Divisione Servizi Civici e Tributari

99 08506/13

CITTA' DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 DICEMBRE 1999

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI DI NATURA FISCALE _ D.LGS. 446/97.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini.

    L'art. 52, D.Lgs. 446/1997 stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
    L'art. 50, L. 449/1997 stabilisce che i Comuni, con apposito regolamento, possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il provvedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare, di conseguenza, l'attività di controllo sostanziale.
    A tal proposito, l'Amministrazione ritiene di regolamentare con il medesimo atto gli istituti dell'accertamento con adesione (concordato) e dell'autotutela, rispettivamente conformi ai contenuti normativi del D.Lgs. 218/1997, nonché dell'art. 68, D.P.R. 287/1992, art. 2-quater, L. 656/1994 e del D.M. n. 37/1997.
    A riguardo dell'accertamento con adesione è da considerare che:
-    l'introduzione dell'istituto del concordato consente di deflazionare notevolmente il contenzioso tributario i cui costi, rispetto ai benefici, sono alti per l'Amministrazione, non solo per una significativa posticipazione degli incassi che grava sulla liquidità della cassa dell'ente, ma soprattutto, nell'eventualità di soccombenza, per la conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.Lgs. 546/1992;
-    il suddetto istituto può essere esteso a tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali imposte, in quanto nell'ambito del processo tributario, che è anche “costitutivo” di impugnazione di atti amministrativi, l'atto di imposizione con cui l'Amministrazione costringe il contribuente a versare il dovuto, non è un mero atto, quanto piuttosto un provvedimento, avente effetti costitutivi dell'obbligazione e non solo effetti di accertamento.
    Relativamente all'autotutela è da considerare che:
-    l'autotutela in materia di risorse di entrata è caratterizzata da un maggior raggio di azione rispetto a quella in materia squisitamente amministrativa, in quanto l'interesse pubblico posto a salvaguardia di quest'ultima è rappresentato solo dall'art. 97 della Costituzione, a differenza dell'autotutela in materia di entrate fiscali che è posta a difesa di un ulteriore principio costituzionale, rappresentato dalla capacità contributiva;
-    l'autotutela in materia di entrate è caratterizzata da una maggiore discrezionalità. Di conseguenza si ritiene di circoscrivere alle sole ipotesi di dolo e colpa grave la responsabilità patrimoniale del dirigente, in caso di mancato annullamento di un provvedimento illegittimo o infondato. L'illegittimità e l'infondatezza designano rispettivamente errori attinenti precipuamente agli aspetti procedimentali dell'attività istruttoria (difetto di motivazione, omessa sottoscrizione, vizi della notifica, etc...), nonché errori sui fatti oggetto dell'imposizione e sulle questioni estimative attinenti alla quantificazione dell'imponibile.
    Con la normativa sopra richiamata, il legislatore ha voluto attribuire ai Comuni un'autonomia normativa, sia sul fronte processuale, sia su quello organizzativo, molto più ampia, che incontra limiti oggettivi solo nelle finalità da raggiungere e, precisamente, nella semplificazione, nella razionalizzazione e nella riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti.
    In questo contesto l'Amministrazione, conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 28, comma 2, lett. a) e c), L. 448/1998, anche ai fini di aumentare la base imponibile, ritiene di dover stabilire tutta una serie di attività, mirate e selettive, di controllo sostanziale, scegliendo determinate categorie di contribuenti individuati a mezzo dei criteri della “rotazione” e della maggiore “proficuità”, nella consapevolezza, comunque, che il controllo non è un evento eccezionale, ma costituisce la normale attività della Divisione servizi tributari.
    Quanto sopra è in perfetta armonia con il disposto dell'art. 10, comma 1, lett. d) e f), L. 133 del 13/05/1999 con il quale il legislatore prevede la revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione di meccanismi perequativi ispirati a diversi principi, fra i quali quello della capacità fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonché della capacità di recupero dell'evasione fiscale.
    Sulla traccia fornita dal legislatore con la L. 133 del 13/05/1999 con la quale si dispone che il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi recanti testi unici volti ad accorpare, anche in un codice tributario, le vigenti norme per materia, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e razionalizzare le disposizioni vigenti, l'Amministrazione comunale ritiene necessario adottare il presente regolamento, con l'intento di uniformare le procedure per le entrate comunali e patrimoniali imposte, nonché di quelle ad esse assimilabili, attualmente vigenti e di prossima istituzione e, precisamente:
-    Imposta comunale sugli immobili;
-    Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
-    Tariffa rifiuti;
-    Tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
-    Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
-    Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
-    Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
-    Imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni.
    Si precisa che le entrate soppresse vengono richiamate per giustificare l'attività di recupero evasione relativamente alle annualità pregresse, non prescritte, in termini di accertamento e/o liquidazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
    Con l'adozione del presente regolamento, si inizia un processo evolutivo del sistema esattivo ed accertativo delle entrate comunali di cui sopra, perseguito nell'interesse fiscale dell'Amministrazione, precisando che, la riduzione e la semplificazione degli adempimenti, nonché la raccolta razionale ed integrata dei dati comportano maggiore efficienza, minori costi amministrativi e, quindi, maggiore efficacia; finalità, queste, di cui è responsabile il dirigente, al quale compete la gestione delle singole risorse di entrata, come sopra descritte, a questi affidate mediante il Piano Esecutivo di Gestione, sulla base degli indirizzi programmatici fissati dall'Amministrazione comunale.
    Con riferimento alla riscossione spontanea, le finalità di cui sopra possono essere raggiunte armonizzando tra di loro l'esazione diretta e quella tramite il concessionario _ da realizzarsi quest'ultima con lo strumento della comunicazione, ex art. 32, D.Lgs. 46/1999 modificato e integrato dal D. Lgs. 326/1999, ove applicabile _ in modo da conseguire:
-    maggiore flessibilità sul fronte dei versamenti che possono essere rateizzati a scadenze stabilite dall'Amministrazione in funzione delle proprie esigenze di liquidità;
-    gestione unitaria di tutte le entrate che un contribuente deve versare all'Amministrazione con un'unica comunicazione di pagamento;
-    inserimento di informazioni che l'Amministrazione ritiene utili per una migliore comprensione degli importi da pagare;
-    addebito mediante domiciliazione sui c/c bancari dei diversi istituti di credito ovvero pagamenti mediante servizio bancomat, in aggiunta ai tradizionali canali di pagamento (c/c postale, tesoreria comunale, esattoria);
-    remunerazione al concessionario, per le entrate non incassate direttamente dall'Amministrazione, non calcolata con il sistema dell'aggio tradizionale, quanto piuttosto stabilita in funzione della qualità che, di conseguenza, si riflette sul servizio fornito alla cittadinanza e dei costi di svolgimento del servizio stesso.
    In considerazione della diversità delle varie risorse di entrata e del processo evolutivo in atto per alcune di esse (da risorse di natura tributaria a risorse di natura patrimoniale imposta), si ritiene opportuno rinviare la definizione delle specifiche modalità della loro riscossione volontaria ai singoli regolamenti che le disciplinano, tenuti presenti i principi generali sopra esposti.
    Quanto alla riscossione coattiva, nell'intento di accelerare, razionalizzare e rafforzare le procedure riscossive, aumentando la recuperabilità dei crediti, si ritiene di non doverla gestire direttamente, attraverso il ricorso all'ingiunzione fiscale prevista dal R.D. 639/1910, ma continuare ad affidarla al concessionario, precisando che, nel ruolo, è stato individuato lo strumento più efficiente, fra quelli esistenti, per il recupero coattivo delle entrate, specie a seguito delle novità introdotte al riguardo dal D.Lgs. 46/1999.
    Va peraltro osservato che il legislatore ha fornito agli amministratori locali strade alternative alla gestione interna delle entrate comunali consentendo, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate attraverso una completa esternalizzazione, con affidamento delle connesse attività a terzi, a mezzo di regolari procedure ad evidenza pubblica, in conformità alle disposizioni contenute nella L. 142/1990 e nel D.Lgs. 446/1997.
    Per garantire uniformità di trattamento in materia fiscale ai cittadini tenuti al pagamento di entrate di natura tributaria o patrimoniale imposta, si ritiene di stabilire, conformemente alle indicazioni contenute nell'art. 13, L. 133/1999, gli interessi per la riscossione e i rimborsi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di tre punti percentuali su base annua, purché non superiore alla misura del 5% annua, prevista dall'art. 3, comma 141, L. 662/1996, così come richiamato dall'art. 17, L. 146/1998. Tale scelta viene effettuata nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e solo per le entrate da incassare in modo rateale a seguito di provvedimenti di rateazione di cui all'articolo 21 del regolamento, o in forza di provvedimenti di accertamento e/o liquidazione, ovvero per quelle per le quali è stata presentata una richiesta di rimborso non evasa entro novanta giorni.
    Per garantire un miglior servizio al cittadino, si ritiene infine, di poter riconoscere i rimborsi delle somme pagate e non dovute entro e non oltre novanta giorni dalla richiesta presentata all'Amministrazione comunale con apposita istanza debitamente documentata, nonché di poter autorizzare la compensazione solo per le somme pagate in eccesso nell'anno in corso.
    In materia di procedure di discarico per inesigibilità, si osservano le disposizioni di legge contenute nell'art. 20, D.Lgs. 112/1999. A tale riguardo l'Amministrazione, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, ritiene di dover procedere alla reiscrizione a ruolo delle somme discaricate, qualora le stesse siano di importo superiore a L. 200.000 per anno.
    Questa Amministrazione ritiene necessaria l'adozione del presente regolamento quale strumento che raccoglie principi generali applicabili alle diverse entrate così da garantire, per le risorse indicate in premessa, uniformità di comportamento nei confronti di tutti i contribuenti, nel rispetto dei principi di equità, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e tributaria.
    Si ritiene, inoltre, che il presente regolamento costituisca l'anello di congiunzione tra il regolamento di contabilità nel quale le entrate vengono esaminate limitatamente agli aspetti riguardanti gli adempimenti finanziari e contabili e i regolamenti adottati e da adottare per disciplinare le diverse entrate.
    Ai sensi e per gli effetti degli artt. 43, 44, 45 del regolamento comunale sul decentramento sono stati chiesti i pareri obbligatori, secondo le procedure previste, ai Consigli di Circoscrizione.
    Non hanno espresso parere le Circoscrizioni: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10.
    Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni: 4, 7 (all. 2-3 - nn. ).
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

 

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)    di approvare, per le ragioni meglio descritte in premessa, l'unito regolamento delle entrate comunali di natura fiscale, adottato ai sensi dell'art. 52, comma 1, D.Lgs. 446/1997 (all. 1 - n. );
2)    di dare atto che il presente regolamento, composto di n. 25 articoli, unitamente alla deliberazione di approvazione, non deve essere trasmesso al Ministero delle Finanze, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 446/1997;
3)    di dare atto che il presente regolamento disciplina altresì, conformemente alle disposizioni di legge in vigore, gli istituti dell'autotutela e della conciliazione giudiziale (concordato);
4)    di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2000;
5)    di dare atto che il presente provvedimento con l'unito regolamento, per le motivazioni meglio descritte in premessa, si applica alle entrate comunali tributarie e patrimoniali imposte, nonché quelle ad esse assimilabili, attualmente vigenti e di prossima istituzione e, precisamente:
    -    Imposta comunale sugli immobili;
    -    Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
    -    Tariffa rifiuti;
    -    Tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
    -    Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
    -    Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
    -    Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
    -    Imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni.


 

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE DI NATURA FISCALE DEL COMUNE DI TORINO
D.LGS. 446/1997

 

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

 

ARTICOLO l - Oggetto del regolamento
    Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie e patrimoniali imposte, nonché di quelle ad esse assimilabili del Comune di Torino, nel rispetto dei principi contenuti nelle Leggi 142 e 241 del 1990, nel D.Lgs. 77/1995, nell'art. 52, D.Lgs. 446/1997, D.Lgs. 112/1999, D.Lgs. 46/1999, D.Lgs. 218/1997 e successive loro modificazioni e integrazioni, L. 413/1991, L. 656/1994, L. 662/1996, L. 449/1997 e L. 28/1999.
    La disciplina regolamentare, da un lato, indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali di cui sopra, dall'altro individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto della Città di Torino.

ARTICOLO 2 - Limiti alla potestà regolamentare
    Il regolamento non può indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché delle misure minime e massime previste per le singole risorse di entrata.

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI

 

ARTICOLO 3 - Individuazione delle entrate
    Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, sono le seguenti:
-    Imposta comunale sugli immobili;
-    Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
-    Tariffa rifiuti;
-    Tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
-    Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
-    Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
-    Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
-    Imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni.

ARTICOLO 4 - Regolamenti per tipologie di entrata
    Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

ARTICOLO 5 - Aliquote e tariffe
    Le aliquote e le tariffe riferite alle risorse di entrata sono stabilite con deliberazione dell'Amministrazione comunale entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione.
    In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.

ARTICOLO 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
    L' Amministrazione comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni non previste per legge, in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate.

TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE

 

ARTICOLO 7 - Forme di gestione
    La gestione delle risorse di entrata è effettuata direttamente fino a quando l'Amministrazione comunale non disponga diversamente nel rispetto delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 446/1997.

ARTICOLO 8 - Soggetti responsabili delle entrate
    Sono responsabili delle singole risorse di entrata, così come descritte all'articolo 3 del presente regolamento i dirigenti dei servizi ai quali risultano affidate mediante il piano esecutivo di gestione. Il dirigente responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria.

ARTICOLO 9 - Attività di verifica e controllo
    I dirigenti responsabili di ciascuna risorsa di entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo, devono utilizzare tutte le informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
    Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in occasione della approvazione del piano esecutivo di gestione, procedendo altresì ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento di accertamento tributario e dell'ammontare del recupero.
    Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

ARTICOLO 10 - Poteri ispettivi
    Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9 del presente regolamento, l'Amministrazione si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché sia data comunicazione al contribuente.

ARTICOLO 11 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali
    I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dalla Divisione competente nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario.
    In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto, che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica alla suddetta Divisione, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento, il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata informa il Direttore della Divisione e il Direttore generale.

ARTICOLO 12 - Notificazione degli atti
    Gli atti di liquidazione e/o accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato o dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presso gli uffici della divisione competente tramite personale appositamente autorizzato.

ARTICOLO 13 - Versamenti e rimborsi
    I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a L. 20.000 per anno ad esclusione degli incassi riferiti alla COSAP temporanea, all'imposta di Pubblicità e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni temporanee..
    Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a L. 20.000 per anno, mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a L. 32.000 per anno.     Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
    L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
    I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione, a condizione che il contribuente ne dia comunicazione all'Amministrazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della lettera di riconoscimento del diritto al rimborso.

ARTICOLO 14 - Interessi sugli atti di accertamento/liquidazione, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi
    Sulle somme dovute all'Amministrazione in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'art. 21 del presente regolamento, ovvero in forza di provvedimenti di accertamento/liquidazione sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di tre punti percentuali, su base annua, purché non superiore alla misura del 5% annua (art. 17, L. 146/1998).     Gli stessi interessi sono calcolati per semestri compiuti sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso dall'Amministrazione qualora lo stesso venga eseguito oltre i 90 giorni dalla richiesta.
    Per i periodi precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano gli interessi nelle misure previste in relazione alle imposte erariali.

ARTICOLO 15 - Reiscrizione a ruolo di somme discaricate
    Qualora, a seguito di precedente discarico di somme dichiarate inesigibili dal concessionario, l'Amministrazione comunale venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, reiscrive a ruolo le suddette somme purché le stesse siano di importi superiori a L. 200.000 per anno.

ARTICOLO 16 - Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento
    L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a L. 500.000.

ARTICOLO 17 - Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento
    L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a L. 1.000.000.
    Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione tardiva nel fallimento.

ARTICOLO 18 - Sanzioni
    Le sanzioni vengono irrogate conformemente alle indicazioni della Giunta comunale con la quale l'Amministrazione individua i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità per le entrate tributarie e patrimoniali imposte e per quelle ad esse assimilabili.

ARTICOLO 19 - Interpello del contribuente
    Ciascun contribuente, relativamente a casi concreti e personali che oggettivamente sono di incerta interpretazione, può inoltrare, per iscritto, alla Divisione competente in materia di entrate specifiche richieste di parere, concernenti l'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, esclusivamente in materia tributaria, al caso rappresentato.
    La Divisione competente dovrà rispondere entro novanta giorni. La suddetta risposta, scritta e motivata, vincola l'Amministrazione e il contribuente relativamente alla questione oggetto della istanza di interpello.

TITOLO IV - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

 

ARTICOLO 20 - Forme di riscossione
    Le modalità di riscossione volontaria sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.
    La riscossione coattiva viene effettuata dal concessionario.

ARTICOLO 21 - Dilazione e sospensione del pagamento
    Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
    Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, esibendo contestualmente la ricevuta del versamento.
    In caso di mancato pagamento della prima rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
    Se l'importo oggetto di rateazione è superiore a L. 10.000.000, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.

TITOLO V - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATIVI

 

ARTICOLO 22 - Tutela giudiziaria
    Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio, l'ente si difende tramite il dirigente responsabile del servizio contenzioso tributario che si può avvalere della collaborazione del dirigente responsabile della singola risorsa di entrata ovvero, per i casi di particolare complessità, può richiedere l'intervento dell'Avvocatura comunale ed anche, per esigenze di particolari competenze tecniche, di professionisti esterni nel rispetto delle tariffe minime di legge.
    L'Ente può esternalizzare, previa procedura ad evidenza pubblica, l'attività relativa al contenzioso tributario.

ARTICOLO 23 - Accertamento con adesione (concordato)
a) Ambito di applicazione
    L'accertamento con adesione si connota come istituto per la composizione della pretesa accertativa dell'ufficio in contraddittorio con il contribuente.
    Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate, esclusivamente agli atti di accertamento e non si estende a quelli di liquidazione.
    L'accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall'altro, il dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
    L' accertamento con adesione può realizzarsi in due modi:
    -    come strumento di formazione "ab origine" dell'accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell'atto;
    -    come strumento di riconsiderazione del contenuto dell'accertamento stesso attraverso l'intervento "ex post" del contribuente.
    Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.
b) Procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione
    Il procedimento ad iniziativa dell'ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997.
    L'ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando presunzioni semplici o criteri induttivi.
    Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce l' effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito.
c) Atto di accertamento con adesione
    Se l'accertamento viene concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di definizione che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.
    Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo l'avvenuto pagamento delle entrate per le quali non vi è l'obbligo di iscrizione a ruolo per la riscossione.
    Nell'atto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni e interessi dovuti, anche in forma rateale.
    La rateazione, richiesta con apposita istanza del contribuente, viene concessa conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 8, D.Lgs. 218/1997 e con l'applicazione degli interessi al tasso legale.
    In casi di particolare gravità ed irreparabilità, caratterizzanti situazioni di obiettiva difficoltà per il contribuente, che sarà cura del dirigente responsabile della risorsa di entrata valutare, di volta in volta, la rateazione potrà essere accordata anche per periodi più lunghi, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nell'articolo 7, D.Lgs. 46/1999, per quanto compatibili c con l'applicazione degli interessi nella misura prevista dall'articolo 14 del presente regolamento.
    L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 10.000.000, può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, adeguata garanzia fidejussoria o bancaria.
    In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione allegato all'atto di accertamento con adesione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo, maggiorato di spese di riscossione.
    Per le somme per le quali non esiste l'obbligo di iscrizione a ruolo, al fine di consentire all'ufficio un controllo dei termini indicati sul piano di rateazione, entro dieci giorni dal versamento di ogni rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio stesso la quietanza dell'avvenuto pagamento.
d) Perfezionamento della definizione
    Per le entrate per le quali non esiste l'obbligo di iscrizione a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
    La quietanza dell'avvenuto pagamento deve, entro il suddetto termine, essere consegnata all'ufficio che rilascia al contribuente la copia dell'atto di accertamento perfezionato, vale a dire recante il timbro "pagato" con la relativa data.
    Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento, per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo, il cui importo, derivante dall'atto di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.
    Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona al termine dell'ultima rata.
e) Effetti della definizione
    All'atto del perfezionamento della definizione con adesione, l'avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente e pubblica Amministrazione.
    L'accertamento "ab origine" definito con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
    Di conseguenza, se l'accertamento con adesione si realizza "ex post", le sanzioni eventualmente irrogate nella misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte ad un quarto del minimo.
    L'intervenuta definizione non esclude, però, la possibilità per la pubblica Amministrazione di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.

ARTICOLO 24 - Autotutela
    Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero rinunciare all'imposizione in caso di autotutela, con provvedimento motivato.
    Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione.
     Il contribuente, per mezzo di istanza, adeguatamente motivata, resa alla pubblica Amministrazione ai sensi della L. 15/1968, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.
    L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato al contribuente.
    L'atto di annullamento deve:
-    essere richiesto entro i termini previsti dalla legge per proporre i ricorsi presso gli organi di giustizia tributaria competenti;
-    essere firmato dal dirigente responsabile della risorsa di entrata;
-    essere notificato al contribuente, affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso;
-    essere adeguatamente motivato.
    L'atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso.
    Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
    La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dell'Amministrazione, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.
    In caso di discordanza in materia di sospensione, tra l'Amministrazione e gli organi di giustizia tributaria competenti, prevale la decisione assunta da questi ultimi.

ARTICOLO 25 - Disposizioni finali
    Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2000.
    E' abrogata ogni altra norma regolamentare e di legge non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
    Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
    Al contenuto del presente regolamento, devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.