Servizio Centrale Risorse Finanziarie

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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 DICEMBRE 1999

(proposta dalla G.C. 11 novembre 1999)

OGGETTO: METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SATTI S.P.A. PER REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI FINANZIARI COMUNE -SATTI S.P.A..

    Proposta del Vicesindaco Carpanini.

-    Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 23 luglio 1991 in cui viene ribadita e formalizzata la determinazione della Civica Amministrazione di realizzare la linea 1 di Metropolitana Automatica da Campo Volo a Porta Nuova - con successive prosecuzioni verso il Comune di Rivoli e oltre Porta Nuova -individuando quale sistema innovativo a totale automazione di riferimento la tecnologia VAL, sulla base delle valutazioni comparative effettuate dall'apposito gruppo di lavoro nominato con la deliberazione del 20 marzo 1990.
-    Vista la deliberazione del CIPE del 20 novembre 1995 con la quale si è proceduto al riparto delle risorse recate dall'art. 9 della Legge n. 211/1992, assegnando al Comune di Torino un contributo trentennale di L. 33.918 milioni per il parziale finanziamento - nella misura del 29,94% - del costo totale stimato dell'intervento come definito nell'ambito del “piano d'intervento” trasmesso nei prescritti termini al competente Ministero dei Trasporti.
-    Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 21 maggio 1996 (mecc. 9603428/59), con la quale si approva il progetto esecutivo della Linea 1 della metropolitana automatica nel tracciato Collegno-Porta Nuova nei termini prescritti dall'art. 5 della Legge n. 211/1992, ai fini degli adempimenti approvativi di cui all'art. 2 della Legge n. 1042/1969.
-    Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 26 febbraio 1997 (mecc. 9700273/24), con la quale è stata approvata l'iscrizione nel bilancio pluriennale 1997/1999 della spesa di L. 1.401 miliardi per gli investimenti inerenti alla costruzione della Linea 1 della metropolitana di Torino, nonché il finanziamento della suddetta spesa.
-    Visto il Decreto M.C.T.C. prot. 365(55)/211 del 13 maggio 1997, col quale è stato approvato in linea tecnica ed economica - subordinatamente alle prescrizioni impartite dalla Commissione Interministeriale di cui alla Legge n. 104269 come integrata dall'art. 5 della Legge n. 211/92, espresso con Voto n. 115/211 TO del 25 marzo 1997, parte integrante del Decreto - il progetto della metropolitana automatica di Torino, redatto secondo il sistema VAL, tratta Campo Volo-Porta Nuova, nei seguenti termini (1) parte tradizionale: approvazione definitiva; (2) parte innovativa: approvazione preliminare con riserva di approvazioni successive in relazione agli sviluppi progettuali.
-    Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 14 dicembre 1998 (mecc. 9809756/59), con la quale è stato individuato nella Satti S.p.A. il soggetto attuatore cui affidare, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 211/1992 la realizzazione e la gestione della Linea 1 della Metropolitana automatica di Torino, demandando alla Giunta Comunale d'intesa con la medesima società Satti S.p.A. di compiere una verifica circa l'attualità del piano economico finanziario approvato dalla Giunta Comunale, contestualmente al progetto esecutivo, con la deliberazione del 21 maggio 1996 sopracitata e trasmesso a suo tempo al Ministero dei Trasporti.
-    Vista la deliberazione del CIPE del 21 aprile 1999 con la quale il contributo, previsto dall'art. 9 della Legge n. 211/92, a seguito dei provvedimenti di rifinanziamento successivamente adottati (segnatamente: art. 1 del D.L. n. 199/1996 reiterato con il D.L. n. 517/1996, convertito dalla Legge n. 611/1996; art. 10 del D.L. n. 457, convertito dalla Legge n. 30/1998; art. 3 comma 4 della Legge n. 194/1998; art. 50 della Legge n. 448/1998) è stato elevato al 60% del costo complessivo degli interventi di realizzazione delle metropolitane e dei sistemi di trasporto rapido di massa, assumendo a base di rifermento il minore tra il costo a suo tempo considerato dal medesimo CIPE ed il costo approvato in sede tecnica dal Ministero dei Trasporti, per cui il contributo trentennale in precedenza assegnato per la linea 1 di Metropolitana automatica di Torino è stato elevato di L. 9.425 milioni annui, in modo da assicurare il finanziamento a carico dello Stato nella misura del 60% dell'importo di L. 1.169.100 milioni considerato nella precedente deliberazione CIPE del 20 novembre 1995.
-    Vista la deliberazione della Giunta Comunale dell'11 novembre 1999 (mecc. 9909685/24) con la quale è stato approvato il piano economico finanziario aggiornato d'intesa con la società SATTI, con la collaborazione del CREDIOP, appositamente incaricato dalla stessa società SATTI, previa procedura concorrenziale di affidamento ad evidenza pubblica, che verifica e documenta l'equilibrio economico finanziario della gestione delle attività di progettazione, realizzazione e successivo esercizio della linea 1 di metropolitana automatica, assumendo a riferimento i costi stimati del progetto, nonchè il contributo statale di Lire 701,460 miliardi (come definito dal CIPE nella deliberazione del 21 aprile 1999 suindicata) ed i complementari apporti finanziari assicurati dal Comune di Torino e dalla Regione Piemonte per complessivi 400 miliardi (di cui 300 a carico del Comune e 100 a carico della Regione).
Considerato
-    che gli impegni finanziari assunti - in base al suddetto piano economico finanziario aggiornato dalla Società SATTI saranno ragionevolmente sostenibili a fronte dei risultati economici previsti dall'esercizio della metropolitana che consentiranno anche un adeguato livello di rinnovo degli impianti e del materiale mobile nell'arco della durata della concessione;
-    che la “Convenzione Quadro”, stipulata in data 27/01/1999 dalla SATTI col Comune di Torino a seguito dell'affidamento di cui alla succitata deliberazione del Consiglio Comunale del 14 dicembre 1998, si limita a disciplinare gli aspetti giuridici generali dell'affidamento, rinviando ad apposite Convenzioni di dettaglio, che dovranno anche individuare le coperture finanziarie necessarie, la specifica disciplina delle singole fasi dell'attività affidata;
-    che la SATTI a seguito dell'affidamento è subentrata a a tutti gli effetti al Comune di Torino quale soggetto attuatore dell'intervento ed è pertanto tenuta a provvedere direttamente agli adempimenti previsti in ordine all'attivazione dei finanziamenti ex art. 8 della legge n. 211/1992, compresi i mutui Cassa DD.PP. con ammortamento a carico del Ministero dei Trasporti relativi al contributo statale;
-    che pertanto occorre provvedere alla preventiva stipula di apposita convenzione di dettaglio, integrativa della Convenzione Quadro SATTI-Comune di Torino del 27/01/1999 per la definizione delle modalità di finanziamento e cofinanziamento delle attività, già avviate e da avviare, per la progettazione e la realizzazione dell'opera, nonchè dei criteri di contabilizzazione e rendicontazione dei relativi costi.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE


    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare l'allegato schema di convenzione di dettaglio, demandando al Sindaco il relativo perfezionamento (all. 1 - n. );
2)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

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