Divisione Ambiente e Mobilità

99 03180/21

Settore Tutela Ambiente

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 31 MAGGIO 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ACCORDO TRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA' TEKSID PER LA CESSIONE DI AREE E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE IN REGIONE BASSE DI STURA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA RIFOMETAL AI SENSI DEL D.LVO 22/1997.

    Proposta dell'Assessore Vernetti,
    di concerto con gli Assessori Viano e Corsico.

    Il Piano Regolatore della Città di Torino, nell'ambito delle aree destinate a parco fluviale, ha individuato una specifica problematica e specifiche modalità di realizzazione per l'ambito P17, corrispondente alle Basse di Stura, in sponda destra della Stura tra il ponte di strada dell'Aeroporto e il ponte della superstrada di Caselle.
    Al fine di interrompere il processo di degrado in atto il PRG evidenzia la necessità di promuovere azioni di riqualificazione, bonifica e recupero ambientale.
    L'attuazione del parco fluviale è subordinata alla predisposizione di un piano esecutivo di recupero ambientale complessivo per l'intera area, che tenga conto delle seguenti condizioni:
-    le opere che si realizzano dovranno posizionarsi in condizioni di sicurezza dal rischio di esondazioni del Torrente Stura;
-    cessazione delle attività inquinanti;
-    bonifica delle aree inquinate.
    Nel progetto Torino Città d'Acque approvato dal Consiglio Comunale in data 7 febbraio 1994 particolare attenzione viene posta per l'area Basse di Stura.
    In particolare, essendo la zona connotata da anni di presenza industriale inquinante, si erano previsti interventi finalizzati al risanamento ed alla sistemazione del suolo, alla riqualificazione e al recupero a parco delle due sponde del torrente Stura.
    In seguito, considerata la rilevanza e la necessità di procedere con sollecitudine agli interventi di risanamento, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, su indicazione del Ministero per l'Ambiente, ha approvato un finanziamento a favore della Città di Torino di L. 20.000.000.000 per il progetto: “Interventi di bonifica dell'area Basse di Stura”, con deliberazione del 23 aprile 1997 n. 74/97 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 in data 1 settembre 1997.
    Al fine di utilizzare in modo più efficace tali finanziamenti è stato avviato un confronto con le proprietà delle aree maggiormente compromesse dal punto di vista ambientale, ossia con la società Teksid, con la società Acque Potabili e con la società Cimimontubi.
    Si è ritenuto opportuno procedere secondo lo schema degli accordi volontari fra ente pubblico e soggetti privati, più efficaci in casi similari rispetto alle procedure ordinatorie e di espropriazione, che sono spesso foriere di contenziosi in sede legale per l'oggettiva difficoltà di distinguere in modo chiaro e netto, trattandosi di discariche autorizzate, fra oneri di bonifica facenti capo per obbligo di legge ai proprietari ed interventi di riqualificazione ambientale ovviamente dipendenti dalle scelte di destinazione d'uso finale delle aree e quindi non formalmente imputabili ai proprietari.
    La soc. Teksid ha pertanto collaborato con la Città nell'attività di indagine sulla passività ambientale nelle aree di proprietà, sostenendo, a propria cura e spese, attività di ricerca e di progettazione degli interventi.
    Da parte sua, la Città, con deliberazione della Giunta Comunale del 28 aprile 1998, (mecc. 9803219/21) ha affidato l'incarico per la redazione del piano esecutivo di recupero ambientale previsto dal P.R.G. per coordinare gli interventi di risanamento ambientale.
    Nel corso dell'estate-autunno 1998 sono state portate a compimento altre attività di sondaggio e di ricerca al fine di acquisire un'esauriente caratterizzazione ambientale dell'intero ambito P17 Basse di Stura.
    Sulla base delle indagini svolte dalla Città e dai privati proprietari è stata predisposta l'analisi del rischio globale al fine di valutare in maniera oggettiva gli effettivi rischi presenti per l'uomo e l'ambiente nell'area Basse di Stura.
    L'analisi del rischio, consegnata alla Città in data 21 gennaio 1999, ha confermato la necessità di provvedere con sollecitudine ad interventi di messa in sicurezza della discarica Rifometal di proprietà della soc. Teksid, a causa della presenza di rifiuti con concentrazioni di alluminio, cromo, ammoniaca, nitriti, cloruri e fluoruri superiori ai limiti e conseguente contaminazione della falda superficiale.
    Il progetto presentato dalla soc. Teksid in data 23 luglio 1998 è stato pertanto sottoposto a parere di apposita conferenza di servizi, con la partecipazione della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, dell'Ente Parco del Po e dell'Arpa.
    Il progetto prevede la realizzazione di una barriera idraulica mediante diaframmi plastici con interposto telo in HDPE. I diaframmi saranno immorsati nel terreno impermeabile di base evidenziato dalla campagna di indagini geognostiche.
    Il progetto prevede, oltre la realizzazione della barriera idraulica, anche la copertura ed impermeabilizzazione superficiale dell'area, la realizzazione di due pozzi di monitoraggio della falda all'interno dell'area cinturata e una serie di opere accessorie per la corretta effettuazione dei lavori.
    Per quanto attiene l'area dell'ex stabilimento Rifometal, la soc. Teksid ha già avviato da tempo interventi per la rimozione delle coperture in eternit e sta procedendo alla demolizione delle preesistenti strutture industriali.
    La soc. Teksid ha inoltre compiuto, a propria cura e spese, indagini e sondaggi, per verificare la presenza di passività ambientali. Sulla base di tali indagini è stata predisposta, sempre a cura e spese della soc. Teksid, un'analisi del rischio specifica per l'area dello stabilimento, dalla quale è emersa l'esigenza di interventi puntuali di rimozione di sostanze inquinanti e il mantenimento di un'idonea copertura, che fino alla realizzazione del parco potrà essere l'attuale pavimentazione. La soc. Teksid ha predisposto il progetto di massima per tali interventi, che si è impegnata ad effettuare a propria cura e spese.
    Si è proceduto da parte del S.C. Patrimonio alla valutazione delle aree di proprietà Teksid, con riferimento ad un probabile valore di esproprio, determinato ai sensi della Legge 359/92, ed attribuendo quindi alle aree un valore unitario di L. 45.000 al mq..
    In sede di trattativa la soc. Teksid ha posto, tra le condizioni di definizione della presente vicenda, l'abbandono della lite n. 432/92 avviata dalla Città contro i sigg. Ginatta, Ghisolfi e Loccisano (i primi due dirigenti della consociata Rifometal, ed il terzo parimenti coinvolto nella vicenda penale che li vide imputati di una serie di reati ambientali nei luoghi in epigrafe) con riconoscimento totale delle spese.
    Tale lite fu intrapresa dalla Città a seguito di sentenza penale resa dalla Corte d'Appello di Torino il 23 febbraio 1991 n. 920 nella quale essa viene riconosciuta portatrice di interessi e diritti lesi connessi al degrado ambientale delle aree in oggetto.
    Questa Amministrazione intende addivenire ad una definizione globale dei complessi rapporti intercorrenti con la Società Teksid per le motivazioni sopra esposte che si ritengono prevalenti, per importanza ed utilità pubblica, rispetto alla prosecuzione della causa civile.
    Quest'ultima, infatti, sia per la complessità della determinazione del quantum (trattasi di stabilire il maggior costo di bonifica da affrontare per il risanamento del quid pluris riversato dagli imputati rispetto alla volumetria assentita) sia per la potenziale incapacità dei convenuti di rispondere con il loro solo patrimonio personale ad una eventuale sentenza di condanna definitiva, appare non idonea ad assicurare un completo e proficuo ristoro per la Città.
    I punti principali dell'accordo fra la Città di Torino e la soc. Teksid possono pertanto così riassumersi:
-    cessione gratuita alla Città delle aree ex stabilimento Rifometal e discarica Rifometal della superficie complessiva di mq. 96.034, con rinuncia ai diritti edificatori pertinenti (valore stimato dalla Città L. 5.333.580.000)
-    acquisizione a titolo gratuito da parte della Città del progetto di messa in sicurezza della discarica e delle indagini correlate (valore dichiarato dalla soc. Teksid L. 444.000.000)
-    svolgimento a cura della Città delle procedure di gara e di appalto
-    direzione dei lavori a carico della soc. Teksid (fino ad un massimo di L. 200.000.000)
-    realizzazione delle opere a spese della Città con l'utilizzo del finanziamento approvato dal CIPE (costo delle opere L. 6.115.000.000 secondo le previsioni del progetto)
-    realizzazione di interventi di messa in sicurezza dell'area stabilimento a cura e spese della soc. Teksid (costo delle analisi e dei progetti dichiarato dalla soc. Teksid L. 399.000.000; costo di massima stimato delle opere di messa in sicurezza L. 460.000.000 _ impegno Teksid fino a L. 690.000.000)
-    demolizione dei fabbricati industriali nell'area ex stabilimento a cura e spese della soc. Teksid (costo delle opere dichiarato da Teksid L. 890.000.000 oltre a L. 515.000.000 per smaltimento eternit)
-    rinuncia da parte della Città alla causa per risarcimento danni intentata nei confronti dei signori Ginatta e Ghisolfi, già dirigenti della soc. Teksid.
-    prestazione di idonea garanzia da parte della soc. Teksid per superamento dei costi in fase attuativa e per oneri aggiuntivi derivanti da interventi di bonifica non attualmente prevedibili.
    L'accordo è ovviamente condizionato alla effettiva erogazione dei finanziamenti ministeriali, nonché all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste nell'accordo allegato.
    A proposito, la deliberazione 6 maggio 1998 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica richiede l'apertura dei cantieri entro il primo semestre dell'anno in corso.
    Pertanto sulla base delle indagini e delle ricerche finora compiute, sulla base dell'analisi del rischio complessiva sull'area Basse di Stura, visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dalla Regione Piemonte, dall'Ente Parco del Po e dall'ARPA si ritiene di approvare, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lvo 22/1977, il progetto di messa in sicurezza della discarica Rifometal, allegato al presente provvedimento, predisposto a cura e spese dalla soc. Teksid ed autorizzare la realizzazione degli interventi.
    Ai sensi dell'art. 17 comma 7 D.Lvo 22/1997 la presente approvazione ed autorizzazione costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica e deve pertanto essere considerata come approvazione di progetto preliminare ai sensi della Legge 109/94 e s.m.i.
    Rilevate le motivazioni di urgenza relative alla necessità di interrompere l'inquinamento in atto e alla necessità di rispettare le tempistiche imposte dal CIPE per l'erogazione dei finanziamenti pubblici statali, si ritiene sussistano i motivi di urgenza per dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 comma 3 della Legge 142/90.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti in narrativa che qui integralmente si richiamano, di approvare:
1)    l'allegato schema di accordo (all. 1 - n. ) fra la Città e la Soc. Teksid concernente cessione di aree e interventi di bonifica e messa in sicurezza nell'area Basse di Stura, nonché i relativi allegati;
2)    l'allegato progetto di messa in sicurezza della discarica Rifometal (all. 2 - n. ) e di autorizzare i relativi interventi ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;
3)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.


Emendamento all'allegato n. 1 al provvedimento - Schema di accordo -

A pagina 1, punto A) delle premesse, sostituire il testo:
comprendenti lo stabilimento Rifometal della superficie di mq. 87.000 circa e la discarica Rifometal della superficie di mq. 8.900 circa” con il seguente:
comprendenti lo stabilimento Rifometal destinato all'attività di produzione di leghe di alluminio secondario non più in esercizio dal 1993 (d'ora in poi indicato come lo Stabilimento) e la discarica Rifometal utilizzata come discarica autorizzata di scorie saline derivanti dall'attività industriale dello Stabilimento (d'ora in poi indicata come Discarica)”;

A pagina 3, art. 3, sostituire il testo:
    Entro 15 giorni dalla comunicazione da parte della Città dell'avvenuto completamento dell'iter di approvazione del progetto di cui all'Art. 1” con il seguente:
“    Entro 15 giorni dalla comunicazione da parte della Città dell'avvenuto completamento dell'iter ai approvazione dei progetti di cui all'Art. 1 e al successivo Art. 5”;

A pagina 3, art. 3, sostituire il testo:
In caso di ritardo non imputabile alle parti, nel predetto termine di 15 giorni, Teksid si impegna a formalizzare, con apposito atto, il diritto di uso gratuito delle aree da parte della Città” con il seguente:
Nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo Teksid dovrà formalizzare, con
apposito atto, il diritto di uso gratuito della Discarica a favore della Città
”;

A pagina 4, art. 6, dopo: “ 'Palazzina Uffici' e 'Palazzina Ferrero' ” aggiungere: “che verranno ceduti gratuitamente alla Città”;

A pagina 5, art. 8, punto a), dopo: “a partire dalla data di consegna del cantiere alla ditta appaltatrice e fino alla data di collaudo dell'opera” aggiungere: “(ma in ogni caso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione dei presenti Accordi)”;

A pagina 5, art. 8, punto b), sostituire il testo: “per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell'atto di cessione delle Aree” con il seguente: “per un periodo di tre anni dalla data di sottoscrizione dei presenti Accordi”;
Sostituire il testo: “successivi interventi di bonifica o di messa in sicurezza” con: “successivi interventi di messa in sicurezza”;

A pagina 6, art. 8, punto b), dopo le parole: “messa in sicurezza della Discarica” aggiungere: “. La responsabilità di Teksid sarà comunque esclusa nel caso in cui gli interventi successivi di cui sopra si rendano necessari per imperfetta realizzazione degli interventi previsti dal progetto menzionato all'Art. 4”;

A pagina 6, art. 8, sostituire il secondo capoverso da: “La responsabilità di Teksid...” a: “L. 500.000.000” con il seguente: “La responsabilità di Teksid, ai sensi del presente Art. 8 verterà esclusivamente sul rimborso degli eventuali maggiori oneri sopra specificati sub a) e b) senza limiti di importo e sub c) fino alla concorrenza massima di L. 500.000.000”.

A pagina 3, quarto capoverso, sostituire le parole: “con riconoscimento parziale delle spese offerte nella misura di L. 20.000.000” con le seguenti: “con riconoscimento totale delle spese”;

A pagina 5, art. 7, ultimo capoverso, eliminare le parole: “nella misura di L. 20.000.000”.