Divisione Economia e Sviluppo

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Settore Mercati all'Ingrosso
SS

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 GIUGNO 1999

(proposta dalla G.C. 1° giugno 1999)

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - VARIAZIONE ALL'ART. 25 - COMMA 5.

    Proposta dell'Assessore Alfieri.

    L'esercizio del commercio all'ingrosso nel Civico Mercato Ortofrutticolo e il funzionamento dello stabilimento medesimo sono disciplinati dalla Legge Regionale 30 ottobre 1979 n. 62, dal relativo Regolamento di esecuzione deliberato dal Consiglio Regionale il 18 dicembre 1980 n. 35 - 6332 e, in quanto non in contrasto, dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 febbraio 1990, esecutiva dal 10 marzo 1990.
    Il Regolamento Comunale è composto da 44 articoli nonchè da due tabelle allegate allo stesso.
    L'art. 25 - comma 5 - del suddetto Regolamento Comunale prevede: “Il rilascio delle concessioni dei posteggi di vendita viene effettuato in base a modalità e criteri stabiliti dal Comune, sentita la Commissione di Mercato, che tengano conto dell'anzianità e della correttezza commerciale, della posizione fiscale, della quantità di merce introdotta in mercato e del fatturato, realizzato, nel Mercato e altrove, degli impianti, delle attrezzature e del numero dei dipendenti dei singoli richiedenti. I predetti criteri debbono essere resi noti almeno 60 giorni prima del termine utile per la presentazione delle domande.”.
    Ultimamente, per incrementare la loro potenzialità commerciale, le imprese hanno realizzato delle riforme strutturali, al fine di rendere moderna e competitiva la propria azienda, riducendo i costi di gestione ed aumentando il volume delle vendite.
    Pertanto, tenuto conto della natura del commercio esercitato, i parametri relativi all'anzianità, alla posizione fiscale, agli impianti, alle attrezzature e al numero dei dipendenti di cui al suddetto comma 5, non possono più essere ritenuti significativi dell'attività delle singole ditte.
    Per quanto sopra, appare opportuno modificare l'art. 25, comma 5, del Regolamento di Mercato, prevedendo che il rilascio delle concessioni dei posteggi di vendita venga effettuato in base a modalità e criteri stabiliti dal Comune, sentita la Commissione di Mercato, che tengano conto della correttezza commerciale, della quantità di merce commercializzata nel Mercato e del fatturato realizzato nel Mercato stesso, rendendo noti i predetti criteri almeno 60 giorni prima del termine utile per la presentazione delle domande e subordinando, in ogni caso, il rilascio della concessione al realizzo nel quinquennio precedente, dei minimi di attività commerciali previsti per il posteggio da assegnare.
    Considerato che la variazione al Regolamento concerne esclusivamente i criteri per esperire concorsi interni, si prescinde dalla richiesta di parere alla Circoscrizioni per ravvisata carenza d'interesse diretto circoscrizionale.
    La Commissione di Mercato, nella riunione del 25 novembre 1998, all'unanimità ha espresso in merito parere favorevole.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare la variazione all'art. 25, comma 5, del Regolamento Comunale per il Mercato Ortofrutticolo Ingrosso come segue:
“Il rilascio delle concessioni dei posteggi di vendita viene effettuato in base a modalità e criteri stabiliti dal Comune, sentita la Commissione di Mercato, che tengano conto della correttezza commerciale, della quantità di merce commercializzata in Mercato e del fatturato realizzato nel Mercato stesso e in ogni caso, le ditte concorrenti devono aver realizzato, nel quinquennio precedente, i minimi di attività commerciali previsti per il posteggio da assegnare.
I predetti criteri devono essere resi noti almeno 60 giorni prima del termine utile per la presentazione delle domande”.