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Settore Relazioni Interne

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 NOVEMBRE 1999

(proposta dalla G.C. 29 luglio 1999)

OGGETTO: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - PROVVEDIMENTI DI RADDOPPIO (PROFESSIONISTA).

    Proposta del Sindaco Castellani.

    L'art. 5 della Legge 27 dicembre 1985 n. 816 recante norme sulle aspettative, permessi e indennità agli Amministratori locali, prevede la corresponsione di indennità mensili di carica raddoppiate per quegli Amministratori che non siano lavoratori dipendenti ovvero siano stati collocati in aspettativa non retribuita.
    Occorre quindi prendere atto della dichiarazione sottoscritta dall'Assessore Gianguido Passoni in data 7 luglio 1999, dalla quale risulta la sua condizione di lavoratore non dipendente, e dare mandato agli uffici di provvedere ai necessari adempimenti amministrativi con decorrenza dall'8 luglio 1999 sino alla scadenza del mandato salvo revoca per sopraggiunto venir meno dei requisiti richiesti.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di autorizzare il raddoppio dell'indennità mensile di carica corrisposta all'Assessore Gianguido Passoni dall'8 luglio 1999 demandando alla Civica Ragioneria la liquidazione dell'indennità prevista dalle vigenti leggi;
2)    La spesa trova capienza nei fondi impegnati con la deliberazione del Consiglio Comunale del 14 dicembre 1998 (mecc. 9810550/01), esecutiva dal 28 dicembre 1998;
3)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.