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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 OTTOBRE 1999

(proposta dalla G.C. 13 luglio 1999)

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONCESSIONE DI GESTIONE. PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA DEL MUTUO DI LIRE 100.000.000 DA CONTRARSI TRA LA “SOCIETA' INCREMENTO SPORTIVO” E LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO NEL PARCO MICHELOTTI.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini,
    di concerto con l'Assessore Passoni.

    Con deliberazione n. 4 del Consiglio Comunale del 19 gennaio 1998 (mecc. 9709213/10) è stata approvata la concessione in gestione dell'impianto sportivo di proprietà municipale sito nel parco Michelotti alla “Società Incremento Sportivo” ed in data 19 marzo 1998 è stata stipulata apposita convenzione per regolare i rapporti tra le parti.
    La Società sportiva, con nota in data 25 marzo 1999, ha richiesto il rilascio della garanzia fideiussoria della Città sul contraendo mutuo con la Banca Commerciale Italiana S.p.A. per il finanziamento di un progetto per la realizzazione di alcuni interventi strutturali sul fabbricato adibito a sede sociale, comportante una spesa di Lire 100.000.000.
    Il rilascio delle fideiussioni a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o ristrutturazione di opere a fini sportivi è regolato dall'art. 49, comma 2 bis, del D.Lgs. 77/95 e successive modifiche, che prevede l'esistenza delle seguenti condizioni:
-    progetto approvato dall'ente locale e stipula di convenzione che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
-    acquisizione della struttura al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
-    convenzione che regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinunzia alla realizzazione o alla ristrutturazione dell'opera.
    Poiché il Settore Tecnico Edilizia Sportiva ha attestato la congruità dell'importo preventivato per le opere (nota del 20 aprile 1999 prot. 906) e dagli art. 2 e 4 della Convenzione risulta che la Società si impegna a mettere a disposizione della Circoscrizione n. 8 l'impianto in oggetto, che le eventuali nuove strutture si intendono acquisite in proprietà del Comune e che il Comune potrà revocare la concessione nel caso in cui le opere non siano iniziate ed ultimate nei termini stabiliti, si ritengono soddisfatte le condizioni previste dalla legge.
    L'istituto mutuante ha presentato una bozza del contratto di mutuo dal quale emergono le seguenti condizioni:
-    saggio d'interesse:    nominale annuo - variabile semestralmente - pari al tasso EURIBOR a 6 mesi rilevato per valuta il giorno di decorrenza del periodo di maturazione degli interessi, maggiorato dello spread di 1 punto percentuale annuo;
-    durata:            5 anni;
-    ammortamento:        60 rate mensili posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a decorrere dal mese successivo alla data di erogazione;
-    garanzie:            fideiussione del Comune di Torino.
    Considerato che, ai sensi del citato art. 49, comma 3, gli interessi annuali delle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. 77/95 e che tali interessi aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti non comportano iscrizioni a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite di legge.
    Considerato altresì che la fideiussione non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato principale, talché il relativo importo non può essere iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le passività dello Stato Patrimoniale.
    Vista altresì la bozza dello stipulando contratto di mutuo, del capitolato delle condizioni generali dei contratti di finanziamento a medio e lungo termine e del testo della fideiussione, si ritiene possibile concedere la fideiussione richiesta.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, ai sensi dell'art. 49 comma 2 bis del D.Lgs. 77/95, il rilascio della fideiussione solidale da parte del Comune di Torino a favore della Banca Commerciale Italiana S.p.A., a garanzia del mutuo di Lire 100.000.000 da perfezionare tra la “Società Incremento Sportivo” e la Banca stessa per il finanziamento delle opere di ristrutturazione dell'impianto sportivo sito nel parco Michelotti;
2)    di garantire il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo che matureranno dal mese successivo alla data di erogazione;
3)    di prendere atto del piano di rimborso del capitale, allegato al presente provvedimento (all. 1 - n. );
4)    di approvare il contenuto dell'atto di fideiussione specifica allegato al presente provvedimento, unitamente alla bozza del contratto di mutuo ed al capitolato delle condizioni generali dei contratti di finanziamento a medio e lungo termine (all . 2 e 3 - nn. );
5)    di iscrivere la fideiussione nelle passività dello Stato Patrimoniale della Città, con decorrenza dall'anno 1999;
6)    di dare mandato al Direttore Finanziario dott. Domenico Pizzala od in sua vece al Dirigente Finanza e Fiscale dott. Filippo Dentamaro, ai sensi dell'art. 19 punto 3 del Regolamento per i contratti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 15 marzo 1999:
    a)    a perfezione l'operazione di fideiussione in nome e per conto del Comune mediante la stipula del relativo contratto, nella forma in uso presso la Società mutuante;
    b)    a rilasciare nel contrato di mutuo ogni opportuna dichiarazione in conformità dei contenuti indicati nelle premesse della presente deliberazione;
    c)    ad apportare le variazioni e le integrazioni che conseguissero a modifiche di disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali nonché a concordare le eventuali altre modificazioni che si rendessero utili od opportune, nel rispetto delle condizioni di cui alla presente deliberazione;
7)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3°comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
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