Divisione Servizi Educativi

99 02438/07


Settore Servizi Integrativi e Convenzioni

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 GIUGNO 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REVOCA DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO “F. CASALE” - ASSUNTO CON PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 17 MAGGIO 1988 (MECC. 8804567/07). APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI CUI TRATTASI.

    Proposta dell'Assessore Pozzi.

    Il Comune di Torino ha accettato il lascito, costituito da beni immobili siti in Torino, il cui reddito, per volontà testamentarie della Signora Guglielminetti Eugenia ved. Casale, è destinato all'erogazione di borse di studio intitolate al “Prof. Felice Casale”, a favore di studenti meritevoli e bisognosi - maschi e femmine - che abbiano frequentato la scuola media inferiore o superiore, nati a Torino o provincia da genitori abitanti in Piemonte.
    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 maggio 1988 (mecc. 8804567/07), il Comune ha pertanto istituito annualmente un concorso per le borse di studio di cui sopra definendo fra l'altro le modalità di partecipazione al concorso stesso, i requisiti, e i criteri per l'assegnazione delle borse.
    Attualmente, viste le nuove normative in tema di autocertificazioni nonché gli orientamenti della Commissione giudicatrice per l'assegnazione delle borse in questione (prevista dal summenzionato Regolamento - mecc. 8804567/07), si rende necessario revocare il Regolamento riferito alle borse di studio di cui all'oggetto e approvare il nuovo Regolamento come di seguito esposto.

- Regolamento “F. Casale”-

Premessa:
Art. 1
Il Comune istituisce annualmente borse di studio a favore di studenti meritevoli e bisognosi - maschi e femmine - nati a Torino o provincia da genitori abitanti in Piemonte, iscritti ad una classe di scuola media superiore che abbiano frequentato, nell'anno scolastico precedente una classe compresa fra la terza media inferiore e il penultimo anno di una scuola media superiore. L'importo e il numero delle borse intitolate a “F. Casale” può variare di anno in anno in corrispondenza al maturato della relativa rendita.

Disposizioni:
Art. 2
Per l'attuazione dei fini di cui all'art. 1, con apposito provvedimento per ogni anno scolastico, occorre attuare:
a)    l'apertura di un concorso per l'assegnazione delle borse di studio, precisandone il numero e l'importo, il cui bando è parte integrante del provvedimento;
b)    la determinazione di due graduatorie delle domande presentate redatte da apposita Commissione, relative rispettivamente agli studenti che, l'anno precedente a quello cui la borsa si riferisce, abbiano ottenuto la licenza media o frequentato una classe di scuola media superiore;
c)    la successiva erogazione delle borse ai vincitori.

Art. 3
La Commissione giudicatrice per l'assegnazione delle borse di studio, determinata nominatamente con apposito provvedimento, è così composta:
-    Segretario Generale del Comune di Torino, o suo delegato, - presidente;
-    Dirigente del Settore Servizi Integrativi e Convenzioni - Divisione Servizi Educativi -, o suo delegato;
-    Rappresentante del Provveditorato agli studi di Torino.
I lavori della Commissione si svolgono con l'assistenza di uno o più segretari.

Art. 4
a)    Le deliberazioni della Commissione, prese a maggioranza assoluta con voto palese, devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i componenti.
    La Commissione si riunisce per il numero di sedute necessario all'esame delle domande pervenute;
b)    è ammesso ricorso, avverso le decisioni della commissione , secondo le normative vigenti.

Criteri
Art. 5
Nel formulare le graduatorie dei concorrenti, la Commissione deve attenersi ai seguenti criteri:
a)    le borse di studio messe a concorso sono ripartite fra gli studenti che hanno conseguito la licenza di scuola media inferiore e gli studenti di scuola media superiore di cui all'art.1) proporzionalmente al numero delle domande ammesse per ciascun grado di scuola;
b)    per ciascun concorrente si deve provvedere alla valutazione del reddito familiare annuo pro- capite lordo;
c)    la valutazione del merito deve necessariamente prendere in considerazione l'anno scolastico precedente a quello cui è riferita la borsa di studio, pertanto gli studenti iscritti al I° anno di una scuola media superiore, concorrono con la valutazione espressa nell'esame di licenza media (minimo “buono”) cui sono riferiti i seguenti punteggi: Buono = 7; Distinto = 8; Ottimo= 9.
Per gli altri concorrenti il merito è valutato corrispondentemente alla votazione media riportata nello scrutinio finale (escluse educazione fisica, religione e condotta);
d)    le graduatorie vengono costituite tenendo in considerazione sia il reddito che il merito. La Giunta Comunale provvederà con proprio atto deliberativo a definire le modalità operative di applicazione di tali criteri.

Requisiti
Art. 6
Il concorrente deve soddisfare i seguenti requisiti:
a)    non aver compiuto l'età di anni 21 alla data di scadenza del concorso;
b)    essere nato a Torino o provincia da genitori residenti in Piemonte;
c)    aver frequentato, nell'anno scolastico precedente a quello cui la borsa si riferisce, una scuola media inferiore o superiore statale, pareggiata o legalmente riconosciuta di Torino.
    La partecipazione al concorso è estesa agli studenti residenti in Torino ma obbligati, per zonizzazione, alla frequenza in istituti ubicati nei comuni della prima cintura della Città;
d)    aver conseguito, nell'anno scolastico di cui al precedente comma c) del presente articolo, la licenza media con la valutazione di almeno “Buono” oppure aver ottenuto una media non inferiore a 6,5/10 (escluse condotta, religione, educazione fisica), in una classe di scuola media superiore senza aver riportato debiti formativi;
e)    dimostrare la frequenza regolare di una classe di scuola media superiore durante l'anno scolastico cui la borsa di studio si riferisce;
f)    essere meritevoli di aiuto;
g)    non fruire di altre borse di studio.
h)    non superare il reddito familiare lordo pro-capite previsto per la fascia tariffaria massima per la refezione delle scuole dell'obbligo.

Documentazione:
Art. 7
Il concorrente deve redigere domanda valendosi dell'apposito modulo fornito dall'ufficio competente e consegnarla allo stesso, corredata di tutti i documenti necessari, entro il termine fissato nel bando di concorso.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, fatta salva la facoltà, concessa dalla norma, di avvalersi di autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive o temporaneamente sostitutive.
a)    certificato di nascita del candidato;
b)    stato di famiglia e residenza del candidato e dei genitori;
c)    fotocopia della modulistica reddituale di tutti i componenti il nucleo familiare che hanno prodotto redditi nell'anno precisato nel bando di concorso, i moduli devono essere completi di ogni facciata;
d)    certificato della votazione riportata al termine dell'anno scolastico precedente a quello cui la borsa si riferisce in ogni singola materia della scuola media superiore o certificato del diploma di licenza media inferiore con giudizio finale;
e)    certificato di frequenza in una classe di scuola media superiore nell'anno scolastico cui la borsa di studio si riferisce e per il quale è bandito il concorso.

Inoltro delle domande
Art. 8
Sul bando di concorso dovrà essere precisato il termine ultimo per la presentazione delle domande nonché le modalità di inoltro delle stesse.
Non sono da prendere in considerazione le domande che pervengono oltre i termini stabiliti dal bando di concorso, incomplete o sprovviste di uno o più documenti.

    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di revocare, a decorrere dal concorso per l'anno scol. 1999/2000, il Regolamento “F. Casale” assunto con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 maggio 1988 (mecc. 8804567/07);
2)    di approvare il Regolamento “F. Casale”, così come definito in premessa, per l'assegnazione delle borse di studio intitolate al nome di “Felice Casale” e di renderlo esecutivo dal concorso per l'anno scolastico 1999/2000.
    Si precisa che il presente provvedimento non comporta onere di spesa alcuno.