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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 MAGGIO 1999

(proposta dalla G.C. 8 aprile 1999)

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO PER ESIGENZE SPECIALI ED OCCASIONALI CONNESSE AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SOCIO-CULTURALI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA SATTI S.P.A. PER IL PERIODO 11 MAGGIO 1999 - 31 DICEMBRE 2000. SPESA PRESUNTA LIRE 700.000.000= IVA COMPRESA (EURO 361.519,83).

    Proposta dell'Assessore Peveraro.

    La Civica Amministrazione, in considerazione della necessità di fornire mezzi di trasporto collettivo per esigenze speciali ed occasionali dei vari servizi municipali, sin dal 1994 con deliberazione n. 4227 della Giunta Comunale del 28 giugno 1994 (mecc. 9404538/55), dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 19 luglio 1994 ha affidato tale servizio di trasporto in modo diretto alla SATTI, provvedendo a successivi rinnovi dell'affidamento sino al 31.03.99 a fronte della permanenza delle richieste sociali e del gradimento riscosso dal servizio.
    In relazione alla necessità di garantire continuità ad un servizio di carattere pubblico, rilevatosi indispensabile per lo svolgimento di svariate attività municipali (trasporti per conto di case di riposo, servizi cimiteriali, ospiti della città, sopralluoghi di commissioni consiliari ecc...), si è individuata, ai sensi dell'art. 22 comma 3 lettera e) della Legge 142/90, nella SATTI S.P.A., società a capitale integralmente comunale, l'affidataria di tale servizio pubblico. L'affidamento non rientra inoltre nell'ambito di applicazione della direttiva 92/50 CEE , recepita dal D.L.gs. 157/95, ai sensi dell'art. 5 h dello stesso decreto e pertanto avviene al di fuori di procedure concorsuali e senza necessità di concessione formale, bensì con la sola adozione di apposita convenzione.
    Le condizioni che regolano lo svolgimento del servizio affidato sono, contenute nel contratto di servizio allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
    La SATTI fatturerà mensilmente al Comune di Torino i servizi svolti nel periodo 11 maggio 1999 - 31 dicembre 2000, attenendosi rigorosamente alle tariffe indicate nel tariffario di noleggio SATTI 1° giugno 1998, cui sarà applicato un ribasso del 30%.
    Tenuto conto delle tariffe praticate dalla stessa SATTI negli anni precedenti (sconto 20%) emerge una condizione ulteriore di convenienza economica che, associata alla razionalizzazione della gestione derivante dall'affidamento ad unica azienda specializzata e alla conseguente semplificazione delle procedure amministrative, evidenzia l'utilità ed economicità dell'affidamento stesso.
    L'onere complessivo prevedibile a carico della Città per il periodo indicato ammonta a Lire 700.000.000= (Euro 361.519,83=) IVA compresa (di cui Lire 300.000.000 relativo al c.a. e Lire 400.000.000 per l'esercizio futuro).
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di individuare nella SATTI S.P.A. , Torinese Trasporti Intercomunali con sede legale in Torino - C.so Turati 19/6 - C.F. e P.I. 00487820011 l'affidatario del trasporto collettivo per esigenze speciali ed occasionali meglio specificato in premessa per il periodo 11/5/1999 - 31/12/2000 secondo le modalità del contratto di servizio allegato (all. 1 - n. );
2)    di riservare a successive determinazioni dirigenziali il perfezionamento dell'affidamento e l'impegno dei fondi necessari e stimato indicativamente in un importo di Lire 700.000.000= ( Euro 361.519,83) Iva compresa;
3)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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