Consiglio Comunale                                            9901707/02


C I T T A' D I T O R I N O

ORDINE DEL GIORNO

Approvato dal Consiglio Comunale in data 23 marzo 1999


OGGETTO:    CONVIVENZE VOLONTARIE.

“Il Consiglio Comunale della Città di Torino,


premesso che:

accanto alla famiglia - concepita come società naturale fondata sul matrimonio che si caratterizza, oltre che per la comunione e comunanza continuativa di vita dei coniugi per il suo essere orientata alla procreazione e all'educazione della prole - le norme costituzionali mostrano di considerare meritevoli di tutela anche altre e distinte formazioni sociali nelle quali si può svolgere e realizzare la personalità del singolo;

ritenendo che:

anche nelle convivenze volontarie, che pur escludono la presenza di prole, si possano sviluppare garanzie di stabilità e di reciproca assistenza che contribuiscono a meglio realizzare i diritti della persona protetti dall'art. 2 della Costituzione e, dunque, a costruire un legame sociale che deve essere valutato con favore ed incoraggiato

constatato che:

tra tali formazioni sociali o “luoghi degli affetti” in cui si svolge la personalità del singolo vi sono, in misura oggi sempre più significativa, anche: 1) le unioni di persone che per ragioni di età, salute o di indigenza decidono di stare insieme in maniera stabile al fine di limitare i disagi derivanti dalla solitudine e/o dalle ristrettezze economiche; 2) le unioni di persone appartenenti allo stesso sesso che sono legate da vincoli affettivi ma alle quali la legge attuale non rende possibile formalizzare alcun tipo di legame; 3) le unioni di persone che decidono di convivere e offrirsi reciproca assistenza pur senza dar vita ad una comunità volta alla procreazione e all'educazione della prole;

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considerato inoltre che:

la legislazione italiana vigente nega a tali unioni di fatto qualsiasi rilievo, sia nei rapporti interni sia nei rapporti esterni, e ciò anche in relazione ad alcune situazioni del tutto estranee alle esigenze di tutela degli interessi di terze persone quali ad esempio:
-    tutela della parte economicamente più debole al momento della eventuale risoluzione (volontaria o involontaria) del legame;
-    possibilità di ottenere permessi di lavoro per esercitare l'azione di mutua assistenza in caso di malattia;
-    possibilità di assistere il convivente nelle strutture pubbliche di assistenza e cura;
-    possibilità di subentrare al convivente nell'esercizio di attività commerciali, ecc.

invita

il Parlamento Italiano ad introdurre nell'ordinamento giuridico una disciplina che, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale di tutti gli individui, renda possibile la formalizzazione di un vincolo di solidarietà orizzontale e dunque l'assunzione di reciproca responsabilità, anche alle persone che non intendono, o non possono, dar vita ad un legame di tipo famigliare fondato sul matrimonio (e caratterizzato dalle finalità su descritte).”