugno 1999, pubblicato sul B.U.R. n. 24 del 16 giugno 1999, per consentire l'inserimento nel lotto III di tre funzioni pubbliche a carattere universitario (attività del politecnico, dell' università e residenze per studenti), nonché per modificare parzialmente le previsioni del piano, al fine di migliorare la fruibilità dell' intero complesso e consentire una diversa dislocazione dei parcheggi di uso pubblico.
    Con il predetto accordo di programma è stata inoltre prorogata la validità del piano per altri cinque anni, a decorrere dalla data di esecutività dell'accordo stesso.
    La realizzazione dei progetti relativi alle tre funzioni pubbliche, che beneficiano di finanziamenti comunitari nell'ambito del Regolamento CEE 2081/93, è stata avviata a cura del Consorzio Progetto Zone Nord Lingotto, che ha assegnato i lavori a seguito di appalto pubblico, nel rispetto delle norme che regolano le opere pubbliche finanziate dalla Comunità.
    Nel corso dell'attuazione del Piano Particolareggiato si sono manifestate, tuttavia, altre esigenze che richiedono ulteriori, parziali adeguamenti dello strumento urbanistico esecutivo.
    La prima di tali esigenze è rappresentata dalla richiesta, avanzata dalla società Lingotto, che cura la realizzazione degli interventi previsti dal piano esecutivo, così come da convenzione quadro stipulata il 1° marzo 1991 con la Città di Torino, di migliorare la fruibilità di alcuni spazi aperti di uso pubblico, in particolare del terzo e del quarto cortile del corpo di fabbrica principale del complesso Lingotto.
    Le parti già terminate del centro polifunzionale sono infatti, a tutt' oggi, quasi interamente occupate da funzioni e attività che generano una presenza sempre crescente di persone, che vi lavorano o che lo frequentano.
    Questa maggiore vitalità del centro ha evidenziato difficoltà nella fruizione di spazi di relazione aperti (corridoi e cortili al piano destinato ad attività commerciali), soprattutto nella stagione fredda o comunque in presenza di condizioni atmosferiche avverse.
    E' emersa, pertanto, la necessità di poter realizzare la copertura del terzo e del quarto cortile, per mezzo di adeguate strutture leggere, non praticabili, mobili e trasparenti, analogamente a quanto già ammesso dagli artt. 10 e 11 delle Norme Urbanistiche- Edilizie di Attuazione del piano esecutivo, per il primo e per il secondo cortile.
    Una seconda esigenza, fatta rilevare dalla stessa società Lingotto, concerne taluni aspetti edilizi del nuovo corpo di fabbrica, da realizzare in ampliamento - ad ovest- del fabbricato a più piani fuori terra, ubicato nel settore nord del centro polifunzionale.
    Il piano particolareggiato prevede, infatti, che detto ampliamento sia da attuare in aderenza al fabbricato esistente entro il limite di massimo ingombro indicato nella planimetria di progetto alla scala 1:1.500, ammettendo, rispetto a tale limite e a parità di superficie lorda di pavimento, lievi scostamenti tali da non alterare l'impostazione planivolumetrica del piano (artt. 9 e 15 delle Norme Urbanistiche-Edilizie di Attuazione del piano esecutivo).
    In sede di progettazione edilizia per l'insediamento delle funzioni previste nel fabbricato esistente, e in particolare delle funzioni pubbliche a carattere universitario accennate, si è constatato che, per un razionale utilizzo, nonché per una idonea illuminazione ed aerazione dei locali del fabbricato stesso, bisognerebbe prevedere delle aperture nella sua testata ovest.
    Tale esigenza comporterebbe, pertanto, la previsione di progettare il detto ampliamento, a parità di S.L.P. consentita, in posizione distaccata dall'edificio esistente, ad una distanza non inferiore a 10 metri. Tale nuova configurazione planivolumetrica, tuttavia, non rispetterebbe il limite di massimo ingombro, previsto dal piano, per la realizzazione del nuovo corpo di fabbrica.
    Di conseguenza è necessario procedere a variazione del piano particolareggiato, in modo tale da adeguarlo alle nuove esigenze emerse dalla sua approvazione ad oggi, assicurandogli nel contempo il corretto rapporto tra insediamenti previsti e relative attrezzature di uso pubblico.
    La variante, pertanto, prevede:
A)    La possibilità di realizzare strutture leggere, non praticabili, mobili e trasparenti, ad un' altezza non inferiore di m 13,00 a copertura della soletta realizzata a m 8,05 del terzo e del quarto cortile, localizzati nel settore sud del corpo di fabbrica principale del complesso polifunzionale.
    I suddetti cortili manterranno la destinazione pubblica (verde attrezzato su soletta), escludendo la possibilità di determinare incrementi volumetrici e di superficie lorda di pavimento, in coerenza a quanto previsto per gli altri cortili nei quali è già ammessa la copertura;
B)    la realizzazione del nuovo corpo di fabbrica, in ampliamento del fabbricato esistente, nel rispetto della S.L.P. fissata dal piano e dell'impostazione planivolumetrica generale dello stesso, in posizione distaccata dal corpo edilizio esistente, in conformità della distanza minima da garantire e del modulo architettonico prescelto;
C)    la parziale revisione delle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione del piano esecutivo , e in particolare degli artt. 9, 11 e 15, conseguente alle modifiche descritte ai punti precedenti A) e B).
    A seguito delle variazioni descritte in precedenza, si rende necessario modificare gli elaborati del piano particolareggiato, contrassegnati dalla dicitura "Variante al Piano Particolareggiato Lingotto". Le variazioni alle norme di attuazione sono contraddistinte da caratteri in grassetto.
Nel quadro degli ultimi provvedimenti di modifica, con i quali si vanno a regolamentare gli interventi conclusivi del Piano Particolareggiato e in particolare, la modifica introdotta ai sensi dell'art. 28 delle N.U.E.A. del P.P. Lingotto, che determina di fatto una diversa articolazione funzionale dell'ambito, è emersa l'opportunità di incrementare l'offerta di servizi nelle aree limitrofe del Centro Lingotto, ancorché esterne al perimetro del Piano Particolareggiato.
    A tal fine la Società Lingotto ha dato la sua disponibilità a verificare la possibilità di acquisire e mettere a disposizione della Città, a titolo gratuito, l'area attualmente occupata dall'insediamento produttivo Borello & Maffiotto, che risulterebbe strategica anche al fine di consentire un idoneo collegamento del Centro Polifunzionale con il sottopasso in progetto tra corso Spezia e corso Sebastopoli. In tal senso si è definito un quadro di impegni, risultante dall'atto d'obbligo, sottoscritto dalla Società Lingotto in data 21 luglio 2000, e allegato alla presente quale parte integrante, secondo cui la Società Lingotto si impegna, nel contesto del procedimento di approvazione delle modifiche in corso al Piano Particolareggiato, ad acquisire la suddetta area e a cederla gratuitamente entro il 31 dicembre 2001.
   A garanzia dell'adempimento la Società Lingotto costituirà a favore della Città, prima del rilascio della Concessione edilizia relativa alle opere da realizzare, idonea garanzia fidejussoria di importo determinato in lire 11.000.000.000, a titolo di contributo urbanistico aggiuntivo.
    Qualora, entro il termine prestabilito del 31 dicembre 2001, l'area di cui sopra non venga ceduta, la Città potrà utilizzare l'importo garantito con fidejussione a copertura del procedimento d'esproprio dell'area medesima.
    Il presente provvedimento è stato trasmesso, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, alla Circoscrizione interessata per il prescritto parere, la quale non si è espressa.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Visto l'art.40, comma 5 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n.56. e s.m.i.;
    Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino approvato con D.G.R. del 21 aprile 1995;
    Visto il P.P. Lingotto approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 113-36507 del 27 marzo 1990;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano,
1)    di adottare, ai sensi dell'art. 40 comma 5 della L.U.R. 56/77, la variante al Piano Particolareggiato Lingotto consistente nelle variazioni descritte in premessa.
2)     di prendere atto dell'impegno, assunto dalla Società Lingotto S.p.A., con atto del 21 luglio 2000, ad acquisire e mettere a disposizione della Città, l'area attualmente occupata dall'insediamento produttivo Borello & Maffiotto (all. 3 - n. ).
    Gli elaborati della variante sono i seguenti:
1)    relazione illustrativa (all. 1 - n. );
2)    schema planimetrico illustrativo in cui è indicata l'ubicazione dei cortili e del nuovo corpo di fabbrica; 3)    estratto delle norme urbanistico-edilizie di attuazione del piano particolareggiato Lingotto - artt. 9, 11 e 15 - con le variazioni introdotte, evidenziate da caratteri in grassetto (all. 2 - n. ).
    A titolo illustrativo delle variazioni apportate si allegano, altresì, i corrispondenti elaborati del piano particolareggiato vigente.
    Trattandosi di strumento urbanistico il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.