Divisione Edilizia ed Urbanistica

99 06612/09

Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 DICEMBRE 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: RILOCALIZZAZIONE CAMPO NOMADI DELL'ARRIVORE. VARIANTE PARZIALE N.17 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R.- ADOZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    La Città di Torino, ormai da diversi anni, deve affrontare i numerosi problemi che derivano dalla presenza, assai consistente, di nomadi sia italiani che stranieri sul territorio cittadino ricercando condizioni capaci di rispettare e di promuovere la loro dignità umana e culturale: in particolare, la necessita di reperire sul territorio aree idonee che permettano l'insediamento di campi nomadi, attrezzati a norma di legge, ha assunto, allo stato attuale, particolare rilevanza e urgenza.
    L'Amministrazione Comunale ha assunto negli anni diversi provvedimenti e iniziative tra cui l'approvazione, in data 14/10/91 con atto deliberativo di Consiglio Comunale, del "Regolamento delle aree di sosta attrezzate per nomadi". L'art. 1 del Regolamento individua quattro aree attrezzate per la sosta, che sono nell'ordine: "Sangone", corso Unione Sovietica n.655, "Aeroporto", strada dell'Aeroporto n. 235/25, "Arrivore", strada Arrivore n.44/22 e "Le Rose", via Lega n.50; nello stesso si precisa che "gli insediamenti di strada Arrivore e di via Lega non sono definitivi ma potranno essere rilocalizzati in relazione alla realizzazione dei progetti di parco nelle rispettive zone".
    La Regione Piemonte inoltre con l'emanazione della Legge n. 26 del 10 giugno 1993, che titola: "Interventi a favore della popolazione zingara" ha inteso salvaguardarne l'identità etnica e culturale e facilitarne, nel rispetto della reciproca conoscenza e convivenza, il progressivo inserimento nella comunità regionale, delegando alle Amministrazioni Comunali l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.
    Con deliberazione di Giunta Comunale in data 1° aprile 1999 (mecc. 9902549/30), è stata assunta la decisione di realizzare un nuovo campo nomadi su di un'area già individuata, compresa all'interno del perimetro nord del "Piano d'Area integrativo Area delle Basse di Stura", posta a nord della via Germagnano e delimitata a ovest dalla superstrada per Caselle e, a est, dalla linea ferroviaria Torino - Milano. Tale area è compresa nella Circoscrizione n. 6.
    Infatti l'attuale campo nomadi, insistente nella Circoscrizione n. 6 e compreso all'interno del Parco Urbano e Fluviale P30, risulta in contrasto con le disposizioni del Piano Territoriale Operativo (P.T.O.) approvato dal Consiglio Regionale in data 8 marzo 1995 e non consente di dare piena attuazione al progetto "Torino Città d'Acque", approvato dal Consiglio Comunale in data 7 febbraio 1994.
    Considerate le notevoli difficoltà incontrate nel reperimento di aree idonee all'insediamento di campo nomadi ed al fine di rendere possibile la localizzazione, successivamente indicata nella delibera di intenti del 1° aprile 1999, era stato richiesto all'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette delle Basse di Stura in sede di osservazioni al Piano d'Area integrativo Area delle Basse di Stura, adottato in data 28 luglio 1998 (deliberazione del Consiglio Direttivo n. 95/98), di prevedere al suo interno un'area da destinare ai nomadi.
    Attualmente il Piano d'Area integrativo Area delle Basse di Stura, denominato "Piano d'Area Stralcio Stura di Lanzo"che recepisce la localizzazione del campo nomadi in Via Germagnano, è stato adottato definitivamente dal Consiglio Direttivo dell'Ente di Gestione con delibera n. 8/99 del 12 febbraio 1999, ed è in corso di approvazione da parte della regione Piemonte.
    Si riporta stralcio del testo della delibera n. 8/99, che costituisce integrazione alla scheda progettuale del sub-ambito n.6, fascicolo C del Piano d'Area adottato: "le aree indicate con lettera S possono essere destinate, con carattere provvisorio alla localizzazione dei campi nomadi, purché siano contestualmente rispettate le seguenti condizioni: detti campi siano localizzati all'interno delle aree indicate con la lettera S, senza che per le stesse sia possibile procedere a modificazioni delle indicazioni della scheda grafica del sub-ambito; i campi rispondono ai requisiti e ai criteri di cui alla L.R. 26/93; i campi abbiano carattere provvisorio e, al termine del loro utilizzo, sia previsto lo smantellamento dai manufatti e il ripristino dello stato dei luoghi; possano essere previsti solo qualora si configurino come nuova localizzazione di altri campi attualmente esistenti all'interno del territorio predetto e all'interno della fascia di pertinenza fluviale, con priorità per il campo nomadi dell'Arrivore. Eventuali progetti dovranno pertanto prevedere, al loro interno, tempi e modalità per il ripristino delle aree abbandonate. La localizzazione di eventuali campi nomadi all'interno del territorio protetto, secondo le indicazioni che precedono, dovrà essere preceduta da idonei strumenti e determinazioni da parte dell'Amministrazione Comunale torinese, all'interno dei propri strumenti urbanistici, che si confermano lo strumento idoneo per procedere a una eventuale localizzazione di questo tipo di strutture (allegati 1 - 2)”.
    L'area così individuata e da attrezzature a campo nomadi, sulla base di uno studio di fattibilità predisposto dal Settore edifici Socio-assistenziali, approvato dalla Giunta comunale in data 01/04/99, comporta variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 17, 7° comma della L.U.R.
 TALE VARIANTE PREVEDE:
1 -    Riperimetrazione dell'area interessata dall'attività di smaltimento rifiuti della discarica AMIAT, comprensiva dei relativi uffici e conseguente ridefinizione della relativa fascia di rispetto.
2 -    Eliminazione del collegamento stradale con la superstrada per Caselle in quanto è venuta meno l'opportunità di creare un collegamento diretto a nord della Stura con la zona nord-est della Città. Infatti nell'ambito del progetto integrato dell'asse della linea tranviaria 4 è prevista una viabilità di accesso al quartiere della Falchera direttamente dal sistema tangenziale e un collegamento con il corso G. Cesare attraverso un nuovo tracciato previsto parallelamente a quello dell'Autostrada TO-MI;
3 -    Cambio di destinazione d'uso delle seguenti porzioni di aree, individuate nell'elaborato "aree oggetto della variante" come segue:
    -    area "a" e "b": di estensione pari a circa mq 34.180 da aree destinate a viabilità VI ad aree destinate a Parco Urbano e Fluviale, P24;
    -    area "c": di superficie pari a circa mq 1.240, da area destinata a viabilità VI ad area destinata a Servizi Pubblici ", in particolare "z", altre attrezzature di interesse generale;
    -    area "d": di superficie pari a circa mq 26.800, da area destinata a Servizi Pubblici S, in particolare "v", ad area destinata a Parco Urbano e Fluviale P24;
    -    area "e": di estensione pari a circa mq 940, da area destinata a viabilità VI ad area destinata a Parco Urbano e Fluviale P23;
    -    area "f": di circa mq 1.980, da area destinata a viabilità VI assume la destinazione dell'area normativa "M2";
    -    area "g": di estensione pari a mq 18.865 da area destinata a viabilità VI ad area destinata a Parco Urbano e Fluviale P23;
    -    area "h": da area destinata a S, in particolare "v", ad area destinata a Viabilità VI (mq. 1.750 circa);
    -    area "i": di superficie pari a circa mq 245 da area destinata a viabilità VI ad area destinata     a S, in particolare "v";
    -    area "l": da area destinata a S, in particolare "v", ad area destinata a Parco urbano e Fluviale P23 (mq 815 circa).
4 -    Soppressione all'interno del Parco Urbano e Fluviale P30, della previsione dell'area per campi nomadi "an".
5 -    Localizzazione di area per campi nomadi "an" all'interno del Parco P24 nella porzione a nord di Germagnano.
    La dimensione del campo, che non potrà essere inferiore a mq. 2000 e non superiore a mq. 4000 così come prescritto dalla L.R. 26/93, art. 4, c. 1, lett. a) potrà ospitare circa 30 piazzole e la sua esatta collocazione è demandata a successiva progettazione esecutiva.
   Poiché l'individuazione dell'area di Via Germagnano è funzionale alla chiusura del campo dell'Arrivore e l'attuale composizione della popolazione del campo è assai variegata, comprendendo un nucleo originario a cui si sono aggiunti i nuclei familiari dei profughi bosniaci (per i quali le normative presenti prevedono specifiche soluzioni di accoglienza) agli allargamenti delle famiglie esistenti, l'area di sosta di Via Germagnano verrà riservata prevalentemente alle famiglie Rom meno stabilizzate fra quelle presenti all'Arrivore, che acconsentano a tale soluzione nel quadro di una generale e organica risistemazione abitativa che dovrà avvenire entro e non oltre 24 mesi.
    La risistemazione sarà operata coinvolgendo le organizzazioni, le associazioni e le rappresentanze dei Rom e dei Sinti presenti sul territorio comunale, in un'ottica di coprogettazione.
    Avuto riguardo a quanto sopra, il provvedimento in oggetto ha carattere di variante parziale da assumersi ai sensi dell'art. 17, 7° comma della L.U.R.
    Le modificazioni introdotte non modificano infatti l'impianto strutturale del piano stesso e non incidono sulle previsioni tecnico e normative di rilevanza sovracomunale.
    Successivamente all'approvazione della presente variante si dovrà procedere all'adeguamento dei Fogli 2A, 2B, 5A, 5B della tavola n.1 del P.R.G. e dei Fogli 2 e 5 della tavola n.7 del P.R.G. - allegato tecnico - "fasce di rispetto" in conformità alle variazioni descritte in precedenza.
La Circoscrizione n. 6, consultata ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del Decentramento, ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto, subordinato all'eliminazione da parte della società ATIVA del casello dell'uscita di Falchera e all'esecuzione in tempi brevi della II uscita/entrata prevista dalla linea 4 sempre in zona Falchera. (all. 2 - n ).
In relazione al suddetto parere, il Settore Tecnico Pianificazione e Trasporti ha formulato le seguenti

CONTRODEDUZIONI

“...si conferma la previsione, inserita nel progetto del prolungamento della linea tranviaria 4, della viabilità d'accesso alla Falchera direttamente dal sistema tangenziale e il collegamento con il corso Giulio Cesare attraverso un nuovo tracciato previsto parallelamente a quello dell'autostrada TO-MI.
Per quanto riguarda l'eliminazione del pedaggio sulla tangenziale, si precisa che tale aspetto è di competenza della Provincia e potrebbe essere oggetto di valutazione nella riorganizzazione complessiva del sistema di tariffazione e gestione telematica della tangenziale.”
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE 

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Visto l'art.17, comma 7 della Legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 come sostituito dall'art.1 della Legge regionale n.41/1997.;
    Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino approvato con D.R. del 21 aprile 1995;
Preso atto che la Circoscrizione n. 6 è stata consultata, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del Decentramento, come da parere e controdeduzioni riportate in narrativa;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
di adottare, ai sensi dell'art.17 comma 7 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n.56 come sostituito dall'art.1 della L.R n.41/97, la variante parziale n.17 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, consistente nei cambi di destinazione d'uso riportati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5, descritti in premessa.
    Gli elaborati della variante sono i seguenti (all. 1 - n. ):
a)    relazione illustrativa;
b)    estratto della tavola della situazione fabbricativa elaborato dalla cartografia numerica - scala     1:5000 relativa alla zona di via Germagnano e via Ivrea;
c)    estratto della legenda della Tavola n.1 Foglio 0 (parte) del P.R.G.;
d)    estratto planimetrico della Tavola n. 1 Fogli 2a (parte), 2b (parte),5a (parte), 5b (parte)
    del P.R.G. approvato il 24/04/1995 alla scala 1:5000;
e)    estratto planimetrico della Tavola n.1- Foglio 5b (parte) del P.R.G. approvato il 24/04/1995     alla scala 1:5000;
f)    estratto planimetrico della Tavola n. 1 Fogli 2a (parte), 2b (parte),5a (parte), 5b (parte) del P.R.G. dello stato attuale come modificato con le varianti approvate alla scala 1:5000;
g)    estratto planimetrico della Tavola n.1- Foglio 5b (parte) del P.R.G. dello stato attuale come     modificato con le varianti approvate alla scala 1:5000;
h)    estratto planimetrico della Tavola n. 1 Fogli 2a (parte), 2b (parte),5a (parte), 5b (parte) della variante al P.R.G. alla scala 1:5000 con sovrapposizione di supporto trasparente (di lucido) che evidenzia la localizzazione delle aree interessate alla variante;
i)    estratto planimetrico della Tavola n.1 Foglio 5b (parte) della variante al P.R.G. alla scala 1:5000 con sovrapposizione di supporto trasparente (di lucido) che evidenzia la localizzazione dell'area interessata;
j)    estratto della legenda della Tavola n.7 del P.R.G. "fasce di rispetto";
k)    estratto planimetrico della Tavola n.7 del P.R.G. alla scala 1:5000 - allegato tecnico - "fasce     di rispetto" foglio n.2 (parte) e 5 (parte);
l)    estratto planimetrico della Tavola n.7 del P.R.G. alla scala 1:5000 - allegato tecnico - "fasce     di rispetto" foglio n.2 (parte) e 5 (parte) - variante.
    Formano parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
1 -    Delibera C.D. n. 8/99 del 12 febbraio 1999 di adozione definitiva del Piano d'Area del Parco Fluviale del Po Area Stralcio della Stura di Lanzo in corso di approvazione da parte definitiva della Regione Piemonte.
2 -    Estratto fascicolo C Piano d'Area integrativo Area delle Basse di Stura: scheda progettuale     sub-ambito n. 6, Vercelli e relativa legenda.
3 -    Planimetria AMIAT "revisione impianti".
4 -    Nota della Provincia di Torino - Dipartimento Ambiente del 14 maggio 1999 con estratto della cartografia relativa alla delimitazione delle zone di coltivazione dell'impianto di discarica AMIAT presso Basse di Stura (scala 1:5000).
5 -    Nota della Divisione Ambiente e Mobilità del 14 maggio 1999.