Servizio Centrale Risorse Finanziarie

99 05487/24

AA

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 OTTOBRE 1999

(proposta dalla G.C. 16 luglio 1999)

OGGETTO: IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN TORINO - CORSO M. D'AZEGLIO 17 IN CONCESSIONE DI GESTIONE. PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA DEL MUTUO DI LIRE 2.000.000.000 (EURO 1.032.913,80) DA CONTRARSI TRA LA FONDAZIONE TEATRO NUOVO PER LA DANZA E LA BANCA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini,
    di concerto con l'Assessore Passoni.

    Con deliberazione n. 5074 della Giunta Comunale del 25 settembre 1996 (mecc. 9606157/08), è stata approvata la concessione in gestione dell'immobile di proprietà municipale sito in Torino - corso M. d'Azeglio 17 per un periodo di venticinque anni ed in data 24 luglio 1998 è stata approvata apposita convenzione per regolare i rapporti tra le parti.
    La Fondazione Teatro Nuovo per la Danza, con nota in data 21 maggio 1999, ha richiesto il rilascio della garanzia fideiussoria della Città per Lire 2.000.000.000 sul contraendo mutuo con la Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.A. per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza del complesso del Teatro Nuovo, sito in corso M. d'Azeglio 17, comprendente 3 sale polivalenti ad uso teatro-cinema-congressi-riunioni al piano terreno, sia la struttura delle attività di danza al 1° piano.
    Il rilascio delle fideiussioni a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o ristrutturazione di opere a fini culturali è regolato dall'art. 49, comma 2 bis, del D.Lgs. 77/95 e successive modifiche, che prevede l'esistenza delle seguenti condizioni:
-    progetto sottoposto a verifica dell'Ufficio Tecnico e stipula di convenzione che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
-    acquisizione della struttura al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
-    convenzione che regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia alla realizzazione o alla ristrutturazione dell'opera.
    Poiché, ai sensi dell'art. 8 della concessione, il Settore Tecnico I Fabbricati Municipali ha attestato la congruità del'importo preventivato per le opere e la Fondazione Teatro Nuovo, come risulta dall'art. 4 del Disciplinare, si impegna a mettere a disposizione della Città sale e locali a titolo gratuito, mentre le eventuali nuove strutture si intendono acquisite in proprietà del Comune che potrà revocare la concessione nel caso in cui le opere non siano iniziate ed ultimate nei termini stabiliti, si ritengono soddisfatte le condizioni previste dalla legge.
    L'Istituto mutuante ha presentato una bozza del contratto di mutuo dal quale emergono le seguenti condizioni:
-    saggio di interesse:    nominale annuo variabile semestralmente pari al tasso EURIBOR a 6 mesi arrotondato allo 0,05 superiore e maggiorato dello spread di 0,80 punti percentuali;
-    durata:            10 anni;
-    ammortamento:        20 rate semestrali di quote capitali costanti posticipate, di Lire 100.000.000 a decorrere dal mese successivo alla data di erogazione, oltre agli interessi;
-    garanzie:            fideiussione del Comune di Torino.
    Considerato che, ai sensi del citato art. 49, comma 3, gli interessi annuali delle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. 77/95 e che tali interessi aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti non comportano iscrizioni a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite di legge.
    Considerato altresì che la fideiussione non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato principale, talché il relativo importo non può essere iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le passività dello Stato Patrimoniale.
    Vista la bozza dello stipulando contratto di mutuo.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, ai sensi dell'art. 49 comma 2 bis del D.Lgs. 77/95, il rilascio della fideiussione solidale da parte del Comune di Torino a favore della Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.A. a garanzia del mutuo da contrarsi per un importo di Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) tra la Fondazione Teatro Nuovo per la Danza e la Banca stessa per il finanziamento delle opere di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza del complesso del Teatro Nuovo;
2)    di garantire il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo che matureranno dal mese successivo alla data di erogazione;
3)    di prendere atto del piano di rimborso del capitale allegato al presente provvedimento (all. 1 - n. );
4)    di estendere la garanzia agli altri eventuali oneri e penalità indicati nella bozza del contratto di mutuo allegata (all. 2 - n. );
5)    di iscrivere la fideiussione nelle passività dello Stato Patrimoniale della Città, con decorrenza dall'anno 1999;
6)    di dare mandato al Direttore Finanziario dott. Domenico Pizzala od in sua vece al Dirigente Finanza e Fiscale dott. Filippo Dentamaro, ai sensi dell'art. 19 punto 3 del Regolamento per i contratti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 15 marzo 1999:
    a)    a perfezionare l'operazione di fideiussione in nome e per conto del Comune mediante la stipula del relativo contratto;
    b)    a rilasciare nel contratto di mutuo ogni opportuna dichiarazione in conformità dei contenuti indicati nelle premesse della presente deliberazione;
    c)    ad apportare le variazioni e le integrazioni che conseguissero a modifiche di disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali nonché a concordare le eventuali altre modificazioni che si rendessero utili od opportune, nel rispetto delle condizioni di cui alla presente deliberazione;
7)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3°comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
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