Divisione Servizi Civici e Tributari
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Settore Gestione Tributi
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 MARZO 1999

(proposta dalla G.C. 23 febbraio 1999)

OGGETTO: CANONE PER L'ALLONTANAMENTO E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE. ADEGUAMENTO TARIFFA DEL CANONE DI FOGNATURA PER LE UTENZE RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI CLASSIFICATI COME CIVILI PER L'ANNO 1999. ASSOGGETTAMENTO AD I.V.A.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini,
    e dell'Assessore Vernetti.

    Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 settembre 1996 (mecc. 9605937/13), dichiarata immediatamente eseguibile, la tariffa per il canone di fognatura era stata fissata, con decorrenza 1° settembre 1996, in Lire 110 al mc. sul 100% del volume dell'acqua fornita o prelevata (di cui Lire 100 a favore del Comune e Lire 10 a favore dell'Azienda Po Sangone).
    Tale deliberazione era stata assunta in applicazione (parziale) della delibera C.I.P.E. (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 26 giugno 1996, pubblicata in G.U. n. 176 del 20 luglio 1996 con la quale la tariffa massima del servizio di fognatura per le utenze relative agli insediamenti classificati come civili dall'art. 1 quater del D.L. 10 agosto 1976, n. 544 convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690 integrato dall'art. 17 della Legge 24 dicembre 1979, n. 650, era stata confermata in Lire 170 al mc. con possibilità di aumento, per il 1996, fino ad un massimo del 2,50% . Con successivo provvedimento del 27 novembre 1996 pubblicato in G.U. n. 28 del 4 febbraio 1997, il C.I.P.E. aveva deliberato che la tariffa massima, come precedentemente fissata, poteva essere aumentata di un ulteriore 1,40% per il 1997.
    Considerato che dal 25 settembre 1996, data dell'ultima deliberazione della Giunta Comunale in materia, la tariffa è rimasta invariata, si ritiene ora di fissarla, con decorrenza 1° gennaio 1999, nell'importo massimo stabilito dal C.I.P.E. con la citata deliberazione del 26 giugno 1996 pari a Lire 170 al mc. (di cui Lire 160 a favore del Comune di Torino e Lire 10 a favore dell'Azienda Po Sangone) rinunciando ai possibili ulteriori incrementi percentuali deliberati dal C.I.P.E. stesso con il provvedimento di cui sopra e con il successivo del 27 novembre 1996.
    La Legge n. 448 del 23.12.1998 pubblicata in G.U. n. 302 del 29.12.1998 supplemento ordinario 210L (Legge Finanziaria 1999) all'art. 31 commi 28 e 30 stabilisce che a decorrere dal



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1° gennaio 1999 i corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione siano assoggettati ad I.V.A. con l'aliquota del 10% oggi in vigore.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE    

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE


1)    di determinare, a decorrere dal 1° gennaio 1999, in Lire 170 nette da I.V.A. al metro cubo sul 100% del volume dell'acqua fornita o prelevata la tariffa per il canone di fognatura per le utenze relative agli insediamenti classificati come civili dall'art. 1 quater del D.L. 10 agosto 1976, n. 544 convertito dalla Legge 8 ottobre 1976, n. 690 integrato dall'art. 17 della Legge 24 dicembre 1979, n. 650 (di cui Lire 160 a favore del Comune di Torino e Lire 10 a favore dell'Azienda Po Sangone);
2)    di prendere atto che ai sensi dell'art. 31 commi 28 e 30 della Legge n. 448 del 23.12.1998 pubblicata in G. U. n. 302 del 29.12.1998 supplemento ordinario 210L (Legge Finanziaria 1999) l'importo di cui sopra deve essere maggiorato dell'I.V.A. nella misura di legge (oggi: 10%);
3)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
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