Divisione Edilizia e Urbanistica

n. ord. 98

Edilizia Residenziale Pubblica

2000 02040/47

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 MAGGIO 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO. LEGGE 899/86. ACQUISTO DI FABBRICATO NEL COMUNE DI RIVAROSSA (TO) VIA FRESCOT 35. RICONOSCIMENTO DITTA SCHINDLER S.p.A.. IMPORTO L. 8.000.000 (EURO 4.131,66) - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Passoni.

    In attuazione del Programma Straordinario di acquisizione alloggi da parte dei comuni, con i fondi di cui alla Legge 899/86, il Comune di Torino con deliberazione n. 2332 del Consiglio Comunale del 31 maggio 1988 (mecc. 8802793/12), dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 22 giugno 1988 ha approvato l'acquisto di un edificio comprendente 14 alloggi e 14 box in fabbricato a sé stante, nel Comune di Rivarossa (TO) Via Frescot 35. Nel fabbricato in oggetto è installato un ascensore di tipo idraulico.
    La Ditta Schindler in data 31 dicembre 1990 ha presentato allo IACP offerta per la richiesta di collaudo dell'impianto esistente nello stabile.
    Per rendere a norma l'impianto si è resa necessaria l'installazione interruttori differenziali ad alta sensibilità da installare sulle linee di forza motrice e sulla linea luce che svolgono la duplice funzione di protezione delle persone e di riduzione delle probabilità di incendio. Pure necessaria era l'installazione di batteria di allarme composto di carica batterie e accumulatore in grado di poter consentire il funzionamento del segnale per il tempo previsto dalla legge anche in assenza di energia elettrica.
    Il locale centralina doveva essere dotato di porta di accesso in ferro con apertura verso l'esterno. Il quadro di manovra doveva essere protetto da armadio metallico. Si doveva inoltre verificare la registrazione ai vari piani compresa la revisione dell'operatore di cabina con la sostituzione di due ammortizzatori idraulici. Le opere descritte sono risultate indispensabili da eseguire al fine di ottenere la licenza d'esercizio dell'impianto.
    Per quanto necessario alla messa a norma ed in sicurezza dell'impianto, il prezzo richiesto dalla Ditta Schindler è risultato essere L. 6.880.000 (Euro 3.553,22) oltre IVA.
    Con lettera raccomandata del 7 dicembre 1991 il Settore Tecnico X Edilizia Residenziale Pubblica autorizzava la Ditta Schindler ad iniziare i lavori sull'impianto ascensore per la richiesta del collaudo.
    L'Istituto per la prevenzione e sicurezza sul lavoro ISPELS con verbale di ispezione in data 26 maggio 1992 esprimeva parere favorevole al rilascio della licenza di esercizio.
    La Ditta Schindler S.p.A. ha emesso fattura per i lavori di cui si parla in data 28 marzo '94, per un importo di L. 6.880.000 oltre IVA 19% L. 1.307.200 e così in totale L. 8.187.200 (Euro 4.228, 34) per la fornitura e posa di componenti per ascensore. Il Pretore di Torino con Decreto Ingiuntivo del 15 giugno 1998 liquidava in L. 8.187.200 oltre L. 1.058.760 per onorari comprese Cassa Avvocati 2% e IVA 20% su Cassa e così in totale L. 9.245.960 (Euro 4.775, 14) le spettanze dovute alla Ditta Schindler.
    Con lettera 6 novembre 1998 l'Avv. Volpicelli del Foro di Milano, difensore della Ditta Schindler ha fatto pervenire, dopo i contatti avuti con il Servizio Centrale Affari Legali della Città, proposta transattiva che prevede il versamento da parte del Comune di Torino della somma omnicomprensiva di L. 8.000.000 a definizione del decreto ingiuntivo e relative spese accessorie. La proposta contiene uno sconto rispetto alla somma liquidata nel Decreto Ingiuntivo.
    Pur considerando che le opere realizzate, consistenti nella messa a norma dell'impianto ascensore non sono state autorizzate dall'Amministrazione con Deliberazione e vennero eseguite dalla Ditta Schindler semplicemente con ordine del Dirigente in accordo con l'Assessore pro- tempore, occorre dedurre l'utile dell'impresa quantificabile con il 10% dell'importo delle opere come previsto dall'art. 14 della legge 741/81, nonché riconoscere il debito al fine di evitare un illecito arricchimento previsto dall'art. 2041 del C.C..
    L'importo netto dei lavori è di L. (6.880.000 : 1,2430) = 5.534.996.
   La somma da corrispondere alla Ditta Schindler risulta dalla presente tabella:

Importo netto lavori                                                                                   L. 5.534.996
Spese generali L. 5.534.996 x 14,30%      L. 791.504                               L. 6.326.500
IVA 19%                                                                                                  L. 1.202.535
Spesa per opere                                                                                        L. 7.528.535

A detta cifra sono da aggiungere le spese riconosciute
con decreto ingiuntivo per onorari compresa Cassa

Avvocati e IVA per Cassa                                                                        L. 1.058.760
Importo totale                                                                                           L. 8.587.295 (Euro 4.434,97)

    Dal confronto della somma così calcolata e la spesa concordata con transazione è ancora conveniente per la Città l'importo transatto di L. 8.000.000 (Euro 4.131,66) al lordo degli eventuali oneri fiscali.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare per le motivazioni espresse in premessa la spesa di L. 8.000.000 (Euro 4.131,66) raggiunta a seguito di transazione a fronte di un importo stabilito in L. 9.245.960 (Euro 4.775, 14) da un Decreto Ingiuntivo del Pretore di Torino con atto in data 15 giugno 1998 a favore della Ditta Schindler S.p.A.;
2)    di riconoscere il pagamento alla Ditta Schindler S.p.A. con sede in Milano, Corso Buenos Aires 77/A della somma omnicomprensiva di L. 8.000.000 (al lordo degli eventuali oneri fiscali) a saldo delle opere eseguite per la licenza di esercizio e il collaudo dell'impianto ascensore;
3)    di riconoscere il debito fuori bilancio a favore della Ditta Schindler rientrando il riconoscimento del debito suddetto nella casistica di cui agli artt. 35 e 37 del Decreto Legislativo n. 77 del 1995 in quanto le opere eseguite erano utili, necessarie e indifferibili per adeguare l'impianto ascensore alle normative C.E.E. e poterlo mettere in esercizio.
    Inoltre il riconoscimento del debito non crea danni all'erario in quanto non sono compresi interessi ed è evidente l'arricchimento della Città a seguito delle opere che hanno consentito la messa a norma e il collaudo dell'impianto ascensore installato nel fabbricato acquistato nel Comune di Rivarossa (TO) Via Frescot 35;
4)    di impegnare la Giunta a condurre ogni necessario approfondimento volto ad accertare e perseguire eventuali responsabilità in capo a terzi;
5)    di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa. Detta spesa sarà finanziata anziché con finanziamento a medio/lungo termine da richiedere ad Istituto da stabilire, con utilizzo di economie conseguenti a lavori ultimati. La spesa è stata proposta nel Piano triennale dei lavori pubblici 2000-2001-2002 (anno 2000) approvato da parte del Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio con la deliberazione in data 7 marzo 2000 (mecc. 2000623/24), esecutiva dal 30 marzo 2000. Il codice opera 1062 comporta oneri finanziari;
6)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.