Divisione Servizi Civici e Tributari

99 09680/13

CITTA' DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 DICEMBRE 1999

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

OGGETTO: DELIBERAZIONE C.C. N. 9810081/13 DEL 21/12/1998 ALL'OGGETTO: “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI _ NORME REGOLAMENTARI _ APPROVAZIONE” _ RETTIFICA.

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Agevolazioni per terreni considerati non fabbricabili utilizzati per attività agro-silvo-pastorale
Articolo 3 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali
Articolo 4 - Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali
Articolo 5 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree    
Articolo 6 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Articolo 7 - Fabbricati fatiscenti e inabitabili
Articolo 8 - Fabbricato parzialmente costruito
Articolo 9 - Modalità del pagamento dell'imposta da parte dei contitolari
Articolo 10 - Accertamento
Articolo 11 - Entrata in vigore
Articolo 12 - Norme Transitorie


 

Articolo 1 - Ambito di applicazione
1.    Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni.
2.    Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Agevolazioni per terreni considerati non fabbricabili utilizzati per attività agro-silvo- pastorale
1.    Le aree utilizzate per attività agro-silvo-pastorali non sono considerate fabbricabili ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 504/92 e beneficiano delle agevolazioni previste dal successivo art. 9, alle seguenti ulteriori condizioni:
a)    in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 58 D.Lgs. 446/97, il soggetto passivo dell'ICI deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 09.01.1963 n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
b)    la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle Imposte Dirette.
2.    L'agevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dell'anno di competenza dal soggetto passivo dell'imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal Comune. L'agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

Articolo 3 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali
1.    L'esenzione dall'ICI, prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali, pubblici e privati, a condizione che negli stessi siano esercitate le attività previste dall'art. 7, comma 1, lettera i), D. Lgs. n° 504/92, è estesa agli enti ONLUS, regolarmente registrati all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze. L'esenzione si applica esclusivamente ai fabbricati dei quali anche i soggetti passivi di imposta siano enti non commerciali, pubblici e privati, ovvero enti ONLUS.

Articolo 4 - Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali
1     Le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti e quant'altro costituisce pertinenza di un'abitazione principale, anche se iscritti distintamente a Catasto, usufruiscono della aliquota ridotta prevista per la stessa, purché utilizzati dal titolare dell'unità immobiliare o dai suoi conviventi. L'agevolazione è attribuita ad un solo box o posto macchina per unità immobiliare.
La prevista detrazione per abitazione principale si applica, fino alla concorrenza del suo ammontare, al complesso dell'I.C.I. dovuta per unità immobiliare e per la relativa pertinenza.
2.    In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:
a)    l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata;
b)    l'abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini di 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
c)    due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
d)    le unità immobiliari ad uso abitativo assegnate dall'Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Torino a residenti nel Comune di Torino;
e)    l'alloggio costituente l'unica proprietà immobiliare,del quale il proprietario non può entrare in possesso, pur avendo intimato lo sfratto all'occupante per necessità propria o di un familiare, in quanto la competente Commissione Prefettizia ha concesso più di tre accessi per motivi di ordine pubblico.

Articolo 5 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree
1.     Per le aree divenute inedificabili a seguito di mutati strumenti urbanistici, si concede il rimborso della maggiore somma versata tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della stessa Legge, quale area edificabile.
2.    Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo.

Articolo 6 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
1.    L'Amministrazione, con specifico provvedimento, determina, in conformità alle disposizioni di legge, nonché al contenuto della deliberazione consiliare n. 139/99 - mecc. n. 9904772/67 del 16 giugno 1999, con la quale sono state approvate per il territorio comunale quaranta microzone, i criteri e le procedure da utilizzare per stabilire i valori medi delle aree fabbricabili.
2.    Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella che sarà allegata alla deliberazione precitata.
3.    Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4.    In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2 del presente articolo, qualora il soggetto passivo - nei due anni successivi e sempre che le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale - abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del trenta per cento (30%) rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.
5.    Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree soggette ad utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto legislativo n. 504/1992.

Articolo 7 - Fabbricati fatiscenti e inabitabili
1.    Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1 art. 8 del D.Lgs 504/92, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della Legge n. 662/96, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate nelle sottoriportate fattispecie:
a -    Fabbricato non occupato da demolire;
b -    Fabbricato non occupato recuperabile solo mediante ricostruzione;
c -    Fabbricato non occupato di cui i vincoli urbanistici, e quelli posti dalle competenti Soprintendenze, impediscono la demolizione o ricostruzione e impongono interventi edilizi di ripristino sostanziale dell'edificio preesistente.
In ogni caso la fatiscenza deve non essere eliminabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come meglio specificati negli allegati tecnici approvati nel piano regolatore con decreto della Giunta Regionale del 21/04/1995, n. 3/45091.
2.    L'eventuale dichiarazione sostitutiva in ordine allo stato di inagibilità, inabitabilità o fatiscenza del fabbricato, deve essere presentata nei termini previsti dalla legge per la dichiarazione di variazione.

Articolo 8 - Fabbricato parzialmente costruito
1.    Nei complessi edilizi parzialmente costruiti, le singole unità sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di accatastamento.
Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 9 - Modalità del pagamento dell'imposta da parte dei contitolari
1.    I versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'I.C.I. relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
2.    Fermo restando il principio che ciascun comproprietario è responsabile esclusivamente della quota di imposta I.C.I. dovuta, la norma di cui al comma 1 è applicabile a tutti gli eventuali recuperi di imposta dovuta relativi a periodi per i quali non si sia verificata la decadenza dell'azione accertatrice.

Articolo 10 - Accertamento
1.    L'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, qualora riscontri un omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo dovuto, provvede a notificare anche a mezzo posta con raccomandata a/r, l'atto di accertamento. Il suddetto termine è prorogato, qualora intervengano disposizioni nazionali, volte ad allungare i termini prescrizionali.

Articolo 11 - Entrata in vigore
1.    Il presente regolamento entra in vigore il l° gennaio 1999.

Articolo 12 - Norme Transitorie
1.    Le norme previste nell'art. 6 sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione della prima deliberazione ivi prevista nel comma 1, fino a tale data si applicano le norme dell'art. 5, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/92.