Divisione Economia e Sviluppo

99 02668/10

Settore Sport
LL

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 MAGGIO 1999

(proposta dalla G.C. 20 aprile 1999)

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA DEI GLADIOLI 33/A - CONCESSIONE IN USO AL CRAL TRASPORTI TORINESI. MODIFICA E INTEGRAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Perone,
    di concerto con l'Assessore Viano.

    Con deliberazione (mecc. 9809495/10), proposta dalla Giunta Comunale il 17 novembre 1998 ed adottata dal Consiglio Comunale il 21 dicembre 1998, esecutiva dal 4 gennaio 1999, veniva approvata la concessione in gestione dell'impianto sportivo municipale sito in Via dei Gladioli 33/A al Cral Trasporti Torinesi.
    A tale provvedimento venivano allegate, come parti integranti dello stesso, sia la convenzione proposta dal Consiglio della Circoscrizione V, con provvedimento (mecc. 9802737/88) del 18 maggio 1998, che la convenzione rivista dagli uffici dell'Assessorato proponente.
    Mentre la Circoscrizione prevedeva come durata della convenzione un periodo di anni otto, il Settore Sport rettificava in quattro anni tale periodo, in quanto la durata delle concessioni viene calibrata anche in relazione agli interventi migliorativi documentati dal concessionario, ma nel caso specifico la documentazione tecnica non è pervenuta agli Uffici centrali.
    Per contro si è recentemente accertato che il concessionario aveva accreditato idonei elaborati progettuali e rendiconti di spese delle opere relative agli interventi migliorativi, in parte già effettuati.
    Inoltre la presenza di materiali di amianto nel prefabbricato tipo "Morteo", utilizzato come spogliatoio dai frequentatori dell'Impianto Sportivo, richiede l'attivazione del "programma di controllo dei materiali di amianto in sede" ai sensi dell'art. 4 del D.M. 6 settembre 1994, fintanto che non verrà realizzata, eventualmente in area confinante a quella assegnata in concessione, una nuova struttura da adibire a locali spogliatoi e Centrale Termica. Sarà così possibile procedere alla definitiva bonifica dell'area, smantellando il predetto prefabbricato tipo "Morteo".
    Si evidenzia pertanto la necessità di procedere ad una modifica ad integrazione del precedente provvedimento deliberativo, concedendo la gestione dell'impianto per un periodo di otto anni anzichè di quattro, alle medesime condizioni contrattuali.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare la modifica ad integrazione della deliberazione (mecc. 9809495/10) adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 21 dicembre 1998, esecutiva dal 4 gennaio 1999, aggiungendo al punto 2) del dispositivo, terza riga, dopo il punto, la seguente frase: "Resta a carico del Concessionario l'attivazione del "Programma di controllo dei materiali di amianto in sede" ai sensi dell'art. 4 del D.M. 6 settembre 1994 fintanto che non verrà realizzata eventualmente in area confinante a quella assegnata, una nuova struttura da adibire a locali spogliatoi e Centrale Termica. Sarà così possibile procedere alla definitiva bonifica dell'area, smantellando il predetto prefabbricato tipo "Morteo";
2)    di approvare la modifica ad integrazione della deliberazione (mecc. 9809495/10) adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 21 dicembre 1998, esecutiva dal 4 gennaio 1999, rettificando in otto anni la durata della concessione dell'impianto sportivo di Via Dei Gladioli 33/A al Cral Trasporti Torinesi, a far tempo dalla data di stipulazione del contratto;
3)    di approvare conseguentemente la convenzione modificata (all. 1 - n. ) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
4)    di revocare contestualmente il testo di convenzione che si configurava quale allegato 2 del precedente atto deliberativo (mecc. 9809495/10), già citato in narrativa;
5)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.