Divisione Edilizia e Urbanistica                                                                                                                      n. ord. 60
Settore Convenzioni e Contratti                                                                                                            2000 02097/12


CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 MARZO 2000

(proposta dalla G.C. 14 marzo 2000

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO EX ART. 16 L. 179/92 AREA LANCIA - DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI - ACQUISIZIONE AREA - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AL CONSORZIO AS.CO.T.

    Proposta dell'Assessore Passoni.

   Con deliberazioni della Giunta Regionale n. 643-4334 del 30 novembre 1995 e n. 8-4605 del 18 dicembre 1995 è stato disposto lo stanziamento dei fondi per la realizzazione degli interventi di Edilizia Agevolata nell'ambito del 7° programma (anno 1990), integrato dalle economie del 6° programma biennale (anni 1988-1989), ai sensi della Legge 457/78 e sono stati individuati gli operatori assegnatari dei finanziamenti.
    Con nota in data 31 gennaio 1996 prot. n. 483/32/96 la Regione Piemonte ha comunicato ufficialmente il programma di localizzazione dei predetti finanziamenti che riguardano la Città di Torino; ai sensi dell'art. 9 della Legge 457/78, la Civica Amministrazione è stata quindi chiamata ad esprimersi, entro il termine di 60 giorni da tale comunicazione, individuando le aree di sua proprietà da assegnare a quegli Operatori che avevano richiesto l'assegnazione di aree di proprietà pubblica per la realizzazione degli interventi finanziati.
     Con deliberazione della Giunta Regionale n. 50-20886 del 14 luglio 1997, la Regione Piemonte ha approvato il secondo assestamento del 7° programma di Edilizia Agevolata.
    Con comunicazione ufficiale prot. n. 24770/32/97 del 13 agosto 1997 la Regione Piemonte, in esecuzione di tale deliberazione, ha reso nota l'assegnazione al Consorzio AS.CO.T. di un finanziamento di Lire 900.000.000, per la realizzazione di 12 alloggi finanziati oltre a 12 alloggi autofinanziati.
    La Regione Piemonte ha inoltre ribadito l'obbligo, a carico dell'Amministrazione comunale, dell'individuazione ed assegnazione dell'area da mettere a disposizione dell'Operatore, entro 60 giorni dalla comunicazione medesima.
    La Civica Amministrazione, in adempimento al succitato programma regionale, ha effettuato una ricognizione delle aree comunali a destinazione residenziale in grado di soddisfare le necessità degli Operatori; in proposito occorre rilevare che il Nuovo Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, non ha proposto un nuovo Piano di Edilizia Economico-Popolare ex Legge 167/62, ma ha previsto la possibilità che nei nuovi insediamenti residenziali, da realizzare nel quadro delle zone di trasformazione urbana, sia sempre possibile individuare una quota di Edilizia Residenziale Pubblica da definire in sede di accordi convenzionali tra gli Operatori e la Città.
    Dalla ricognizione suddetta è emersa la possibilità di assegnare i diritti edificatori comunali previsti dal Programma Integrato ex art. 16 della Legge 179/92, riguardante l'area Lancia, oggetto di accordo di programma tra la Città e la Regione Piemonte ai sensi dell'art. 27 della Legge 142/90 e sue modifiche ed integrazioni .
    Con nota prot. n. 4544-4545 in data 14 settembre 1998 l'Assessorato alla Casa ed al Patrimonio della Città ha comunicato alla Regione Piemonte la possibilità di assegnare un'area corrispondente ai predetti diritti edificatori comunali, al fine di consentire l'utilizzo dei finanziamenti pubblici previsti dal 7° programma di Edilizia Agevolata .
    In data 23 novembre 1998 è stato stipulato l'accordo di programma tra la Città e la Regione Piemonte ai sensi dell'art. 27 della Legge 142/90 e sue modifiche ed integrazioni riguardante il Programma Integrato Area Lancia formulato ai sensi dell'art. 16 della Legge 17 febbraio 1992 n. 179 e rispondente agli indirizzi forniti dal CIPE con deliberazione in data 16 marzo 1994.
    Il predetto accordo di programma è stato quindi ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 399 in data 21 dicembre 1998 (mecc. 9811115/09), e adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 in data 8 febbraio 1999.
    La convenzione che disciplina l'attuazione del Programma Integrato è stata formalizzata con atto rogito Notaio Castiglione in data 12 febbraio 1999, rep. n. 45773.
    Il predetto atto convenzionale individua l'area, ubicata all'interno del quadrilatero compreso tra le Vie Issiglio, san Paolo e Isonzo e indicata con la sigla "COM" nella tavola 7 del Programma Integrato, corrispondente ai diritti edificatori comunali di mq. 2.102.
    Ai sensi degli articoli 5 e 8 della suddetta convenzione, l'area di cui trattasi dovrà essere ceduta, senza corrispettivo, dal soggetto proponente, l'Immobiliare Comprensorio San Paolo S.r.l., alla Città, che è soggetto titolare dei sopra indicati diritti edificatori da realizzare sull'area medesima.
    Tale cessione deve avvenire entro 60 giorni dall'atto deliberativo con il quale si definisce l'attuazione diretta dei diritti edificatori, ovvero dall'assegnazione dei medesimi.
    Con deliberazione della Giunta Comunale in data 10 febbraio 2000 (mecc. 200000607/12), dichiarata immediatamente eseguibile, la Città ha assegnato al Consorzio AS.CO.T. i diritti edificatori comunali individuati dal Programma Integrato Area Lancia al fine di consentire la realizzazione dell'intervento edilizio ammesso a beneficiare dei finanziamenti di edilizia residenziale agevolata del 7° programma biennale, ai sensi della Legge 457/78, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta Regionale n. 50-20886 del 14 luglio 1997.
   Con deliberazione n. 7-29044 in data 23 dicembre 1999 la Giunta Regionale ha revocato i finanziamenti relativi agli interventi edilizi del 7° programma che non sono giunti all'inizio dei lavori nei termini prestabiliti, tra i quali l'intervento da realizzarsi a cura del Consorzio AS.CO.T.
    Con deliberazione della Giunta Regionale n. 67-29132 in data 30 dicembre 1999 la revoca precedentemente approvata è stata differita al novantesimo giorno decorrente dalla data di adozione di tale deliberazione; qualora l'Amministrazione Comunale non abbia, entro tale periodo, deliberato l'assegnazione definitiva dell'area all'Operatore beneficiario del finanziamento, ovvero stipulato la relativa convenzione, la revoca assumerà piena efficacia.
    Al fine di non pregiudicare l'utilizzazione dei finanziamenti pubblici assegnati al Consorzio AS.CO.T. e di dare attuazione alla Convenzione relativa al Programma Integrato Area Lancia è necessario quindi acquisire, nel termine massimo di 60 giorni dalla data di approvazione della precitata deliberazione (mecc. 200000607/12), l'area corrispondente ai diritti edificatori comunali, pari a mq. 2.102, da realizzarsi a cura del Consorzio predetto, ed assegnare la stessa in via definitiva a tale Operatore.
    Con successivo provvedimento deliberativo sarà approvato lo schema di convenzione relativo alla cessione del diritto di superficie o diritto di proprietà dell'area di cui trattasi, non appena l'Amministrazione Comunale sarà in possesso degli elementi necessari al calcolo del prezzo di cessione delle unità immobiliari da convenzionarsi.
    In relazione alla prevista assegnazione dell'area all'Operatore il Civico Ufficio Tecnico ha valutato i diritti edificatori comunali in Lire 1.580.000.000 (Euro 816.001,90).
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di acquisire senza corrispettivo, in esecuzione della convenzione atto rogito Notaio Castiglione in data 12 febbraio 1999, rep. n. 45773, l'area corrispondente ai diritti edificatori comunali, individuata nella planimetria allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 1 - n. ), nell'ambito del Programma Integrato Area Lancia ex art. 16 Legge 179/92;
    l'area predetta deve essere ceduta dall'attuale proprietà, Immobiliare Comprensorio San Paolo S.r.l., con sede in Torino, Via Monte Asolone 8. C.F. 00594490807, entro il termine di 60 giorni dalla deliberazione (mecc. 200000607/12) citata in narrativa con cui la Città ha assegnato i diritti edificatori comunali al Consorzio AS.CO.T.;
2)    di assegnare definitivamente l'area predetta, sulla quale sono localizzati i diritti edificatori comunali, al Consorzio AS.CO.T.;
3)    di riservare a successivo provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale l'approvazione dello schema di convenzione relativo alla cessione del diritto di superficie o diritto di proprietà dell'area di cui trattasi, al corrispettivo di Lire 1.580.000.000 (Euro 816.001,90) come valutato dal Civico Ufficio Tecnico;
4)    di dare atto che tutte le spese e gli oneri conseguenti all'atto di cessione dell'area saranno poste a carico della parte cedente.

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