Divisione Edilizia ed Urbanistica

99 03578/09

Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 MAGGIO 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale


OGGETTO: LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142 - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, IL COMUNE DI TORINO E L'AZIENDA OSPEDALIERA OIRM - S.ANNA, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO EDILIZIO FUNZIONALE ALLA CONNESSIONE DEI PLESSI OSPEDALIERI OIRM - S.ANNA.- RATIFICA - APPROVAZIONE.

    Proposta degli Assessori Corsico e Viano.
    
    L'intervento previsto nell'Accordo di Programma è finalizzato a realizzare una maggiore connessione, per mezzo di una cerniera di raccordo funzionale, tra le strutture dell'Ospedale Infantile Regina Margherita ed il complesso dell'Ospedale Ostetrico Ginecologico S. Anna.     Poiché la realizzazione del nuovo complesso edilizio - che permetterà l'inserimento di nuove funzioni medico-specialistiche, l'accorpamento di altre, la razionalizzazione dei collegamenti interni - interessa buona parte del sedime della via Zuretti per la quale si rendeva necessaria adottare una variazione urbanistica, oltre alla sdemanializzazione e acquisizione dell'area interessata da parte dell'Azienda Ospedaliera Materno Infantile S. ANNA - OIRM, il Commissario Straordinario dell'azienda stessa, ha richiesto con formale comunicazione alla Regione Piemonte di promuovere con il Comune di Torino, un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8.06.1990 n.- 142, per coordinare, nell'ambito delle reciproche funzioni istituzionali, l'iniziativa dell'Azienda Ospedaliera in oggetto.
    In seguito all'adesione alla richiesta avanzata dall'azienda, da parte degli Assessori alla Sanità e all'Urbanistica della Regione Piemonte, il Presidente della Giunta Regionale convocava un incontro con il Comune e l'Azienda Ospedaliera per verificare gli aspetti progettuali e urbanistici dell'iniziativa.
    Il gruppo di lavoro che venne costituito esaminava nel corso di successive riunioni gli interventi edilizi, gli aspetti patrimoniali e finanziari e la proposta di variazione urbanistica. In particolare venne valutata positivamente la chiusura del tratto della via Zuretti, tra la piazza Polonia e la via Baiardi, organizzando in modo più funzionale le corsie preferenziali di accesso al pronto soccorso e alle tre entrate principali dell'Azienda Ospedaliera Materno Infantile S. Anna - O.I.R.M.
    Con comunicazione del 15.12.1997, il Presidente della Giunta Regionale convocava in data 22.12.1997, i soggetti interessati alla Conferenza prevista dal 3° comma dell'art.27 della legge 142/ 90, al fine di verificare definitivamente la possibilità di addivenire alla conclusione del medesimo; i convenuti, nelle successive sedute dopo ampio dibattito in merito agli aspetti patrimoniali e finanziari dell'intervento e acquisiti i pareri dei Settori e degli Enti interessati, esprimevano il consenso unanime sull'iniziativa nonchè sulla compatibilità della previsione urbanistica relativa alla localizzazione dell'intervento proposta dall'azienda.
    Con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.52 del 31.12.1997, veniva data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241 e della legge regionale 25.07.1994 n. 27 artt. 12 e 13.
    L'accordo di programma è stato sottoscritto in data 21 aprile 1999 tra la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale on. Enzo GHIGO, il Comune di Torino dall'Assessore Franco CORSICO, all'uopo delegato dal Sindaco, e l'Azienda Ospedaliera dal Direttore generale, Dott. Gian Luigi BOVERI.     
    L'accordo di programma prevede, ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 27 della L.142 /90, che il progetto riguardante la realizzazione di un complesso edilizio funzionale alla connessione dei plessi ospedalieri, Infantile Regina Margherita e Ostetrico - Ginecologico S. Anna.,costituisca, all'atto dell'adozione del presente accordo di programma con Decreto del Presidente della Giunta Regionale , variazione allegato all'Accordo, nonchè prevede che il progetto medesimo, costituisca condizione sostitutiva al rilascio della concessione edilizia, a titolo gratuito ai sensi dell'art.9 lettera f) della legge 28.01.1997 n. 10 a favore dell'Azienda Ospedaliera Materno Infantile S.Anna - Oirm, soggetto attuatore.
    La variante urbanistica prevede:
a)    la soppressione del tratto di Via Zuretti, tra Via Baiardi e Piazza Polonia, e del tratto stradale di Piazza Polonia, tra Via Zuretti e Corso Spezia, come da indicazione planimetrica allegata alla documentazione urbanistica, annessa all'intervento, i cui sedimi, destinati attualmente alla viabilità e al verde pubblico, assumono la destinazione delle aree adiacenti, cioè a servizi pubblici “S” e più specificatamente ad aree per attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere “h”.
    Di conseguenza le aree interessate dalla variante sono assoggettate ai disposti del PianoRegolatore Generale afferenti alle aree normative S.
b)    l'assenso alla realizzazione del nuovo fabbricato alla distanza minima di mt.10 dall'esistente edificio a 9 piani prospettante la via Zuretti, in difformità dalla prescrizione dell'art. 41 del Regolamento Edilizio, in quanto i parametri edilizi del progetto, oggetto dell'accordo di programma e della relativa variante urbanistica, sono da intendersi prevalenti, ai sensi dell'art.34 delle norme del PRGC.
    Il progetto prevede la realizzazione di un complesso edilizio dove saranno allocati servizi e laboratori medico-specialistici, ambulatori, vari reparti di degenza e servizi generali per il pubblico e gli operatori.
    La delimitazione dell'area territoriale, oggetto della variazione urbanistica e a tutti gli effetti degli impegni del presente accordo, è pari a mq. 3450. Nelle more del procedimento amministrativo di sdemanializzazione e successiva acquisizione da parte dell'Azienda Ospedaliera al prezzo, valutato dal Settore Tecnico competente, di L. 1.180.000.000 pari a Euro 609.419,14, il Direttore Generale dell'Azienda è stato autorizzato (determinazione dirigenzale del Dirigente Settore Amministrazione e Patrimonio mecc. 9801339/08 approvata in data 24 febbraio 1998) a gestire l'operazione edilizia con esclusione di ogni onere a carico della Città.
    Il programma degli investimenti riferiti agli interventi edilizi previsti nell'ambito dello Accordo di programma, ammonta a Lit. 11.800.000.000 pari a Euro 6.094.191,41 per interventi edilizi e Lire 1.180.000.000 pari a Euro 609.419,14 per acquisizione dell'area, come sopra precisato, ed è finanziato complessivamente nel seguente modo:
- interventi finanziati con contributo pubblico ex art. 20 legge 67/88 L 9.310.000.000=
- 5% finanziamento regionale ex art.20 legge 67/88         L. 490.000.000=
- interventi autofinanziati da parte dell'Azienda Ospedaliera     L. 2.000.000.000=
- interventi autofinanziati da parte dell'Azienda per acquisizione area. L. 1.180.000.000=.
    Ritenuti condivisibili gli obiettivi del progetto, considerato l'interesse generale per un più efficiente servizio pubblico, nonchè i benefici ambientali (riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico) derivante dalla riorganizzazione viabile con sottrazione al pubblico transito della parte di via Zuretti interessata dall'intervento,
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE


    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
    Visto il P.R.G. della Città di Torino approvato con D.R. del 21 aprile 1995;
    Preso atto che la Circoscrizione n. 9, alla quale è stato richiesto il prescritto parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, non si è espressa nei termini;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1)     ratificare, ai sensi dell' art. 27 comma 5 della legge 142/90, l' accordo di programma (all. 1 - n. ) tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino e l'Azienda Ospedaliera O.I.R.M.-S. ANNA, finalizzato alla realizzazione di un complesso edilizio funzionale alla connessione dei complessi ospedalieri O.I.R.M. - S.ANNA, di corso Spezia n. 60;
2)    di prendere atto che l' accordo, adottato con decreto del Presidente della Regione Piemonte, determina le variazioni urbanistiche al P.R.G. e sostituisce la concessione edilizia per la realizzazione del complesso edilizio in oggetto;
3)    di prendere atto che, nelle more del procedimento amministrativo di sdemanializzazione e successivo trasferimento dell'area interessata all'Azienda Ospedaliera al prezzo, valutato dal Settore Tecnico competente, di L. 1.180.000.000 pari a Euro 609.419,14, il Direttore Generale dell'Azienda è stato autorizzato (determinazione dirigenziale del Dirigente Settore Amministrazione e Patrimonio mecc. 9801339/08 approvata in data 24 febbraio 1998) a gestire l'operazione edilizia prevista dall'Accordo di Programma, comprendente ogni attività inerente il procedimento edilizio presso gli Uffici Comunali e di altri Enti Pubblici con esclusione di ogni onere a carico della Città;
4)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.