- Che i criteri di determinazione dei contributi d'esercizio alle aziende piemontesi di trasporto
pubblico sono stati ridefiniti e precisati dalla legge regionale n. 22 del 10/8/1998 (su proposta
della Giunta Regionale, dopo approfondito esame dei competenti uffici ed ampia concertazione
con gli Enti locali, la Federtrasporti e l'Anac);
- Che ai sensi della stessa L.R. 22/1998 la Giunta Regionale avrebbe dovuto provvedere alla
definizione dei costi standard 1998 dei servizi di trasporto pubblico ed alla conseguente
quantificazione e ripartizione (più favorevole per i servizi più onerosi effettuati dalle aziende
del Comune di Torino) dei contributi tra le Aziende concessionarie;
- Che viceversa la Giunta Regionale non ha provveduto ad applicare la citata L.R. 22/1998,
determinando, anzi, in contrasto con essa, i contributi d'esercizio per il corrente anno 1998 in
base agli "standards" di ammissibilità antecedenti le rettifiche disposte dalla medesima legge
regionale, con conseguente penalizzazione dell'ATM e della SATTI, per le quali notoriamente
i vecchi parametri comportavano ingiustificatamente finanziamenti insufficienti;
- Che, a seguito del D.Lgs n. 435/98 che ha trasferito alle Province ed ai Comuni le competenze
amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico, disponendo altresì per il trasferimento
ai medesimi Enti locali dei fondi necessari, la stessa Giunta Regionale con DGR n. 74-25984
del 16/11/1998 ha attribuito per l'anno 1999 al Comune ed alla Provincia di Torino risorse
commisurate ai contributi d'esercizio 1998, pertanto anch'esse insufficienti a coprire la
differenza tra i costi di gestione e gli introiti tariffari.
Considerato
Che a motivo dell'insufficienza dei contributi destinati all'ATM ed alla SATTI, il Comune di Torino si troverebbe costretto a coprire i conseguenti deficit d'esercizio 1998 (che sarebbero comportati da minori contributi d'esercizio per circa 42 miliardi alle due Aziende rispetto agli standard previsti dalla legge regionale 22/1998);
- Che per l'anno 1999 tale insufficienza comporta conseguenze ancora più gravi, a fronte
dell'introduzione dall'1/1/1999 dei nuovi contratti di servizio previsti dal D.Lgs 422/1997, che
devono garantire a priori l'equilibrio economico delle gestioni oggetto dei medesimi, per cui
vengono esclusi gli interventi statali di ripianamento delle perdite sistematicamente attuati nel
periodo di vigenza (dal 1982 al 1998) dei meccanismi di finanziamento c/esercizio ex lege
151/81;
- Che gli insufficienti trasferimenti al Comune ed alla Provincia di Torino per le compensazioni
economiche delle gestioni dei servizi di trasporto pubblico comporterebbero la pratica
impossibilità dell'attuazione dei piani di ristrutturazione ed integrazione dei servizi e
determinerebbero anzi consistenti tagli dell'offerta di servizio a scapito degli utenti di Torino
e dei Comuni dell'area metropolitana.
F.to: Giovanni Porcellana
Marco Borgione