Divisione Servizi Socio-Educativi

99 08305/07

Settore Bilancio, Contabilità e Automazione

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 OTTOBRE 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA DEL SISTEMA TARIFFARIO DEL SERVIZIO ASILI NIDO - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO SCOLASTICO 1999/2000 - SOSPENSIONE APPLICAZIONE TARIFFA MASSIMA PER UTENTI NON RESIDENTI.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini,
    di concerto con l'Assessore Pozzi.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 luglio 1999 (mecc. 9906421/07) la Città di Torino ha approvato la nuova disciplina del sistema tariffario dei nidi d'infanzia che prevede il pagamento della tariffa massima, pari a 750.000 lire mensili, nel caso in cui entrambi i genitori del bambino accolto presso le strutture comunali siano residenti fuori Torino.
    Tenuto conto che l'informazione a queste ultime famiglie è pervenuta nei primi giorni del mese di settembre '99, quando ormai risulta impossibile l'iscrizione, per il corrente anno scolastico, nelle strutture site nel proprio comune di residenza.
    Constatato che molte tra queste famiglie risultano avere una situazione economico- patrimoniale modesta e che, conseguentemente, l'attuale collocazione in fascia massima impedirebbe loro di adempiere al pagamento.
    Poiché è intenzione dell'Amministrazione giungere ad accordi con i Comuni di residenza affinché questi ultimi possano eventualmente concorrere ad integrare la tariffa calcolata in base all'ISE nonché collaborare nelle procedure di controllo delle autocertificazioni.
    Si ritiene opportuno sospendere, fino alla conclusione del suddetto iter e comunque non oltre il 30 giugno 2000, gli effetti di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 23 luglio 1999 (mecc. 9906421/07), nella parte in cui si fa obbligo ai nuclei familiari residenti fuori Torino di corrispondere la tariffa massima per il bambino che frequenta le strutture comunali, consentendo a questi ultimi di pagare in relazione al loro ISE attribuito dall'Amministrazione.
    Preso atto che in taluni casi la comunicazione della corresponsione di tariffa massima ha indotto famiglie non residenti in Torino a rinunciare al posto presso il nido d'infanzia comunale;
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Visto l'art.32, lettera g) della Legge 8 giugno 1990 n. 142;
    Visto l'art.36, comma 1, dello Statuto Comunale;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di sospendere, per l'anno scolastico 1999-2000, l'applicazione della tariffa massima fino al 30 giugno 2000 ai nuclei familiari residenti in Comuni fuori Torino in attesa della stipula di accordi con i Comuni interessati volti a sostenere l'onere tariffario;
2)    di consentire alle famiglie rinunciatarie residenti fuori Torino di rientrare nelle graduatorie previste dal vigente regolamento comunale dei nidi d'infanzia, secondo modalità che saranno successivamente disposte dagli organi competenti;
3)    di dare atto che il presente provvedimento comporta un minor accertamento di entrate stimabile in 200 milioni sul bilancio 1999 e di 400 milioni sul bilancio 2000;
4)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142, per consentire tempestivamente l'organizzazione dei successivi adempimenti.