Servizio Centrale Risorse Finanziarie

99 02816/24

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 LUGLIO 1999

(proposta dalla G.C. 13 maggio 1999)

OGGETTO: PRESTAZIONE DI GARANZIA DELEGATORIA DEL COMUNE DI TORINO SUL MUTUO DA CONTRARSI TRA IL CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - CIT E L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO - ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO S.P.A. PER IL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 86 ALLOGGI NEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE. SPESA COMPLESSIVA LIRE 1.855.903.480 DI CUI QUOTA PARTE DEL COMUNE DI TORINO L. 1.330.868.386 (EURO 687.336,16).

    Proposta del Sindaco Castellani,
    di concerto con l'Assessore Peveraro.

    Il Consorzio Intercomunale Torinese - Cit, con il quale il Comune di Torino è consorziato, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea Consortile del 7 ottobre 1988 n. 309/88 stipulò un mutuo edilizio agevolato, regolato dalla Legge n. 457/78, con l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino per L. 9.400.000.000, da destinare al finanziamento della costruzione di n. 102 alloggi nel Comune di Orbassano e n. 86 alloggi nel Comune di Settimo Torinese da assegnare per il 50% al Comune sede dell'intervento e per il restante 50% da ripartire, su base consortile, fra i vari Comuni. La quota di mutuo a carico della Città, secondo i criteri di ripartizione stabiliti dalla deliberazione succitata, ammontava a L. 6.740.740.000 pari al 71,71% del finanziamento complessivo. In relazione a detta partecipazione, la Città, con deliberazione n. 53 del Commissario Straordinario del 12 febbraio 1993 (mecc. 9300833/24), prestò garanzia delegatoria, accollandosi gli oneri finanziari pro-quota.
    Con successiva deliberazione n. 143 del Commissario Straordinario del 19 aprile 1993 (mecc. 9301494/24), venne approvata la prestazione di una ulteriore garanzia delegatoria per la quota parte di L. 2.312.143.350 del mutuo di L. 3.224.296.960 che il Cit aveva contratto con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino per integrare il finanziamento per la costruzione degli alloggi nel Comune di Settimo Torinese. Il mutuo era assistito dai benefici di cui all'art. 1 della L.R. n. 28/76, modificato dalla L.R. n. 30/85, a favore di Comuni e loro Consorzi beneficiari dei finanziamenti della Legge n. 457/78.
    A seguito di variante al progetto degli alloggi in Settimo Torinese, sono stati presentati alla Regione Piemonte i nuovi Quadri Tecnici Economici per l'integrazione del finanziamento per l'importo di L. 1.855.903.480 ottenendone l'attestazione di conformità.
    Pertanto, con deliberazione dell'Assemblea Consortile del 7 luglio 1998 n. 12/98 il Cit ha approvato l'assunzione con la Banca San Paolo - IMI S.p.A. di un mutuo suppletivo di Lire 1.855.903.480 ai sensi della L.R. n. 28/76, impegnandosi a ripartire pro-quota fra i Comuni consorziati i contributi messi a disposizione dalla Regione.
    Le quote di ripartizione del mutuo del ciascun Comune, sulla base delle percentuali già stabilite con la citata deliberazione n. 309/88, risultano le seguenti:
Comune                 Percentuale                Quota
Alpignano                    0,93                L.    17.259.902
Beinasco                      1,29                L.    23.941.155
Borgaro                       0,61                L.     11.321.011
Bruino                          0,4                  L.      7.423.614
Caselle                         0,83                L.    15.403.999
Collegno                      3,24                 L.    60.131.273
Grugliasco                    2,36                L.    43.799.322
Leinì                             0,8                  L.    14.847.228
Moncalieri                    4,07                L.    75.535.272
Nichelino                      3,06                L.    56.790.646
Orbassano                    1,24                L.    23.013.203
Piossasco                      1,06                L.    19.672.577
Rivalta                           0,98                L.    18.187.854
Rivoli                             3,31                L.    61.430.405
San Mauro                    1,05                L.    19.486.987
Settimo                          3,06                L.    56.790.646
Torino                          71,71                L. 1.330.868.386
                                            Totale        L. 1.855.903.480

    La Banca San Paolo - IMI S.p.A., che ha aderito alla concessione del mutuo edilizio agevolato, richiede come ulteriore garanzia dell'operazione, oltre all'ipoteca di quarto grado sui beni finanziati, il rilascio da parte dei Comuni consorziati della garanzia mediante delegazioni di pagamento a valere sulle proprie entrate.
    Poiché l'Istituto mutuante effettuerà le erogazioni al C.I.T. in conto del mutuo predetto, sulla base degli stati di avanzamento lavori, mediante stipulazione di singoli atti pubblici di erogazione e quietanza con inizio dell'ammortamento dal 1° gennaio successivo alla stipulazione di ciascuno di essi, è a questi atti che occorre fare riferimento per l'individuazione, di volta in volta, degli oneri pro-quota a carico della Città, fino alla concorrenza della somma mutuata.
    Il mutuo sarà regolato dalle seguenti condizioni:
-    saggio di interesse: variabile determinato con riferimento ai parametri stabiliti con Decreto Ministeriale per le operazioni di credito fondiario-edilizio nel bimestre di stipulazione dell'atto o degli atti di erogazione del mutuo; tale tasso, per il bimestre marzo-aprile 1999, è indicato nel 2,37% semestrale effettivo pari al tasso annuo del 4,80%;
-    durata: anni 15;
-    preammortamento: saranno calcolati gli interessi sulle eventuali somministrazioni nel periodo intercorrente tra l'atto di erogazione e quietanza e la decorrenza dell'ammortamento, allo stesso tasso applicato al mutuo, ulteriormente maggiorati degli interessi maturati sulle somme durante il primo semestre di ammortamento;
-    ammortamento: 30 semestralità costanti posticipate, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di stipula dei relativi atti di erogazione e quietanza;
-    garanzie: rilascio di delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 77/95 alla stipula degli atti di erogazione e quietanza.
    Visto che il bilancio di previsione dell'anno 1999 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 30 marzo 1999 (mecc. 9900452/24), esecutiva dal 7 aprile 1999.
    Visto che gli oneri finanziari derivanti dall'operazione trovano capienza nelle previsioni di spesa del bilancio pluriennale approvato, contestualmente al bilancio annuale, con la deliberazione consiliare n. 64 sopra citata.
    Visto che con deliberazione consiliare n. 196 del 1° luglio 1998 (mecc. 9804666/24), è stato approvato il conto consuntivo 1997 corredato della relazione di cui all'art. 73 del Decreto Legislativo 77/95 e certificato dall'organo di revisione economico-finanziaria con le modalità di cui all'art. 105, comma 1, lettera d) dello stesso decreto.
    Visto che viene rispettato l'art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in quanto il Comune non si trova in situazione di dissesto finanziario.
    Visto che l'ammontare degli interessi derivanti dal rilascio della delegazione di pagamento, aggiunti a quelli dei mutui già contratti, non supera il limite del 25% dei primi tre titoli di entrata del Conto Consuntivo dei due anni precedenti quello in cui viene deliberata l'assunzione del prestito, così come previsto dall'art. 46, comma 1, del Decreto Legislativo 77/95.
    Visto il piano di ammortamento predisposto dall'Istituto mutuante, allegato alla deliberazione Cit n. 12/98, dal quale risulta che la rata annua è L. 190.679.234 di cui a carico della Città L. 136.736.078 (71,71%).
    Vista la vigente normativa in materia di finanza locale.
    Viste le bozze dello stipulando contratto di mutuo e del testo delle Condizioni generali per i mutui stipulati con la Banca San Paolo - IMI S.p.A..
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni: favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di prestare garanzia delegatoria sulla quota parte di L. 1.330.868.386 (Euro 687.336,16) del mutuo di L. 1.855.903.480 concesso dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. al Consorzio Intercomunale Torinese - Cit per il completamento del finanziamento della costruzione di n. 86 alloggi nel Comune di Settimo Torinese;
2)    di restituire la quota parte del mutuo suddetto in 15 annualità;
3)    di garantire le n. 15 annualità di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valore sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio;
4)    di delegare come si delega alla Banca San Paolo - IMI S.p.A. la quota annua di entrate irrevocabilmente "pro-solvendo" e non "pro-soluto";
5)    di emettere sul Tesoriere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'Istituto mutuante indicherà quale importo della annualità di ammortamento, in sede di stipula dell'atto o degli atti di erogazione e quietanza, nell'intesa che le annualità medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il 25% delle entrate ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Decreto Legislativo 77/1995;
6)    di iscrivere la rata di cui l'Ente è debitore per il rimborso del prestito nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni considerato;
7)    di porre in capo all'Istituto di credito mandatario l'obbligo di accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno;
8)    di approvare il piano di restituzione del capitale calcolato al tasso semestrale del 3,053% corrispondente al tasso annuo del 6,20% che, allegato al presente provvedimento (all. 1 - n. ) ne fa parte integrante e sostanziale unitamente allo schema di contratto ed alle condizioni generali (all. 2 - n. ), con riserva di rideterminare gli oneri relativi agli interessi in sede di stipula degli atti di erogazione e quietanza;
9)    di dare mandato al Direttore Finanziario dott. Domenico Pizzala od in sua vece al Dirigente Settore Finanza e Fiscale dott. Filippo Dentamaro, ai sensi dell'art. 20 punto 3 del Regolamento per i contratti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 23 marzo 1992 e successive modifiche, di compiere tutti gli atti necessari al perfezionamento della prestazione della garanzia delegatoria pro-quota relativa al mutuo in oggetto, con la sottoscrizione dei relativi atti;
10)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.