Divisione Edilizia e Urbanistica
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Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 10 dicembre 1998)


OGGETTO: LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI INTEGRATI D'INTERVENTO SULLE AREE LANCIA, SPINA 2, FRAMTEK EX ART. 16 LEGGE 179/92 - RATIFICA - APPROVAZIONE - REVOCA DELIBERAZIONI C.C. NN. MECC. 9604311/09 E 9700127/09.

    Proposta dell'Assessore Corsico,
    di concerto con l'Assessore Viano.

    I programmi integrati d'intervento, (PR. IN.) disciplinati dall'art. 16 della Legge 17 febbraio 1992 n.179, caratterizzati dalla presenza di diverse funzioni e tipologie d'intervento, con previsione di edilizia pubblica e privata, in funzione delle diverse esigenze abitative, nonchè dal concorso anche finanziario, di più operatori, pubblici e privati, si propongono la riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale di aree con forte presenza di insediamenti industriali dismessi.
    Il Consiglio Regionale del Piemonte con deliberazione n.689-15149 del 12 ottobre 1993, all'interno di un programma di edilizia residenziale pubblica individuava gli interventi finanziabili e, a seguito della deliberazione 16 marzo 1994 con il quale il CIPE approvava un programma quadriennale di edilizia residenziale (1992-95), adottava con deliberazione n.272-12411 del 30 luglio 1996 i criteri per la presentazione delle proposte dei PR.IN. e relative richieste di finanziamento.
    Con deliberazione dell'8 giugno 1995 (mecc. 9504266/47) la Giunta Comunale approvava le proposte di PRIN presentate dalla Immobiliare Comprensorio San Paolo, Gefim-Lamarmora - SIGI Impresa/Cooperative consorziate o associate e Gefim S.p.A. contestualmente alla richiesta alla Regione dei finanziamenti previsti.
    Su richiesta del Comune di Torino, il Presidente della Giunta Regionale (nota prot. 9875 del 18 luglio 1997) dichiarava la disponibilità della Regione alla conclusione di accordi di programma riferiti alle aree Spina 2, Lancia, Cigna - Telesio - Framtek .
    Dopo una fase di sospensione del procedimento a causa di verifiche in sede di II Commissione Consiliare, i lavori riprendevano con la conferenza del 12 ottobre 1998 ove si



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prendeva atto delle modifiche apportate dal Comune di Torino, in particolare all'ultimo dei programmi sopra indicati che veniva limitato alla sola area Framtek. In relazione a quest'ultima area, la scelta di procedere con l'accordo di programma ha fatto venir meno l'opportunità di concludere l'iter procedurale per l'approvazione definitiva da parte della Regione della variante n. 2 adottata al P.R.G. (ambito 12.12 Framtek) dal Consiglio Comunale con deliberazione del 23 luglio 1996 (mecc. 9604311/09) e del 30 gennaio 1997 (mecc. 9700127/09).
    Nella successiva conferenza in data 10 novembre, acquisiti e valutati i vari pareri degli Enti e Servizi interessati veniva approvato, all'unanimità, il testo dell'accordo.
    L'accordo di programma è stato sottoscritto in data 23/11/1998 per la Regione Piemonte dall'Assessore all'Urbanistica Franco Maria BOTTA, rappresentante delegato dal Presidente della Giunta Regionale, e per la Città di Torino dall'Assessore alla Casa e al Patrimonio Mario VIANO rappresentante delegato dal Sindaco.
    Posto che l'attuazione dei programmi richiede variazioni al P.R.G. delle aree interessate e che, in tal caso, l'art. 27 della Legge 142/90 e s.m.i. attribuisce all'accordo adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 616/77 e s.m.i. determinando le conseguenti variazioni al vigente P.R.G., è stata predisposta ed allegata la documentazione relativa a tali modificazioni.
    In questo caso l'adozione del Sindaco all'accordo di programma deve essere ratificata, ai sensi del comma 5 del precitato art. 27 della Legge 142/90, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla data di stipulazione dell'accordo, pena la decadenza dell'accordo stesso.
    Le linee generali dei tre programmi - la descrizione dettagliata è riportata nel testo dell'accordo e suoi allegati - sono le seguenti:
A)    PROGRAMMA INTEGRATO LANCIA
    Il programma interessa un'area di mq.95.356, comprese tra le vie Isonzo, Lancia, Caraglio, Renier e corso Rosselli, sulle quali sono attualmente insediate stabilimenti industriali dismessi.
    Viene individuata una nuova zona urbana di trasformazione (ambito 12.27 SAN PAOLO) che comprende le attuali ZUT (ambiti 8.17, 12.6, 12.7, 12.26) nonché l'area dell'ex centro di formazione aziendale Lancia, attualmente destinata a servizi privati (s.p. servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, ecc., I.F. 1,35 mq/mq) con indice territoriale massimo di 0,7 mq/mq. con destinazione residenziale (min. 80%) e ASPI (max. 20%).
    Il programma individua una nuova concentrazione dell'edificato, la localizzazione dei servizi, la viabilità e l'area di atterraggio di diritti edificatori generati da tre piccole proprietà, non incluse nel programma, da cedere alla Città per servizi pubblici a trasformazione avvenuta.
    La S.L.P. totale prevista è di mq. 66.750, con mq. 53.400 destinati alla residenza (di cui 4.250 mq. di residenza sovvenzionata, 8.500 mq. e 40.650 mq. di residenza libera) e privata per un totale di n. 1963 abitanti e realizzazione di n. 550 alloggi e 13.350 mq. ad ASPI. Il fabbisogno di servizi è stimato in 59.480 mq.



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    I soggetti attuatori sono la Società Immobiliare Comprensorio San Paolo ed il Comune di Torino, proprietario di una piccola porzione di mq. 3.003.
    Gli investimenti economici stimati per la realizzazione dei nuovi fabbricati previsti dal Programma integrato sono pari a L.156.945.410.000, a carico, pro quota, dei soggetti attuatori, mentre per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria è stimata una spesa di L.8.432.190.000, a fronte di oneri di urbanizzazione tabellari pari a L. 12.598.093.314.
B)     PROGRAMMA INTEGRATO SPINA 2
    Il programma interessa un'area di 133.030 mq sulla quale sono attualmente insediati stabilimenti industriali dismessi e aree comunali destinate a viabilità e verde pubblico.
    Il programma che comprende aree destinate dal P.R.G. a zona urbana di trasformazione (ZUT), ambito 8.18 Spina 2, costituisce un sub-ambito di attuazione dello stesso ambito con I.F. 0,7 mq/mq, che in assenza di Studio unitario d'ambito (SUA) risulta in variante ai disposti dell'art. 7, punto B, delle N.U.E.A.. Il sub-ambito comprende aree di proprietà privata (51.625 mq.) e aree comunali (81.405 mq.).
    Nel sub-ambito si realizzano 79.818 mq di SLP, di cui a residenza (di cui 4.200 mq. afferenti ai diritti edificatori comunali e destinati a edilizia residenziale sovvenzionata in locazione temporanea, 4.800 mq. afferenti ai diritti edificatori comunali e destinati a edilizia residenziale sovvenzionata in locazione permanente; 10.000 mq. afferenti ai diritti edificatori comunali destinati a residenze universitarie collettive; sono quindi previsti un minimo di 1.330 ed un massimo di 1.960 abitanti e circa 450 alloggi e 200 unità residenziali universitarie) e ad ASPI, mentre il fabbisogno per servizi è stimato in 72.731 mq.
    I soggetti attuatori del Programma integrato Spina 2 sono:
    a)    Gefim-Lamarmora-SIGI Imprese/cooperative consorziate o associate
    b)    il Comune di Torino (in quanto proprietario delle aree di cui sopra).
    Gli investimenti economici stimati per la realizzazione dei nuovi fabbricati previsti dal Programma sono pari a L.194.168.539.000, a carico, pro quota, dei soggetti attuatori mentre per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria è prevista una spesa di L.13.282.639.000, a fronte di oneri di urbanizzazione tabellari pari a L. 15.363.235.000.
C)     PROGRAMMA INTEGRATO FRAMTEK
    Il programma interessa un'area di 54.878 mq compresa tra corso Bramante, via Giordano Bruno, via Arduino e l'area ferroviaria, sulla quale sono attualmente insediati stabilimenti dismessi e il deposito AMIAT.
    Il programma comprende aree destinate dal P.R.G. a Zona urbana di trasformazione (ZUT), ambito 12.12 Framtek.
    Il programma prevede la riduzione della Z.U.T. alla sola area industriale dismessa con destinazione a residenza (min 80%) ad ASPI, (max 20%) e a servizi le aree di proprietà comunale (8.813 mq).


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    La SLP generata è pari a 32.250 mq. Si prevede di destinare alla residenza un minimo di 25.796 mq di SLP (di cui 5.400 mq. di edilizia sovvenzionata in locazione temporanea, 1.400 mq. sovvenzionata in locazione permanente, 7.000 di edilizia agevolata e minimo 11.966 mq. di edilizia libera) pari a n. 759 abitanti e alla realizzazione di n. 301 alloggi, con un massimo di 6.450 mq ad ASPI.
    Una parte dell'area Z.U.T. viene destinata al nuovo deposito AMIAT, mediante il recupero degli edifici industriali dismessi, integrata da una parte dell'area per servizi di proprietà comunale.
    Gli investimenti economici stimati per la realizzazione dei nuovi fabbricati previsti dal Programma integrato Framtek sono pari a L.84.846.235, mentre per realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria è prevista una spesa di L.3.513.020.000, a fronte di oneri di urbanizzazione tabellari pari a L.6.486.040.000.
    Gli schemi di convenzione, relativi ai tre Programmi, allegati all'accordo di programma sono stati concordati con gli operatori proponenti il programma integrato e prevedono tra l'altro la cessione gratuita al Comune delle aree e spazi necessari per la dotazione degli standards per servizi ai sensi della L.R. n. 56/77 e delle N.U.E.A. del nuovo P.R.G., definiscono le polizze fideiussorie a garanzia dell'osservanza degli obblighi concessori nelle more della definizione analitica degli oneri concessori stessi, contengono l'impegno degli operatori proponenti ad eseguire direttamente tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria con scomputo dagli oneri di urbanizzazione dovuti, fissano le destinazioni d'uso, le quantità edificabili, le quote di edilizia residenziale privata e sovvenzionata, i termini di esecuzione, (di cui ai cronoprogrammi allegati all'accordo) e le garanzie necessarie. Per quanto concerne l'obbligo di convenzionamento di cui all'art. 32 legge 457/1978, considerata la particolare natura giuridica dei Programmi integrati di intervento, che non si qualificano come semplici strumenti di attuazione del PRGC, nelle convenzioni sono stabiliti criteri specifici di applicazione dell'obbligo suddetto, prevedendo la possibilità di individuare all'interno delle quote di edilizia sovvenzionata, gli alloggi soggetti a convenzionamento a tutela delle fasce sociali disagiate.
    Nella fattispecie del Programma Integrato di Intervento Spina 2 tale modalità potrà essere applicata a condizione che il soggetto aggiudicatario del bando per l'assegnazione dei finanziamenti di ERP coincida con il soggetto proponente attuatore del Programma.
    Le convenzioni sopra indicate dovranno essere sottoscritte , entro 60 giorni dalla ratifica dell'accordo, pena la decadenza dell'accordo stesso.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

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    Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino, approvato con delibera della Giunta Regionale in data 21 aprile 1995;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    In corso di consultazione alle Circoscrizioni nn. 1-3-9
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1)    di ratificare, ai sensi del 5° comma dell'art.27 della Legge 8 giugno 1999, n. 142, "l'Accordo di Programma" fra la Regione Piemonte ed il Comune di Torino, sottoscritto il 23 novembre 1998, concernente la realizzazione di Programmi integrati di intervento (art. 16, legge 17 febbraio 1992, n. 179) per la riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale delle aree Lancia, Spina 2, Framtek, con i relativi allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale (all. 1-31 - nn. );
2)    di prendere atto che l'accordo, adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, determina le variazioni in esso previste al vigente P.R.G.;
3)    di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., gli allegati schemi di Convenzione con i soggetti proponenti per l'attuazione dei tre programmi integrati.
    Trattandosi di ratifica di "accordo di programma" nonché di approvazione di schema di convenzione, il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4)    di revocare le deliberazioni del Consiglio Comunale del 23 luglio 1996 (mecc. 9604311/09) e del 30 gennaio 1997 (mecc. 9700127/09) di adozione della variante n. 2 al P.R.G. (ambito 12.12. Framtek);
5)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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