Divisione Servizi Civici e Tributari

99 06527/17

Settore Polizia Amministrativa

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 OTTOBRE 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI CON AUTOVETTURA.

    Proposta dell'Assessore Alfieri.

    Il servizio taxi nella Città di Torino è attualmente disciplinato dal Regolamento del Servizio Pubblico da Piazza con Autovettura approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione dell'11 maggio 1992 (mecc. 9114334/17), modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 luglio 1992 (mecc. 9207331/17), redatto secondo lo schema approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 68/2316 in data 20 febbraio 1986.
    Sebbene sia stato approvato solo recentemente esso risulta già superato per il sopraggiungere di nuove disposizioni legislative. Quasi contemporaneamente infatti è stata approvata la legge 15 gennaio 1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, che ha apportato delle novità nel servizio taxi, e il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
    La Regione Piemonte, competente in materia di trasporti ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, con Legge Regionale 23 febbraio 1995 n. 24 “Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada”, oltre ad istituire il Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico non di linea, ha delegato alle Province la predisposizione del Regolamento-tipo, al quale devono conformarsi i Comuni nell'adozione del proprio Regolamento sul servizio taxi.
    La Provincia di Torino, con nota n. R6/3-97983 del 3 giugno 1998, pervenuta in data 26 giugno 1998, ha trasmesso copia del Regolamento-tipo per il servizio taxi, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 31 marzo 1998, invitando il Comune ad adottare il proprio Regolamento in conformità ad esso, e ad inviare la relativa deliberazione di adozione, allorché esecutiva, per l'approvazione preventiva.
    Nella stesura del nuovo testo del Regolamento si è tenuto conto del Regolamento-tipo della Provincia di Torino, integrandolo con delle proposte migliorative del servizio. In particolare:
-    Art. 8 “Condizioni per l'esercizio della licenza in forma singola o associata”
    Sono specificate le modalità operative per l'eventuale conferimento della licenza a cooperative o consorzi;
-    Art. 9 “Sostituzione alla guida”
    Sono specificate le modalità operative nel caso di eventuali sostituzioni alla guida da parte del sostituto o collaboratore familiare;
-    Art. 12 “Trasferimenti delle licenze”
    Sono specificate le modalità operative per il trasferimento della licenza nel caso di inidoneità al servizio del titolare; inoltre gli eredi avente titolo a subentrare nella titolarità della licenza, in caso di morte del titolare, sono indicati secondo un ordine di priorità;
-    Art. 29 “Sanzioni”
    L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, è conforme alla deliberazione del Consiglio Comunale del 15 dicembre 1997 (mecc. 9708944/17), esecutiva dal 29 dicembre 1997, con la quale sono stati approvati i nuovi importi delle sanzioni per violazione di norme di Regolamenti Comunali; si è inoltre introdotta l'acquisizione del parere della Commissione consultiva prima dell'assunzione delle determinazioni nel caso di procedimento avviato per applicazione di sanzioni;
-    Art. 33 “Veicoli di scorta”
    Possibilità di definire, con pianta organica distinta, un certo numero di licenze da utilizzare unicamente per esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo, recependo nel Regolamento quanto è già stato disposto con deliberazione n. 3503 assunta in via d'urgenza dalla Giunta Municipale il 10 aprile 1990 (mecc. 9004369/17), esecutiva dal 9 giugno 1990, e convalidata con deliberazione n. 2153 del Consiglio Comunale del 26 novembre 1990 (mecc. 9009894/02), esecutiva dal 28 dicembre 1990;
-     Art. 35 “Trasporto di soggetti portatori di handicap”
    Sono stabilite specifiche condizioni minime di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
    Bozza del nuovo testo del Regolamento così predisposto sono state trasmesse a Settori del Comune in quanto interessati, alle Organizzazioni di categoria dei tassisti, alle Associazioni dei consumatori, alla Motorizzazione Civile di Torino, invitandoli a far pervenire le loro eventuali osservazioni entro il 31 dicembre 1998.
    Alcune Organizzazioni di categoria dei tassisti hanno presentato delle osservazioni che sono state ampiamente discusse nelle riunioni svolte il 21 aprile 1999, il 17 maggio 1999 e nella riunione dell' 8 giugno 1999 della Commissione consultiva per il servizio pubblico da piazza con autovettura.
    In data 2 agosto 1999, il nuovo testo del Regolamento è stato trasmesso alle Circoscrizioni comunali per l'acquisizione del loro parere secondo quanto previsto dall'art. 43 del Regolamento
del Decentramento. Nei termini prescritti hanno fatto pervenire i loro pareri, che si uniscono in copia, le Circoscrizioni 3 - 4 - 6 - 7 e 8, tutti favorevoli al nuovo Regolamento per l'esercizio del servizio taxi con autovettura (All. 2-6 - nn. ).
    Appare opportuno ora provvedere all'approvazione del nuovo testo del Regolamento, costituito da n. 37 articoli avente per titolo “Regolamento per l'esercizio del Servizio Taxi con autovettura”, allegato quale parte integrante al presente provvedimento.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE    

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di abrogare il “Regolamento del Servizio Pubblico da Piazza con Autovettura” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione dell'11 maggio 1992, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 luglio 1992;
2)    di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo testo del Regolamento, costituito da n. 37 articoli avente per titolo “Regolamento per l'esercizio del Servizio Taxi con autovettura”, che viene allegato quale parte integrante al presente provvedimento (all. 1 - n. );
3)    di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese;
4)    di inviare il presente provvedimento, per l'approvazione preventiva, alla Provincia di Torino ai sensi dell'art. 11, comma 2 della Legge Regionale del 23 gennaio 1986 n. 1 e art. 5, comma 2, della Legge Regionale del 23 febbraio 1995 n. 24.


REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI CON AUTOVETTURA

Art. 1 - Definizione di servizio taxi

Il servizio taxi svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea su strada che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 2 - Disciplina del servizio

Il servizio taxi, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82-86 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:
a)    dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
b)    dalla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1 “Legge generale sui trasporti e sulla viabilità”;
c)    dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
d)    dal D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
e)    dal D.M. 19 novembre 1992 “Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi”;
f)    dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 “Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”;
g)    dalla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 “Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada e successive modificazioni ed intgrazioni”;
h)    dal D.Lvo 19 novembre 1997 n. 422 “Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale”;
i)    dalle future norme che disciplineranno la materia;
j)    dalle disposizioni del presente Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ....... del ....................... .


Art. 3 - Numero e tipo degli autoveicoli da adibire al servizio

1.    Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio taxi è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 4, tenendo presente la metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, determinato dalla Provincia.

2.    Sono destinati al servizio le autovetture di cui all'art. 54 lett. a) del D. Lvo 285/92.

Art. 4 - Commissione Consultiva

1.    Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle licenze, il Comune provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva così composta:
a)    dal Dirigente del servizio, o suo delegato, che la presiede;
b)    dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
c)    da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni sindacali che hanno rappresentanza nazionale;
d)    da un rappresentante designato da ognuna delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
e)    da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
f)    da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23.

2.    Ogni organizzazione od associazione rappresentata è tenuta a designare oltre al componente effettivo anche il componente supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento. I rappresentanti supplenti possono partecipare alle sedute della Commissione, ma hanno diritto di intervenire e votare solo in sostituzione del corrispondente rappresentante effettivo.

3.    La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

4.    La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
I pareri di competenza della Commissione debbono essere espressi nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data della prima convocazione; in caso di decorrenza del suddetto termine senza che la Commissione si sia espressa, il Comune potrà procedere indipendentemente dal parere.
Il termine di cui sopra può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori.

5.    Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sè i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

6.    La Commissione dura quattro anni e rimane in carica fino alla nomina dei successori.

Art. 5 - Vigilanza sul servizio

La vigilanza sull'esercizio del servizio taxi è affidata ai funzionari del Comune e della Provincia incaricati, nonchè dagli agenti della Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 - Licenza Comunale - Esercizio singolo o associato

1.    Per esercitare il servizio taxi occorre essere in possesso di apposita licenza comunale, rilasciata ai sensi della normativa vigente, per nuova concessione o trasferimento di licenza in atto, alle condizioni e con le modalità indicate dai successivi articoli.

2.    La licenza comunale di esercizio è riservata strettamente al titolare che può esercitarla in forma singola od associata ed è riferita ad un singolo veicolo.

3.    Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.

4.    La licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo; è sottoposta da parte
del Comune a verifica biennale con decorrenza dalla data di rilascio per accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

5.    Al termine del secondo anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva, a sensi della legge 15/68, attestante il permanere dei requisiti prescritti per il rilascio. Rimane ferma la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessario.

6.    Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venire meno dei requisiti d'idoneità morale dovrà darne comunicazione alla C.C.I.A.A. presso la quale è istituito il ruolo provinciale dei conducenti.

Art. 7 - Requisiti per il rilascio della licenza

Chi intende ottenere la licenza comunale per l'esercizio del servizio taxi deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)    idoneità morale;
b) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
c)    iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A.;
d)    proprietà o disponibilità in leasing del veicolo;
e)    cittadinanza italiana ovvero di un Paese dell'Unione Europea ovvero di altro Paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio;
f)    residenza ovvero domicilio in un comune compreso nel territorio della Regione;
g)    documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti secondo le modalità del successivo art. 11 nel caso di nuova concessione.

Art. 8 - Condizioni per l'esercizio della licenza in forma singola o associata

1.    I titolari che vogliono esercitare in forma singola devono essere iscritti, nella qualità di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

2.    I titolari di licenza che vogliono esercitare il servizio in forma associata possono:
a)    associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà
collettiva, ovvero cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
b)    associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

3. E' consentito conferire la licenza agli organismi collettivi di cui sopra, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento, al predetto organismo collettivo, dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata.

4.    Ai fini di cui al comma precedente è necessaria la seguente documentazione:
a)    copia autenticata dell'atto con il quale viene conferita la licenza;
b)    certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce, per la durata del conferimento, il requisito dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 443/85.

5.    L'ufficio comunale competente, dopo aver verificato la documentazione presentata, annota sulla licenza la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

6.    Il titolare è tenuto a comunicare all'ufficio comunale, per la successiva annotazione, il verificarsi del caso di recesso, decadenza od esclusione dall'organismo cui è stata conferita la licenza.
Nel caso di recesso, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non dopo un anno dal recesso.

Art. 9 - Sostituzione alla guida

1.    I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti per il titolare:
a)    per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b)    per chiamata alle armi;
c)    per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
d)    per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e)    nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2.    In caso di decesso del titolare della licenza, gli eredi minori, subentrati secondo la procedura di cui al successivo art. 12, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento dell'età prevista dal Codice della Strada per la guida delle autovetture in servizio di taxi.

3.    Il Comune, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, autorizza il titolare a farsi sostituire nella guida con specifico provvedimento.

4.    La sostituzione alla guida si svolge sotto la solidale responsabilità del titolare della licenza e del sostituto, per quanto attiene alla regolarità e sicurezza del servizio e rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

5.    Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato:
a)    con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari;
b)    con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

6.    I titolari di licenza possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, qualificati tali ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, semprechè iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti.
Questa eventualità viene comunicata al Comune affinchè, preso atto della costituzione dell'impresa familiare, proceda all'annotazione sulla licenza.

Art. 10 - Cause di impedimento al rilascio della licenza

1.    Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per l'esercizio del servizio taxi:
a)    l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente licenza, da parte del Comune, nei quattro anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità;
b)    l'aver trasferito licenza del Comune nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità;
c)    non essere in possesso del requisito di idoneità morale.

2.    Il requisito di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
a)    hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b)    hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
c)    hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
d)    risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni;
e)    risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.    Il requisito dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantochè non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

Art. 11 - Assegnazione di nuove licenze

1.    Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio taxi ai sensi dell'art. 3.

2.    Le licenze per l'esercizio del servizio taxi vengono assegnate attraverso pubblico concorso, bandito con specifica deliberazione della Giunta Comunale, aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 e nei cui confronti non ricorrano le cause di impedimento di cui all'art. 10.

3.    Il bando di concorso dovrà contenere:
a)    numero delle licenze da assegnare;
b)    elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
c)    indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
f)    indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nei precedenti art. 7 e art. 10.

4.    Per l'individuazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione e dei criteri concernenti valutazione degli stessi, viene sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 4.

5.    Costituisce titolo preferenziale avere esercitato il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida o di familiare del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.

6.    La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità devono essere coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.

Art. 12 - Trasferimento delle licenze

1.    La licenza per l'esercizio del servizio taxi è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso del Comune, a soggetto dallo stesso designato purchè in possesso dei prescritti requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
a)    sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
b)    abbia raggiunto il sessantesimo anno di età ;
c)    sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

2.    L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma, lettera c), deve essere fornita dal titolare o acquisita d'ufficio, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti.
Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, la riconsegna dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di protocollo di arrivo del suddetto certificato. Il trasferimento della titolarità della licenza dovrà essere richiesto entro un anno dal verificarsi dell'evento.

3.    In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita, nell'ordine, ad uno dei seguenti eredi, che sia in possesso dei requisiti prescritti:
a)    coniuge superstite;
b)    parenti entro il 3° grado;    
c)    affini entro il 2° grado.
In caso di pluralità di eredi indicati alle lettere b) e c), la licenza, fatta salva la volontà testamentaria, può essere trasferita ad uno di loro, previo assenso dei rimanenti aventi pari titolo, oppure può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune, ad altro soggetto, designato concordemente dagli eredi di cui sopra, purchè in possesso dei requisiti prescritti. Se il trasferimento non riesce a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è dichiarata decaduta e, eventualmente, messa a concorso.

4.    Ove subentri nella licenza un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare della licenza; entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, la licenza non potrà più essere trasferita ad altro soggetto, ma dovrà essere restituita al Comune.

5.    Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

6.    In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza della licenza, l'eventuale procedimento di trasferimento della licenza deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 13 - Domanda per il subentro nella titolarità della licenza

1.    Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio taxi, ai sensi del precedente art. 12, deve presentare domanda entro i termini previsti, in carta da bollo diretta al Sindaco, al competente ufficio comunale.

2.    Nella domanda dovrà indicare:
-    luogo e data di nascita;
-    residenza;
-    cittadinanza;
-    codice fiscale.

3.    Dovrà inoltre dichiarare, sotto la sua personale responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per chi si rende responsabile di mendaci dichiarazioni:
a)    di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo che intende adibire al servizio;
b)    di non avere trasferito licenza del Comune nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità;
c)    di essere in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 7;
d)    di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca della licenza, da parte del Comune nei quattro anni antecedenti la pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità ;
e)    di non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio taxi ovvero di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

4.    Alla domanda dovrà allegare richiesta di trasferimento sottoscritta dal titolare della licenza.

5.    Qualora il richiedente sia uno degli eredi avente titolo al trasferimento della licenza, già intestata a titolare deceduto, ai sensi dell'art. 12 comma 3, dovrà indicare, sulla domanda, il rapporto o il vincolo che lo univa al deceduto, e dichiarare, inoltre, che non esistono altre persone aventi pari titolo; in caso contrario dovrà allegare dichiarazione di assenso sottoscritta dalla o dalle persone aventi pari titolo.

6.    La licenza, rilasciata sulla base delle informazioni risultanti dai commi precedenti, non abilita però immediatamente all'esercizio correlato alla stessa se non dopo l'avvenuta annotazione dell'immatricolazione del veicolo da parte della M.C.T.C. e del parere favorevole espresso dagli organi di vigilanza sulla ammissione al servizio dell'autovettura.

7.    Dell'avvenuto rilascio della licenza dovrà essere informata la Provincia ai fini della tenuta dell'anagrafe provinciale.

8.    Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio della licenza il titolare dovrà esibire i seguenti documenti:
a)    certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
b)    estremi di avvenuta immatricolazione del veicolo da parte della M.C.T.C.;
c)    copia polizza assicurativa R.C. relativa all'autovettura immatricolata.

9.    E' facoltà dell'amministrazione comunale richiedere la presentazione di certificati e documenti attestanti il possesso dei requisiti e qualità oggetto delle dichiarazioni di cui sopra.

10    Il Comune provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito di idoneità morale.

Art. 14 - Inizio del servizio

1.    Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data del rilascio della licenza.

2.    Qualora il richiedente, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza valido motivo, il comune dispone la decadenza della licenza.

3.    Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.

4.    La licenza deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del sostituto, nel caso di sostituzione alla guida ai sensi dell'art. 9, nonchè quello dell'eventuale collaboratore familiare, adibito alla guida dell'autovettura.

5.    La licenza dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonchè per la durata del periodo di sospensione della stessa, a seguito di sanzione disciplinare.

Art. 15 - Caratteristiche degli autoveicoli - verifica e revisione

1.    Le autovetture adibite al servito taxi, devono portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta “taxi”.

2.    Ogni autovettura deve essere munita di una targa, con la scritta in nero “servizio pubblico” e il numero d'ordine assegnato, del tipo stabilito dal Comune, che deve essere applicata sulla parte posteriore esterna del veicolo; all'interno deve essere esposto, in modo ben visibile agli utenti, un cartello indicante il numero d'ordine.

3.    Il colore delle autovetture deve essere uniforme ed è individuato con decreto del Ministro dei Trasporti. Su entrambe le portiere anteriori, immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, deve essere applicata una decalcomania raffigurante lo stemma della Città .

4.    Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte degli organi comunali di vigilanza per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche di cui ai precedenti commi.
Tale verifica non può implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.

5.    Ogniqualvolta gli organi comunali di vigilanza ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti, per i quali ottenne la carta di circolazione, dovranno informare l'ufficio comunale competente per il settore per la denuncia all'Ufficio della Motorizzazione Civile e darne altresi comunicazione alla Provincia.

6.    Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della licenza a norma dell'art. 31.

7.    Nell'autovettura in servizio è vietato fumare e il tassista è tenuto ad esporre l'apposito divieto.

Art. 16 - Sostituzione dell'autoveicolo

1.    Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività, previa verifica da parte degli organi comunali di vigilanza.

2.    A seguito della sostituzione, devono essere annotati sulla licenza i dati del nuovo veicolo, e deve esserne data comunicazione alla Provincia.

Art. 17 - Svolgimento del servizio

1.    Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata.

2.    Lo stazionamento avviene in luogo pubblico.

3.    Il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o dell'area metropolitana o dell'ambito territoriale dell'aeroporto “Città di Torino”, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.

4.    Nell'ambito del territorio comunale o comprensoriale, ove definito, la corsa è acquisita:
a)    nei luoghi di stazionamento già definiti, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 4, dal Comune o dai Comuni facenti parte del comprensorio;
b)    mediante sistemi di chiamata via radio, con attivazione del tassametro dal più vicino posto di sosta;
c)    al di fuori dei luoghi di stazionamento quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito; in tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.

5.    All'interno dell'area comunale o comprensoriale la prestazione del servizio è obbligatoria. L'accesso in strade private delimitate da cancelli, nonchè in androni, portoni e cortili può essere rifiutato in caso di evidente difficoltà o pericolosità, a causa di ristrettezza, pendenza o cattivo stato del fondo stradale.

6.    Negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, il Comune, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione nei suddetti ambiti e in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto persone, può consentire la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico alle autovetture in servizio di noleggio con conducente.
La sosta deve avvenire in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e comunque da loro chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

7.    E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni imposte da particolari esigenze di ordine pubblico o viabilità.

Art. 18 - Luoghi di stazionamento

1.    Il Comune, sentita la competente Commissione consultiva, determina i luoghi della città dove le autovetture debbono stazionare in attesa della richiesta del servizio ed il numero delle autovetture in sosta per ogni stazionamento.

2.    Ogni luogo di stazionamento è indicato da apposita segnalazione orizzontale e verticale e dotato di idonei sistemi di sicurezza e degli strumenti necessari allo svolgimento del servizio

3.    La scelta dei posteggi nei luoghi a ciò destinati è libera ai titolari di licenza, nei limiti dei posti disponibili in ciascuno dei luoghi stessi.

4.    Qualora ricorrano speciali esigenze di ordine pubblico o di viabilità , gli incaricati della sorveglianza del servizio possono far spostare temporaneamente in altra posizione limitrofa ciascuna autovettura oppure limitare il numero delle auto sostanti o vietare del tutto la sosta in una o più stazioni e disporre che un certo numero sia presente in qualsiasi ora in un determinato luogo.

Art. 19 - Stazionamento delle autovetture

In ogni stazione le autovetture devono prendere posto l'una dopo l'altra, secondo l'ordine di arrivo, e devono avanzare a misura che quelle precedenti lascino disponibile il posto, rimanendo cos? stabilito anche l'ordine di successione.

Art. 20 - Stazionamento presso luoghi di spettacolo

1.    Le autovetture in servizio taxi possono approssimarsi ai teatri e ad altri luoghi di spettacolo, riunioni o pubblico divertimento un'ora prima della fine degli spettacoli, riunioni, ecc..

2.    In tali casi, le autovetture devono collocarsi nel posto indicato dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell'Ordine, secondo l'ordine di arrivo, ed attenersi alle disposizioni da questi impartite.

Art. 21 - Turni di servizio

1.    I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dal Comune sentita la Commissione consultiva.

2.    I turni di lavoro dovranno essere strutturati in modo da garantire il servizio per 24 ore, salvo casi specifici e motivati di deroga che dovranno essere autorizzati dal Comune; i suddetti turni di lavoro non potranno essere comunque superiori a 12 ore e dovranno avere una pausa di riposo tra un turno e l'altro di almeno 6 ore; il turno orario del giorno precedente dovrà essere conservato nel doppio porta-orario; il servizio sia diurno che notturno deve essere espletato senza interruzione dallo stesso conducente che lo ha iniziato, tranne nel caso di collaborazione familiare.

3.    Le autovetture dovranno recare ben visibili mediante un apposito strumento o mezzo indicativo stabilito, l'apposito contrassegno indicante il turno di servizio ed il turno festivo settimanale.

4.    I titolari di licenza possono usufruire di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi annui.

Art. 22 - Autovetture fuori servizio o fuori turno

1.    Quando le autovetture non sono in servizio non possono effettuare alcuna prestazione; a tal fine, le autovetture devono essere dotate di apposito segnale individuato dal Comune.

2.     Le autovetture sono considerate fuori turno quando:
a)    sia scaduto il termine del turno di servizio;
b)    avvengano guasti all'autoveicolo o il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
c)    vengano ritirate durante il servizio le licenze comunali di esercizio.

3.    Le corse acquisite durante il turno di servizio possono essere protratte anche fuori turno, purchè al momento di un eventuale controllo, dalla cifra segnata sul tassametro si possa desumere che l'inizio della corsa sia avvenuto durante l'orario di turno di servizio.

Art. 23 - Tariffe

1.    Il servizio taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dal Comune.

2.    Le tariffe sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale e possono essere applicate soltanto dopo l'approvazione della Provincia.
Il Comune può prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 4.

3.    La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra-urbano.
La tariffa chilometrica extra-urbana si applica esclusivamente quando la corsa ha termine oltre i limiti urbani.

4.    Il tariffario scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, e vidimato dal competente ufficio comunale, deve essere esposto all'interno delle autovetture in modo ben visibile agli utenti.

Art. 24 - Tassametro e contachilometri

1.    Ogni autovettura deve essere munita di tassametro omologato, collocato in posizione tale da garantire all'utente la massima visibilità delle registrazioni, dalla cui lettura è deducibile il corrispettivo da pagare.

2.    L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3.    Il dispositivo può prevedere, oltre alla tariffa base, una o più posizioni per eventuali tariffe complementari, delle quali saranno attivabili solamente quelle autorizzate ai sensi dell'art. 23. La sequenza delle operazioni delle differenti tariffe dovrà essere sempre progressiva in senso crescente ed il ritorno ad una tariffa inferiore non dovrà essere possibile se non previo azzeramento di ogni cifra precedentemente registrata.

4.    La presenza dei dispositivi atti a bloccare il funzionamento dello strumento, con o senza visualizzazione della somma registrata, è subordinata alla condizione che la ripresa del funzionamento possa avvenire solamente previo azzeramento della somma stessa.

5.    Il tassametro deve essere collaudato ed approvato dal competente ufficio di Polizia Municipale che, controllatane la rispondenza ai prescritti requisiti e la regolarità di funzionamento, provvede alla piombatura.

6.    In caso si dovesse provvedere alla spiombatura del tassametro per riparazioni allo strumento o ad altri organi dell'autovettura o in caso di rottura del sigillo, il conducente è tenuto a darne comunicazione, anche telefonica, all'ufficio comunale competente per il settore e a sospendere il servizio fino al nuovo collaudo, con conseguente ripiombatura.

7.    In caso di guasto al tassametro, il conducente deve sospendere immediatamente il servizio ponendo i segnali d'uso di “fuori servizio”.

8.    Qualora il guasto avvenga mentre l'autoveicolo è in servizio, il conducente deve condurre a destinazione il passeggero riscuotendo il prezzo della corsa in base al percorso chilometrico effettuato.

9.    I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.

10.     I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

Art. 25 - Prezzo del servizio e diritto al pagamento

1.    Il prezzo del servizio è quello che risulta dal tassametro e dalla tariffa.

2.    Se il tassametro non è stato erroneamente messo in funzione, il tassista è tenuto a richiedere esclusivamente il diritto fisso di chiamata, salvo altro accordo con l'utente.

3.    Se la corsa deve essere necessariamente interrotta per cause non imputabili al conducente, questi, potrà esigere soltanto il prezzo segnato dal tassametro al momento della fermata.

4.    Quando il passeggero, nel luogo di arrivo, intende disporre ulteriormente del taxi, il conducente è tenuto a mantenere il tassametro inserito. Se il passeggero desidera abbandonare temporaneamente la vettura, mantenendola a propria disposizione, il conducente ha diritto ad esigere la quota segnata dal tassametro ed a concordare inoltre il deposito di una somma calcolata sulla base del tempo di sosta per la tariffa oraria. L'utente deve essere informato della disposizione di cui al presente comma al momento della richiesta di attesa.

Art. 26 - Comportamento del tassista durante il servizio: obblighi e divieti

1.    Nell'esercizio della propria attività il tassista, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente regolamento, ha l'obbligo di:
a)    seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
b)    rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dall'Autorità comunale;
c)    anche nel caso di fuori turno, accettare servizi richiesti, per motivi di ordine pubblico, dagli agenti di Polizia Municipale e da altri agenti della Forza Pubblica;
d)    effettuare, anche nel caso di fuori servizio, il trasporto di persone ferite o colte da malore sulla pubblica via; eccettuati i casi manifesti o dichiarati di malattia o situazione pericolosa, o contagiosa o di ubriachezza manifesta o alterazione da sostanze psicotrope, per i quali è tenuto comunque ad avvertire il servizio di pronto soccorso o altre istituzioni competenti;
e)    prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
f)    presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
g)    predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
h)    consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dal cliente all'interno del veicolo;
i)    rilasciare al cliente la ricevuta o fattura, se richieste, attestanti il prezzo pagato per il trasporto;
j)    attrezzare l'autovettura per soddisfare le richieste dell'utente anche in caso di neve;
k)    comunicare al competente ufficio comunale le variazioni di indirizzo e numero telefonico;
l)    durante le soste sul luogo di stazionamento stare al posto di guida o nelle immediate vicinanze dell'autovettura, in condizione di partire alla richiesta di servizio. Eventuali motivate assenze dovranno essere contenute in un limite massimo di 30 minuti e segnalate con cartellino indicante la situazione di temporaneamente fuori servizio e con disco orario. A tal fine è permessa a titolo gratuito la sosta in tutte le zone consentite;
m)    trasportare gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
n)    informare l'ufficio competente entro il giorno successivo la data di inizio della sospensione del servizio, mediante comunicazione scritta o telefonica, fatto salvo successiva comunicazione scritta,
ndicando il motivo e la durata.

2.    I servizi non rifiutabili e i danni da loro eventualmente derivati alle autovetture, in caso di insolvenza di privati, saranno pagati dal Comune.

3.    Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
a)    far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, tranne i casi di apprendistato a seguito di trasferimento della licenza previa autorizzazione del Comune;
b)    portare animali propri in vettura;
c)    interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
d)    rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo, salvo i casi che possono compromettere la sicurezza o l'igiene;
e)    rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
f)    effettuare servizi con il tassametro non inserito;
g)    negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo di posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
h)    lasciare l'autovettura sul luogo di stazionamento al di fuori dell'orario di lavoro;
i)    fumare o mangiare durante la corsa;
j)    tenere in funzione, durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonici o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;
k)    chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvo la rivalsa nei confronti delle persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
l)    consumare i pasti durante il posteggio all'interno del veicolo.

Art. 27- Comportamento degli utenti

1.    Agli utenti del servizio di taxi è fatto divieto di:
a)    scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone superiore a quanto stabilito dalla carta di circolazione;
b)    gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c)    pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
d)    pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
e)    pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;
f)    aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
g)    insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
h)    compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
i)    fumare durante la corsa.
Tali divieti vanno elencati nell'apposita tabella, che deve essere esposta nell'autovettura in modo da essere ben visibile agli utenti.

2.    Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Art. 28 - Reclami

1.    Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale; l'indirizzo ed il numero di telefono dell'ufficio comunale cui indirizzare i reclami dovrà essere inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.

Art. 29 - Sanzioni

1.    Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 86, commi 2 e 3; del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le sanzioni previste dall'art. 6, comma 2 della L.R. 23 febbraio 1995, n. 24, le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
a)    con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni; l'applicazione delle sanzioni di cui al presente punto segue le procedure di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
b)    con le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della licenza.

2.    L'applicazione delle sanzioni di cui al precedente punto b) deve essere preceduta da avvio di procedimento con contestazione all'interessato, mediante notifica, entro dieci giorni dal ricevimento della segnalazione. L'interessato, entro 20 giorni dalla notifica ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di essere sentito, l'istruttoria viene conclusa dal responsabile del procedimento. Questi, valutata la documentazione e ascoltato l'interessato che ne abbia fatto richiesta, e sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 4; assume con apposito atto le conseguenti determinazioni:
-    applicazione delle relative sanzioni se il fatto è fondato e provato;
-    archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doversi applicare le sanzioni amministrative accessorie.
Nel caso in cui sia in corso un procedimento penale per reati commessi nell'esercizio della professione dal titolare della licenza o dai suoi legittimi sostituti, il responsabile del procedimento si deve astenere da qualunque decisione in merito fino alla conclusione del procedimento penale.

3.    Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 600.000, per le seguenti violazioni:
a)    violazione dell'art. 14 comma 4, per mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del sostituto alla guida o del collaboratore familiare;
b)    violazione dell'art. 15, per mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture;
c)    mancato rispetto degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 26;
d)    mancata segnalazione di guasti di tassametro e di contachilometri, così come previsto dall'art. 24;
e)    mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono dell'Ufficio cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 28;
f)    violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 9;
g)    violazione dell'art. 17, per prelevamento dell'utente o inizio del servizio al di fuori dell'area comunale o comprensoriale;
h)    prestazione del servizio con il tassametro non in conformità con quanto previsto dall'art. 240 con il dispositivo di segnalazione di tariffa complementare non funzionante o con il tassametro spiombato;
i)    violazione dell'art. 21, relativo al mancato rispetto dei turni di servizio;
jj)    violazione dell'art. 17 relativo alle modalità di acquisizione della corsa;
k)    inosservanza delle norme in materia di tariffe di cui all'art. 25.

4.    La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni tenuto conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

5.    Il mancato rispetto del divieto di fumare è sanzionato ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 30 - Sospensione della licenza

1.    La licenza è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
a)    violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come individuate all'art. 35 e successive disposizioni;
b)    violazione dell'art. 17 comma 5, per mancata prestazione del servizio;
c)    violazione di norme anche di diversa natura, per la terza volta nell'arco dell'anno, per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 29, lettere da a) a k);
d)    inosservanza delle tariffe, accertata per la seconda volta nell'arco di due anni.

2.    Il Comune dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3.    La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 31 - Revoca della licenza

1.    Il Comune dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
a)    per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3;
b)    quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 7;
c)    per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previsto all'art. 12;
d)    a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 30;
e)    per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
f)    per non avere messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 15 comma 6;
g)    inosservanza delle tariffe, accertata per la terza volta nell'arco di tre anni;
h)    accertati servizi abusivi di linea, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 1.

2.    Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

Art. 32 - Decadenza della licenza

1.    La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con l'obbligo del Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:
a)    per non avere comprovato, nel termine di cui all'art. 13 comma 8, del presente regolamento, il possesso dei requisiti nel medesimo articolo prescritti;
b)    per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art. 14 comma 1;
c)    per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
d)    per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 12 comma 3.

2.    Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

Art. 33 - Veicoli di scorta

1.    Nell'ambito organizzativo del servizio taxi, il Comune può definire, con pianta organica distinta, in soprannumero rispetto all'organico, il numero delle licenze da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo.

2.    Il Comune stabilirà, contemporaneamente le condizioni per la loro assegnazione ed i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

3.    Il veicolo fermo per motivi tecnici, potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio di taxi.

4.    Le vetture devono essere di proprietà o in disponibilità agli organismi previsti dall'art. 8 comma 2 del presente regolamento.

5.    Tali autovetture, chiamate di scorta ed identificabili con specifico numero, saranno abbinate a licenze non cedibili a terzi, rilasciate esclusivamente agli organismi di cui al precedente comma 4 operanti nel territorio del Comune.

Art. 34 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1.    Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.

2.    Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista, o consorzio o cooperative di tassisti.


Art. 35 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1.    Il servizio taxi è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap; la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.
2.    Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti disabili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei disabili è effettuato gratuitamente. Qualora il soggetto disabile utilizzi un buono taxi gli eventuali accompagnatori verranno trasportati senza ulteriore spesa dall'inizio alla fine della corsa.

3.    Qualora il disabile non fosse presente all'indirizzo indicato al momento della richiesta del servizio, il tassista dovrà provvedere a suonare il campanello di casa del nominativo del disabile, segnalando allo stesso l'arrivo dell'autovettura e che l'attesa sarà al massimo di cinque minuti.

4.    Il titolare della licenza può adibire al servizio esclusivamente il veicolo di cui all'art. 54 lett. a) del D.Lvo 285/92; però se il numero di veicoli attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità risulta insufficiente a coprire le richieste di servizio, il Comune si riserva di indicare, con successivo separato provvedimento, un congruo numero di licenze esistenti che dovranno essere necessariamente dotate di veicoli attrezzati e contestualmente dettare ulteriori specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

Art. 36 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali

Le deliberazioni comunali, relative alla modifica del presente regolamento, alla determinazione del numero di licenze e all'approvazione delle tariffe, emanate in relazione al presente, non sono applicabili se non sono sottoposte alla preventiva approvazione della Provincia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1, e della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24.

Art. 37- Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio, oltre alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 2, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento. Sono fatte salve le determinazioni della Provincia di Torino rispetto all'area metropolitana torinese e rispetto all'ambito territoriale dell'aeroporto “Città di Torino” ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24.