Divisione Economia e Sviluppo 

  99 10885/01

Settore Affari Generali e Manifestazioni

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 DICEMBRE 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL “COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006”. PROVVEDIMENTI.

    Proposta del Sindaco Castellani.

    A Seul, in data 19 giugno 1999, il Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.) ha scelto la Città di Torino quale sede dei XX Giochi Olimpici Invernali che si svolgeranno nel 2006.
    E' stata così riconosciuta l'elevata qualità della proposta di candidatura elaborata con assiduo impegno dall'Associazione “Torino 2006” e l'efficace campagna promozionale svolta a livello internazionale, nonché l'ampio consenso dimostrato dal sostegno delle massime autorità dello Stato, del mondo politico e delle forze sociali ed economiche italiane.
    In previsione che l'assegnazione di tali giochi ricadesse su Torino, la Giunta Comunale, con propria deliberazione del 25 maggio 1999 (mecc. 9904353/01), esecutiva dal 15 giugno 1999 autorizzava la sottoscrizione da parte del Sindaco dell'accordo con la Città ospite per i Giochi Olimpici Invernali dell'anno 2006 che in effetti è stato poi stipulato dalle parti a Seul nella data sopra menzionata.
    Tale accordo, che codifica gli impegni da ottemperare per garantire il miglior successo dei giochi; prevede, tra l'altro, che la Città e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), non più tardi di otto mesi dopo la stipula del disciplinare, costituiscano un “Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006”.
    Al fine di avviare la costituzione di detto organismo si è provveduto, d'intesa con gli Enti e le istituzioni interessate a redigere lo schema di statuto del Comitato, contemporaneamente si è lavorato, con le autorità dell'amministrazione centrale, all'elaborazione del disegno di legge istitutivo dell'Agenzia “Torino 2006”, per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e delle infrastrutture viarie necessarie allo svolgimento dei Giochi Olimpici.
    Al “Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006” sarà attribuita personalità giuridica di diritto privato ed avrà lo scopo di organizzare lo svolgimento dei giochi olimpici secondo quanto previsto dalla carta Olimpica e dal contratto stipulato tra il C.I.O., la Città di Torino ed il C.O.N.I.
Occorre quindi provvedere agli atti necessari alla costituzione del “Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006” e all'approvazione del relativo statuto così come risulta dal testo unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, la partecipazione della Città di Torino alla costituzione del “Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006”, organismo responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006;
2)    di approvare lo schema di Statuto del sopracitato Comitato in via di costituzione allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ) per farne parte integrante e sostanziale.
    Il Sindaco o un suo delegato interverrà alla stipulazione dell'atto costitutivo del “Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006” con facoltà di apportare allo Statuto quelle varianti di ordine formale che in tale sede si renderanno necessarie e a provvedere alle designazioni occorrenti nella sede medesima;
3)    di assumere a carico della Città, le spese di atto per il rogito al notaio, la cui individuazione sarà oggetto di successivo provvedimento;
4)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.


STATUTO del
"COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006"

Art. 1 - Denominazione

È costituita una Fondazione per l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 che assume la denominazione

"COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI
XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006".

Art. 2 - Sede

Il "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" ha sede in Torino.
Esso può istituire e sopprimere uffici amministrativi e di rappresentanza.

Art. 3 - Scopo

Il "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" costituito dalla Città di Torino e dal C.O.N.I. ha lo scopo di curare l'organizzazione e lo svolgimento, senza fini di lucro, dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 e dei Giochi Paraolimpici, in attuazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nella Carta Olimpica e nell'accordo (Host City Contract) firmato a Seul il 19 giugno 1999 tra il C.I.O., il C.O.N.I. e la Città di Torino.
L'organizzazione dei Giochi rispetterà gli obblighi e perseguirà le finalità di interesse generale che ispirano la Carta Olimpica ivi compreso il codice etico in essa contenuto.
Per il raggiungimento dello scopo il "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" può svolgere anche attività commerciali ed accessorie, attuare ogni operazione finanziaria e patrimoniale, attiva e passiva, di natura mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria ed utile e partecipare a società ed enti aventi finalità analoghe od affini.
Il "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" svolge la propria attività principalmente nella Regione Piemonte.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio del "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" è costituito:

a) - dai contributi conferiti dai costituenti, come risulta anche dall'atto costitutivo;
b) - dai contributi e dalle elargizioni disposti dai costituenti, dal Comitato Internazionale Olimpico, da Enti pubblici e privati e da quanti altri possono essere interessati alle sue finalità;
c) - dai proventi derivanti o connessi all'attività di realizzazione dei Giochi e delle manifestazioni collaterali ivi compresi i diritti nascenti dalla utilizzazione economica degli stessi, dalle sponsorizzazioni, dai ricavi pubblicitari e di lotterie;
d) - da ogni ulteriore apporto in denaro o in natura che riceve;
e) - dai beni mobili e immobili, materiali ed immateriali che pervengono al "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" a qualsiasi titolo.
L'accettazione dei beni e delle elargizioni di cui sopra ed il loro impiego per la realizzazione degli scopi indicati all'articolo 3 sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, essendo il patrimonio interamente utilizzabile alla realizzazione degli scopi del Comitato.

Art. 5 - Organi

Organi del "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" sono:
1) - il Consiglio di Amministrazione,
2) - l'Ufficio di Presidenza,
3) - il Presidente,
4) - il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6. - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
- il prof. Valentino CASTELLANI che, come Sindaco della Città di Torino, ha sottoscritto a Seul I'Host City Contract e che assume la carica di Presidente;
- quattro Vice Presidenti, dei quali uno con funzioni e qualifica di Vice Presidente Vicario;
- il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- il Segretario Generale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- i membri italiani del Comitato Internazionale Olimpico;
- il Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali;
- il Presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio;
- il Presidente della Federazione Italiana Sport Disabili;
- il Sindaco della Città di Torino o un suo delegato permanente;
- un rappresentante della Città di Torino, nominato dal Sindaco in carica;
- il Presidente della Regione Piemonte o un suo delegato permanente;
- un rappresentante della Regione Piemonte, nominato dal Presidente della Regione in carica;
- il Presidente della Provincia di Torino o un suo delegato permanente;
- un rappresentante della Provincia di Torino, nominato dal Presidente della Provincia in carica;
- il Presidente della Camera di Commercio di Torino o un suo delegato permanente;
- due rappresentanti dei nove Comuni e delle tre Comunità Montane interessati dai Giochi Olimpici, dei quali uno in rappresentanza dei sei Comuni dell'Alta Valle Susa e della Comunità Montana Alta Valle Susa ed uno in rappresentanza dei tre Comuni di Pinerolo, Pragelato e Torre Pellice e delle Comunità Montane Val Chisone e Val Pellice;
- il rappresentante permanente dei nove Comuni e delle tre Comunità Montane interessati ai Giochi Olimpici che farà parte dell'Ufficio di Presidenza;
- due atleti vincitori di medaglie olimpiche, cooptati dal Consiglio di Amministrazione.
I Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio del 2006.
Fatta eccezione per il Presidente del Comitato, qualora durante il mandato uno dei componenti del Consiglio dovesse, per qualsiasi motivo, cessare dalla carica che comporta la presenza in Consiglio sua o del suo delegato, ad esso subentra il successore nella carica stessa o la persona delegata in via permanente dal Rappresentante dell'Ente competente.

Art. 7 Consiglio di Amministrazione - Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente Vicario.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente Io ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.
La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Per le delibere concernenti le proposte di modifica dello Statuto, la trasformazione, la liquidazione e l'estinzione del "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti in carica.
La proposta di revoca di uno o più membri dell'Ufficio di Presidenza deve essere presentata per iscritto ed in forma motivata da almeno la metà dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione già convocato, se la seduta si tiene non prima di cinque giorni dalla proposta, o all'ordine del giorno del successivo Consiglio di Amministrazione da tenersi entro quindici giorni ed è approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica.
In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio.
Delle riunioni del Consiglio sono redatti, su apposito libro debitamente bollato e vidimato, i verbali che sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006".
In particolare ed a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione:

1) - stabilisce in via generale l'azione da svolgere per la realizzazione degli scopi del "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006".;
2) - approva i programmi di attività, in aderenza alle finalità statutarie, anche per quanto concerne quelle previste per la "Agenzia per le Olimpiadi Invernali di Torino 2006" preposta alla realizzazione ed all'esecuzione degli impianti sportivi, per le infrastrutture olimpiche, per le infrastrutture viarie e per tutte quelle altre necessarie all'effettuazione dei Giochi dopo aver acquisito il parere delle Assemblee Consultive;
3) - approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo determinando anche compensi, remunerazioni e rimborsi spese per i propri componenti;
4) - provvede alla nomina di tre Vice Presidenti permanenti, d'intesa tra il Presidente della Regione Piemonte, il Presidente della Provincia di Torino ed il Sindaco della Città di Torino. Il quarto Vice Presidente permanente è designato dal Presidente del C.O.N.I.;
5) - delega poteri all'Ufficio di Presidenza, al suo Presidente o ad altro componente dell'Ufficio di Presidenza, in aggiunta a quelli previsti nei successivi articoli;
6) nomina il Direttore Generale del "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - Torino 2006" ed eventualmente un Vice Direttore Generale ed i Direttori di Settore, definendone compiti e durata. La nomina avviene con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica;
7) - nomina un Segretario definendone compiti e durata;
8) - delibera in merito alla partecipazione a società ed enti, necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, delegando al Presidente, con facoltà di farsi sostituire da procuratori speciali, i relativi poteri;
9) - accetta i contributi, le donazioni, i lasciti, nonché effettua gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
10) - approva e modifica regolamenti interni per il funzionamento del "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006", dell'Assemblea Consultiva e del Collegio di Garanzia;
11) - nomina un nuovo Presidente nel caso in cui il prof. Valentino CASTELLANI rinunci alla carica di Presidente;
12) - propone all'approvazione del C.O.N.I. e del Consiglio Comunale di Torino in ordine alle modifiche dello Statuto con particolare riguardo a quelle che si rendessero necessarie per adeguare lo stesso alla Carta Olimpica, alla trasformazione, alla liquidazione ed all'estinzione del "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - Torino 2006", con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti;
13) - garantisce la continuità con l'attività svolta dalla "ASSOCIAZIONE TORINO 2006", che ha promosso la candidatura olimpica della Città di Torino;
14) - revoca i componenti dell'Ufficio di Presidenza con il voto motivato dei due terzi dei suoi componenti in carica.

Art. 9 - Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dai quattro Vice Presidenti permanenti, dal rappresentante permanente dei nove Comuni e delle tre Comunità Montane interessati dai Giochi Olimpici e da un rappresentante permanente del C.O.N.I. designato dal Presidente di tale ente.
I componenti dell'Ufficio di Presidenza possono essere revocati con il voto motivato dei due terzi dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore Generale partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza con voto consultivo.
L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente Vicario.
L'Ufficio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente con modalità e procedure analoghe a quelle previste per il Consiglio di Amministrazione.
L'Ufficio di Presidenza deve:
1 ) - agire nell'ambito delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
2) - predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e ogni altro atto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
3) - deliberare in merito all'assunzione del personale determinandone compiti e trattamento economico;
4) - deliberare in merito all'apertura di conti correnti bancari anche passivi, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria e finanziaria;
5) - assicura l'attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
L'Ufficio di Presidenza opera secondo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dall'Ufficio stesso e comunque ogni Vice Presidente avrà deleghe specifiche nell'ambito delle competenze che saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione.
L'Ufficio di Presidenza costituisce il Comitato operativo per le Paraolimpiadi che opererà all'interno dell'Organizzazione Generale dei Giochi e può altresì costituire Comitati operativi di coordinamento tecnico, scientifico e consultivo formati anche da esterni all'Ufficio, stabilendone i relativi compiti, durata, retribuzioni e modalità di funzionamento.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente del "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" è il prof. Valentino CASTELLANI al quale spettano la firma e la rappresentanza legale del "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente può essere revocato con il voto motivato dei due terzi dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente:
- cura rapporti interni tra gli organi del "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - Torino 2006".
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Ufficio di Presidenza;
- adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio nella riunione immediatamente successiva;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio di Presidenza e garantisce l'amministrazione del Comitato;
- può nominare o revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti nei limiti dei propri poteri.
In caso di sua assenza od impedimento, anche temporaneo, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

Art. 11 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti in carica.
Il Direttore Generale:
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio di Presidenza con voto consultivo;
- dirige e coordina, sotto la sorveglianza del Presidente, l'attività operativa del "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" nei limiti dei compiti assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione, dall'Ufficio di Presidenza e/o dal Presidente;
- collabora con il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio di Presidenza;
- è capo del personale con tutti i conseguenti poteri e responsabilità;
- è unico responsabile della regolarità amministrativa e della conformità alla legge degli atti compiuti dal "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006".;
- ha poteri di firma nell'ambito delle deleghe e dei poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione all'Ufficio di Presidenza ed al Presidente e da questi ultimi al Direttore Generale.
Il Direttore Generale può delegare, sotto la sua personale responsabilità, parte delle proprie attribuzioni al Vice Direttore Generale, se nominato, ed ai Direttori di Settore e può, se necessario, nominare procuratori "ad negotia" per singoli atti o categorie di atti solo nell'ambito dei suoi poteri.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti, tutti designati dai legali rappresentanti degli enti, e precisamente: uno effettivo ed uno supplente rispettivamente dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino, dalla Citta di Torino e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano che provvedono all'occorrenza alle corrispondenti sostituzioni.
Il membro effettivo designato dalla Regione Piemonte assume la carica di Presidente.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le sue funzioni con diritto-dovere di provvedere al controllo della gestione finanziaria, di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e di esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni annuali sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da presentare al Consiglio di Amministrazione.
I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 13 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L'Ufficio di Presidenza deve presentare al Consiglio di Amministrazione per ogni esercizio un bilancio preventivo, accompagnato da una relazione previsionale sull'attività ed un conto consuntivo corredato dalla relazione sulla Presidenza e dalla descrizione dell'attività svolta.

Art. 14 - Bilancio Preventivo

Il bilancio preventivo deve individuare, in base alle risorse finanziarie disponibili e preventivabili, l'attività che il "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" svolgerà nell'anno successivo.
Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno e sarà inviato al C.I.O. per le sue eventuali osservazioni.

Art. 15 - Conto consuntivo

Il conto consuntivo, da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno di ogni anno, raccoglie i risultati finanziari ed economici dell'attività svolta nell'anno precedente ed è accompagnato dalla relazione illustrativa dell'Ufficio di Presidenza da quella del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il bilancio deve essere soggetto a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e scelta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Assemblee Consultive

E' prevista un'Assemblea Consultiva composta dai rappresentanti dei nove Comuni e delle tre Comunità Montane interessati dai Giochi, da altri Comuni e Comunità Montane dell'area coinvolta e dai rappresentanti delle Associazioni, degli Enti e di altri organismi che siano l'espressione dell'area destinata ad ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2006.
I membri dell'Assemblea Consultiva sono nominati, con decisione motivata, dal Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea ha compiti consultivi per il Consiglio di Amministrazione che ne regola compiti e funzionamento.
Per tutto quanto riguarda il territorio della Città di Torino, anche per quanto concerne i programmi di attività ed i poteri per le attività previste per la 'Agenzia per le Olimpiadi Invernali di Torino 2006' l'Assemblea Consultiva è il Consiglio Comunale di Torino.
Ai fini di assolvere gli obblighi previsti con modalità coerenti con il principio dello sviluppo sostenibile tali da promuovere la difesa dell'ambiente e per meglio consultarsi con il C.I.O. sui problemi di carattere ambientale è prevista un'Assemblea Consultiva Ambientale, composta dagli Assessori all'Ambiente della Città di Torino, della Provincia di Torino, della Regione Piemonte e delle Comunità montane interessate dai giochi, dai rappresentanti degli enti ambientali competenti per territorio e dai rappresentanti delle associazioni ambientaliste.
Le Assemblee Consultive devono esprimere il loro parere entro trenta giorni.

Art. 17 - Collegio di Garanzia

E' istituito un Collegio di Garanzia composto da tre personalità di alto profilo nominate: una dal Presidente del C.I.O., una dal Presidente della Corte Costituzionale ed una dal Presidente della Corte di Appello di Torino.

Art. 18 - Comitato d'Onore

Su proposta del Presidente del "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006", il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente della Regione Piemonte, il Presidente della Provincia di Torino, il Sindaco della Città di Torino ed il Presidente del C.O.N.I., istituisce il Comitato d'Onore.

Art. 19 - Scioglimento

Il "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" cessa la propria attività con l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 2006.
In tale occasione, il Consiglio di Amministrazione cessa e nomina un organo con funzioni di liquidatore.

Art. 20 - Devoluzione dei beni

Terminata la liquidazione, l'eventuale residuo attivo del patrimonio sarà così devoluto:

- il 20% (venti per cento) al C.I.O.
- il 20% (venti per cento) al C.O.N.I.
- il restante 60% (sessanta per cento) alla Città di Torino che, d'intesa con il C.O.N.I., lo destinerà ad interventi sportivi e di ripristino delle condizioni ambientali nei comuni coinvolti dall'evento.
I beni mobili e le attrezzature che sono serviti per l'organizzazione dei Giochi e che non saranno ritenuti necessari per la funzionalità successiva degli impianti sportivi, potranno essere alienati, ovvero assegnati a titolo gratuito e per destinazione a fini sportivi di base, a Federazioni Sportive, Enti Locali o C.O.N.I..

Art. 21 - Riconoscimento

Il "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - Torino 2006" chiederà alla Regione Piemonte il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme del Codice Civile.