Approvata dal Consiglio Comunale in data 23 marzo 1999
OGGETTO: CONVIVENZE VOLONTARIE.
Il Consiglio Comunale della Città di Torino
Premesso che:
accanto alla famiglia, così come definita dall'art. 29 della Costituzione, le norme costituzionali
mostrano di considerare meritevoli di tutela anche altri e distinti legami sociali che contribuiscono
a realizzare i diritti della persona protetti dall'art. 2 della Costituzione
ritenendo che:
l'esercizio delle libertà civili, delle libertà economiche e l'accesso a tutti i servizi, compresi quelli
volti a superare le situazioni di povertà economica e dunque a consentire che anche le persone più
indigenti possano fruire di determinati beni o servizi, non debbano in alcun modo essere
condizionati dall'orientamento sessuale o dal tipo di legame affettivo che ciascun individuo vive,
essendo quella sessuale e quella affettiva una sfera strettamente personale all'interno della quale
lo Stato, in tutte le sue articolazioni, non deve intromettersi neanche indirettamente,
ritenendo anzi che
il soddisfacimento dei più elementari bisogni materiali e culturali che concorrono a rendere
possibile la conduzione di una vita libera e dignitosa, e il pieno esercizio delle libertà civili ed
economiche non debbano comportare il sacrificio dei legami interpersonali, né essere condizionati
dallo svolgimento di una determinata condotta sessuale o affettiva,
ribadita
la possibilità che l'Amministrazione comunale predisponga interventi specificamente rivolti a
tutelare la famiglia,
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impegna il Sindaco
a rivedere, entro un anno, tutti i regolamenti e le delibere in materia di tariffe, di commercio, di
assistenza e in ogni altro settore onde riconoscere ogni legame di solidarietà tra le persone e di
fare in modo che tali legami non siano discriminati in base all'orientamento sessuale o affettivo
delle persone coinvolte.