Divisione Servizi Civici e Tributari
98 11244/17

Settore Polizia Amministrativa e Sanità

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 FEBBRAIO 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. SOSTITUZIONE ART. 13 AD OGGETTO “TENDE SU FACCIATE DI EDIFICI”.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini e
    dell'Assessore Alfieri.

    Il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1° aprile 1996, descrive nell'art. 13 (“Tende su facciate di edifici”) la procedura per la collocazione di tende su facciate che prospettano su vie, corsi piazze o comunque, visibili dallo spazio pubblico. L'autorizzazione viene rilasciata previo progetto riguardante l'intera facciata.
    Al suddetto articolo sono collegate le sanzioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 29 maggio 1996 e del 10 giugno 1996, le quali prevedono, peraltro, che interventi sanzionatori per le tende non conformi e preesistenti alla entrata in vigore del Regolamento di Polizia Urbana abbiano luogo a partire dal 1°/1/1999.
    Nonostante la suddetta disciplina, nella città si assiste alla presenza, su spazi prospicienti su aree pubbliche, della più varia tipologia di tende da facciata, anche nell'ambito del medesimo edificio, mentre nel contempo, è esiguo il numero di proprietari ed amministratori che diligentemente richiedono le autorizzazioni previste dal citato art. 13.
    E' necessario, dunque intervenire ridefinendo il contenuto dell'articolo in esame, fissando, in modo inderogabile, il divieto di collocare sulle facciate degli edifici, prospicienti gli spazi pubblici, tende con colore e caratteristiche “disomogenee” tra loro.
    Con l'ormai avanzato processo di semplificazione di tutte le procedure amministrative, è opportuno, anche nel caso di specie, abolire il sistema della previa autorizzazione all'apposizione delle tende, richiedendo però, che la collocazione e la tipologia delle stesse vengano stabilite con assemblea condominiale o, in mancanza, dalla maggioranza della proprietà.
    Considerazione a parte va fatta per le numerose tende di plastica trasparenti di cui i cittadini fanno uso; si deve ribadire nel nuovo articolato il divieto di collocazione di simili tende, lasciando aperta la possibilità dell'uso di tale materiale, solo quando sia previsto in progetti unitari preventivamente autorizzati.


    In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura di facciate in base al “Piano colore”, è opportuno prevedere che sia contestualmente introdotta la tipologia delle tende prescelte.
    Infine, quale salvaguardia delle zone di particolare interesse architettonico ed ambientale, il Sindaco può, con proprio provvedimento, individuare le aree di tal genere su cui disporre il divieto della collocazione di tende o subordinarle ad espresse autorizzazioni preventive.
    Al nuovo articolo 13, così come ridefinito nei contenuti, deve accompagnarsi la modifica del corrispondente sistema sanzionatorio e la previsione dell'intervento sulle situazioni preesistenti a decorrere dal 1° ottobre 1999.
    A norma dell'art.13 del Regolamento del Decentramento è stata richiesta l'espressione del parere delle Circoscrizioni.
    Hanno inviato il loro parere le seguenti Circoscrizioni:
1) Circoscrizione Amm.va n. 1 “Centro - Crocetta” (delib. 18.01.99) (all. 1 - n. );
2) Circoscrizione Amm.va n. 3 “San Paolo - Cenisia Cit Turin - Pozzo Strada” (delib. 01.02.99) (all. 2 - n. );
3) Circoscrizione Amm.va n. 4 “San Donato - Campidoglio - Parella” (delib. 26.01.99) (all. 3 - n. );
4) Circoscrizione Amm.va n. 6 “Barriera di Milano - Falchera - Regio Parco” (delib. 22.01.99) (all. 4 - n. );
5) Circoscrizione Amm.va n. 7 “Aurora - Vanchiglia - Madonna del Pilone” (delib. 28.01.99) (all. 5 - n. );
6) Circoscrizione Amm.va n. 8 “San Salvario - Cavoretto - Borgo Po” (delib. 26.01.99) (all. 6 - n. );
    Non hanno espresso parere le Circoscrizioni:
1) Circoscrizione Amm.va n. 2 “Santa Rita - Mirafiori Nord”;
2) Circoscrizione Amm.va n. 5 “Lucento - Vallette - Madonna di Campagna - Borgo Vittoria”;
3) Circoscrizione Amm.va n. 9 “Nizza - Lingotto”;
4) Circoscrizione Amm.va n. 10 “Mirafiori Sud”.
    Le Circoscrizioni che si sono espresse hanno dato parere favorevole. In particolare le Circoscrizioni 1 e 4 hanno proposto le seguenti osservazioni:
1) Circoscrizione Amm.va n. 1 “Centro - Crocetta”:
-    1) il Sindaco, entro 30 giorni dall'approvazione della modifica, individui le aree in cui è vietata l'installazione delle tende verso gli spazi pubblici;
-    2) l'installazione delle tende sia subordinata, oltre che alle decisioni dell'Assemblea condominiale, al parere dell'Ufficio Colore della Città di Torino per preservare l'omogeneità delle facciate nel contesto generale di via;
-    3) che gli interni corte, anche quando non visibili da spazi pubblici siano assimilati alle facciate principali;
-    4) che le eventuali contravvenzioni vengano elevate non al condominio ma ai condomini trasgressori;
-    5) che entro anni cinque dall'entrata in vigore della modifica del Regolamento tutti i fabbricati si adeguino alla medesima.
2) Circoscrizione Amm.va n. 4 “San Donato - Campidoglio - Parella”:
-    “Venga precisato specificatamente l'esclusione delle tende commerciali dalla normativa in esame”.
    In merito alle sopraestese indicazioni si ritiene di osservare:
di accogliere la proposta contenuta sul parere della IV Circoscrizione e, di non accogliere le proposte contenute ai punti 1, 2, 3 e 5 della I Circoscrizione in quanto:
- il punto 1 non consentirebbe la funzionalità necessaria all'Amministrazione;
- il punto 2 reintrodurrebbe di fatto la disciplina che si intende modificare;
- il punto 3 appare eccessivamente penalizzante per i cittadini;
- il punto 5 prevede un termine troppo lungo.
Il punto 4 del parere della I Circoscrizione è già implicito nella normativa vigente.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21 ottobre 1996 (mecc. 9605963/13), esecutiva dal 15 novembre 1996;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di sostituire l'art. 13 (“Tende su facciate di edifici”) del Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del 1° aprile 1996, in vigore dal 27 maggio 1996 con il seguente:
ARTICOLO 13

Tende su facciate di edifici


    1.    Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
    2.    La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.
    3.    La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.
    4.    In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano comunale del colore, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente 2° comma.
    5.    Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1° comma ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
    6.    La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale;
2)    di modificare il sistema sanzionatorio correlato all'art. 13 come previsto dalle deliberazioni di Consiglio Comunale del 29 maggio 1996 e del 10 giugno 1996 nel modo seguente:
    ART. 13 Tende su facciate di edifici
                Sanzioni                    Pagamento in misura ridotta
                                            entro 60 gg.
        Da £. 125.000 a 750.000                     £. 250.000
    La sanzione si applica per le tende collocate
    dopo l'entrata in vigore della delibera di
    modifica dell'art. 13 (approvata dal Consiglio
    Comunale con delibera del 22 febbraio 1999) e
    per tutte le preesistenti a partire dal 1.10.99;
3)    di dare atto che la presente non comporta spese.