Divisione Edilizia e Urbanistica
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Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
RG

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


(proposta dalla G.C. 10 dicembre 1998)

OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 6 - P.P. BOTTICELLI - COMPARTI 4B E 5 - ESPROPRIO IMMOBILI - CESSIONE VOLONTARIA - PROPRIETA' SPEM - SPESA L.16.000.000.= APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico.

    Con deliberazione della Giunta Regionale n. 84-8639 in data 28 ottobre 1986 è stato approvato il piano particolareggiato "Botticelli" in cui è inclusa l'area compresa tra Corso Giulio Cesare. Via Botticelli e strada dell'Arrivore.
    Tale approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.
    Con deliberazione n. 79 del Consiglio Comunale del 14 marzo 1994 (mecc. 9400486/09), esecutiva dall'8 aprile 1994, è stata approvata la procedura espropriativa degli immobili compresi nei Comparti 4b e 5 del piano particolareggiato "Botticelli" destinati alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed è stato contestualmente delegato il Sindaco, o chi per esso, all'espletamento e alla pronuncia di tutti i provvedimenti connessi con detto piano ed in particolare all'emanazione del decreto di determinazione dell'indennità.
    Con decreto n. 2/95 in data 20 febbraio 1995 il Sindaco della Città ha determinato, ai sensi dell'art. 5 bis della Legge 8 agosto 1992 n.359, l'indennità di esproprio da corrispondere agli aventi diritto.
    Nei termini previsti dell'art. 12 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 come modificato dall'art. 5 bis - 2° comma - della citata Legge n.359/92, la S.p.A. S.P.A.M. - Società Piemontese AGIP Metano, ora S.r.l. S.P.E.M. Società Piemontese Esercizio Metano (ditta n.4), ha dichiarato di essere disposta a convenire la cessione volontaria degli immobili di sua proprietà al prezzo stabilito nel sopra citato decreto n. 2/95.
    Su tale somma non occorre applicare la ritenuta d'imposta del 20%, ai sensi della Legge 30 dicembre 1991 n.413.
    Considerato che con la cessione volontaria la Città può completare la realizzazione dell'opera sopra indicata, si ritiene opportuno aderire alla proposta di cessione.



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    La spesa necessaria all'acquisizione degli immobili è di L.16.000.000.= e sarà impegnata con successiva determina dirigenziale.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Visto il Piano Particolareggiato "Botticelli," approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.84-8639 in data 28 ottobre 1986;
    Vista la Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto l'art. 71 della legge regionale 5 dicembre 1977 n.56;
    Vista la Legge 30 dicembre 1991 n.413;
    Vista la Legge 8 agosto 1922 n.359;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano, di approvare:

1)    La cessione volontaria da parte della S.r.l. S.P.E.M. - Società Piemontese Esercizio Metano - con sede in Reggio Emilia - via P.M. Curie, 14 - P. IVA 00530110014, in persona del legale rappresentante, degli immobili di sua proprietà compresi nei comparti 4b e 5 del piano particolareggiato "Botticelli" e destinati alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, contraddistinti con il n. 4 sull'unita planimetria che forma parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n. ) e descritti a catasto come segue:
    S.p.A. S.P.A.M. - Società Piemontese AGIP Metano - F. 101 mappale n.19 parte di mq.
    236 (ora S.r.l. SPEM - Società Piemontese Esercizio Metano F. 1101 mappale n. 78) -
    Coerenze: N. residua proprietà;
             E. Ipercop;
             S. Residua proprietà;
             O. Società MITO.
    Ditta n. 4 - colorata in giallo - nell'allegata planimetria.



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    Per la cessione dei suddetti immobili la S.r.l. S.P.E.M. accetta il prezzo di L.16.000.000, come determinato dal Sindaco della Città con il citato decreto n. 2/95 del 20 febbraio 1995, a titolo di indennità di esproprio.
    Su tale somma non occorre applicare la ritenuta d'imposta del 20% ai sensi della Legge 30 dicembre 1991 n. 413, in quanto trattasi di società commerciale.
2)    Per la suddetta cessione la S.r.l. S.P.E.M. dichiara:
    -    che la cessione dell'immobile di cui sopra è da intendersi a titolo definitivo ed il prezzo sopra indicato si intende comprensivo di ogni altra indennità determinabile a qualsiasi titolo;
    -    che l'immobile è ceduto libero, che non è sottoposto a pesi, vincoli, servitù, privilegi, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli e ad ogni altro peso o vincolo che ne possa diminuire il pieno dominio o il valore, e che è nella sua piena disponibilità garantendo per l'evizione a norma di legge.
3)    Il trasferimento alla Città della proprietà dell'immobile sopra descritto avrà luogo alla data di stipulazione dell'atto formale di cessione che le parti si impegnano a sottoscrivere dopo l'avvenuta esecutività della determinazione di un impegno di spesa.
    Le spese dell'atto di trasferimento relative e conseguenti, sono a carico della Città, richiamate le agevolazioni fiscali in materia trattandosi di immobili destinati ad impianti di pubblica utilità in esecuzione di strumento urbanistico esecutivo e verranno fronteggiate mediante utilizzo dei fondi impegnati dal Settore competente; resta invece a carico della proprietà cedente ogni imposta pendente, complementare, successiva e comunque susseguente che negli Uffici Finanziari dovessero liquidare su rogito od atti di provenienza o denunce ai fini fiscali comunque riferentesi all'immobile oggetto della presente cessione per il periodo di pertinenza della proprietà cedente.
    L'Ufficiale rogante, in sede di rogazione dell'atto contrattuale, è autorizzato ad apportare modifiche allo schema di cessione approvato con la presente deliberazione, in tutti i casi in cui si renderanno opportune anche per l'adeguamento alle norme giuridiche.
    L'impegno della spesa di L.16.000.000.= sarà oggetto di successiva determina dirigenziale.
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