C I T T A' D I T O R I N O
MOZIONE N. 19
Approvata dal Consiglio Comunale in data 30 marzo 1999
Il Consiglio Comunale di Torino,
la Cassa DD.PP., contrariamente agli altri istituti bancari, continua a non dare sostanzialmente
agli Enti Locali la possibilità di rinegoziare i mutui in essere con la medesima e che sono tuttora
regolati al tasso fisso dell'8,50%, in quanto richiede per la loro estinzione anticipata, una penale
che risulta essere molto elevata;
tale posizione appare ingiustificata per due ordini di motivi:
1) la penale non è dovuta nel caso in cui l'estinzione anticipata venga effettuata impiegando
i proventi delle dismissioni mobiliari non mettendo così gli Enti locali sullo stesso piano,
ma favorendo i comuni più ricchi o che comunque possono attuare politiche di
privatizzazione;
2) tale clausola penale viene ad avere effetto retroattivo perché applicata anche su mutui che
all'atto della loro contrazione non prevedevano nessuna penalità per estinzione anticipata.
per il Comune di Torino l'applicazione dell'art. 61 comma 3 della Legge 23/12/1998 n. 448, con
il pagamento delle penali così come configurate per l'estinzione di mutui il cui:
debito residuo ammonta a L. 909.965.607.590
si dovrebbe pagare una penale di L. 279.519.723.363
e quindi contrarre un mutuo di L. 1.189.485.330.953
che alle condizioni attuali comporterebbe una rata di L. 91.605.110.520; mentre se si fosse
esonerati dal pagamento delle penali il Comune di Torino dovrebbe contrarre un mutuo per Lire
909.965.607.590, con relativa rata di L. 70.078.628.014,
il Sindaco a sollecitare il Governo e i Presidenti della Camera e del Senato perché si riveda una
norma punitiva per le Amministrazioni locali, e che fa della Cassa DD.PP., contrariamente alla
funzione cui è deputata, un interlocutore ostile alle stesse.