Divisione Edilizia ed Urbanistica
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Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
RG - pc

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


(proposta dalla G.C. 10 dicembre 1998)

OGGETTO: P.R.G. - IMMOBILE SITO IN CORSO MONCALIERI, 249/5 - VARIANTE PARZIALE N.5 AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 7, DELLA L.U.R. COME MODIFICATO DALL'ART.1 DELLA L.R. 41/ 97 - ADOZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico.
    
    Il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.3 - 45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n.21 del 24 maggio 1995, destina ad area per servizi privati di interesse pubblico (Area Normativa SP), e piu' precisamente ad "impianti e attrezzature sportive - v", l'immobile sito nel territorio collinare, compreso tra la strada comunale del Salino e la via Sabaudia, ubicato in corso Moncalieri, 249/5, con accesso dalla strada alla Villa d'Ormea, adiacente ad insediamento residenziale costituito da numerose ville e da edifici condominiali.
    La destinazione ad impianti ed attrezzature sportive e' coerente con l'uso - in atto fino a tempi recenti - del suddetto immobile, costituito da aree libere e da alcuni fabbricati, gia' sede del circolo Sport Club Pilonetto, adibiti a bar-ristorante, ad alloggio custode, ad attivita' sportive e ricreative, a deposito e magazzino, in cui venivano svolte attivita' varie ed in modo particolare il gioco delle bocce.
    Tali attivita', sono state fonte di notevole disturbo per gli abitanti della zona e, quindi, continua ragione di attrito con i vicini, tali da condurre anche ad azioni legali. Tanto e' vero che la Societa' Amelia s.a.s., attuale proprietaria dell'immobile in parola, dopo aver sfrattato gli ultimi inquilini, ha avanzato alla Citta' richiesta di variante al Piano Regolatore Generale, intesa a consentire, pur sempre nell'ambito delle destinazioni a servizi privati di interesse pubblico, diversa tipologia di utilizzazioni, piu' consone all'ambiente ed al contesto circostante, quali ad esempio residenze per persone anziane, iniziative di carattere educativo o culturale etc..
    In particolare, la società proprietaria ha avanzato richiesta di contributo alla Regione Piemonte per l'attivazione di una struttura socio assistenziale destinata a persone disabili, in relazione al quale la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole (deliberazione mecc. 9805211/19), ai sensi dell' art. 5 comma 2 della L.R. 43/1997.



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    La tipologia di servizi in questione è contemplata, sotto la lettera "a", all'articolo 8, capoverso 68, e all'art.3, capoverso 15, delle Norne Urbanistico-Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale.
    La Civica Amministrazione, constatata l'utilita' di adibire gli immobili in parola ad usi che meglio si concilino con l'ambiente collinare in cui sono inseriti e che possano fornire alla collettivita' un servizio, ancorche' privato, ma pur sempre di interesse generale, e' addivenuta nella determinazione di accedere alla richiesta avanzata dalla Societa' Amelia s.a.s., mediante l'adozione di specifica variante al Piano Regolatore Generale.
    La variante prevede, nell'ambito della maggior parte dell'Area Normativa, sopra descritta, ubicata in corso Moncalieri, 249/5, con accesso dalla strada alla Villa d'Ormea, destinata dal Piano Regolatore Generale a servizi privati di interesse pubblico - Area SP -, il cambiamento delle specifiche attivita' di servizio, da "impianti e attrezzature sportive - v" a "servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attivita' sanitarie, sportive, culturali - a", quali elencate all'art.8, capoverso 68, e all'art.3, capoverso 15, delle Norme Urbanistico- Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale.
    La variante prevede inoltre che parte minore dell'Area Normativa SP di cui e' caso, costituente tratto del sedime della strada alla Villa d'Ormea, erroneamente destinata dal Piano Regolatore Generale ad impianti ed attrezzature private - "v", assuma, coerentemente con analoghe indicazioni dello strumento urbanistico generale, la stessa destinazione del tratto a monte della medesima strada e cioe' la destinazione a "Zone boscate".
    La variante non influisce sulla dotazione di spazi per pubblici servizi, ne' sull'edificabilita' del lotto interessato che, mantenendo, come detto, la destinazione a servizi privati "SP", rimane soggetto al disposto di cui al capoverso 69 dell'art.8 delle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale, in base al quale "i parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi" delle aree destinate a servizi privati di interesse pubblico "sono quelli della zona normativa di appartenenza".
    La variante inoltre, pur riguardando l'immobile compreso in aree soggette a vincolo ai sensi della legge 1497/39, stante il suo contenuto, quale in precedenza descritto, non incide "sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal Piano Regolatore Generale".
    La stessa pertanto, avuto anche riguardo al fatto che attiene a "previsioni... con rilevanza... limitata" ad un esiguo lotto compreso all'interno del "territorio comunale" e che non presenta incompatibilita' con "piani sovracomunali" vigenti, e' variante parziale ai sensi del comma 7 dell'art.17 della Legge Urbanistica Regionale.
    Pur essendo l'area di cui e' caso compresa nell'ambito del territorio collinare, il presente provvedimento di variante al Piano Regolatore Generale nulla rileva sotto il profilo geologico, non attenendo, come sopra espresso, alla normativa che disciplina l'edificabilita' dell'area stessa. In ogni caso si evidenzia come la medesima sia inserita, quasi totalmente, nella classe 2 (e, soltanto in minima parte, del tutto marginale, nella classe 6a) della carta geologica tecnica - stabilita' geomorfologica.


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Tutto cio' premesso:

    LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 e s.m.i., sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art.32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Visto l'art.17, comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56, come sostituito dall'art.1 della L.R. n.41/97;
    Visto il Piano Regolatore Generale della Citta' di Torino, approvato con D.R. del 21 aprile 1995.
    Dato atto che i pareri di cui all'art.53 della legge 8 giugno 1990 n.142, sono:
    favorevole sulla regolarita' tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
    favorevole sulla regolarita' contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Rilevato che la Circoscrizione 8, cui il presente provvedimento è stato inviato per il prescritto parere, nella seduta del 02/06/1998 ha espresso parere favorevole (all. 1 - n. ), subordinandolo alla richiesta "di escludere dal provvedimento medesimo la possibilità di autorizzare tipologie di servizi di natura sportiva per maggior tutela della quiete pubblica dell'area, anche in considerazione del fatto che la Soc. interessata ha escluso tale ipotesi".

CONTRODEDUZIONI

La richiesta della Circoscrizione 8 non è accoglibile nella formulazione suddetta, poichè ciò comporterebbe l'esclusione della tipologia di servizi per attività sportive contemplata dall'art. 8 cpv. 68 punto a) Area SP delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente.
Tuttavia, per venire incontro alle esigenze prospettate dalla Circoscrizione 8, il legale rappresentante della Amelia s.a.s. si è impegnato, con dichiarazione sottoscritta in data 9/11/98, allegata al presente provvedimento (all. 2 - n. ), a limitare l'utilizzo di eventuali strutture e/o attrezzature sportive realizzate o da realizzare nell'immobile di corso Moncalieri 249/5, annesse agli altri servizi previsti dalla succitata norma, eslusivamente a beneficio degli utenti dei servizi medesimi.
Lo stesso si è, inoltre, impegnato a stipulare e a trascrivere atto di vincolo, con la previsione della limitazione di cui sopra, successivamente all'adozione del presente provvedimento e preliminarmente alla sua approvazione definitiva.
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti in premessa che qui integralmente si richiamano:

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1)    di adottare, ai sensi dell'art.17, comma 7, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n.56 come sostituito dall'art.1 della L.R. n.41/ 97, la variante parziale n. 5 al Piano Regolatore Generale di Torino, concernente l'immobile sito in corso Moncalieri, 249/5, destinato dal Piano Regolatore Generale a servizi privati di interesse pubblico - Area SP.
    Tale variante comporta il cambiamento delle specifiche attivita' di servizio, da "impianti e attrezzature sportive - v" a "servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attivita' sanitarie, sportive, culturali - a", quali elencate all'art.8, capoverso 68, e all'art.3, capoverso 15, delle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale.
    La variante prevede inoltre che parte minore dell'Area Normativa SP di cui e' caso, costituente tratto del sedime della strada alla Villa d'Ormea, erroneamente destinata dal Piano Regolatore Generale ad impianti ed attrezzature private - "v", assuma, coerentemente con analoghe indicazioni dello strumento urbanistico generale, la stessa destinazione del tratto monte della medesima strada e cioe' la destinazione a "Zone boscate";
    Gli elaborati della variante allegati al presente provvedimento sono i seguenti (all. 3 - n. ):
    a)    relazione illustrativa;
    b)    estratto della tavola della situazione fabbricativa della localita', alla scala 1:2.000 con sovrapposto supporto trasparente, su cui e' evidenziata l'area oggetto di variante;
    c)    estratto della legenda della Tavola n.1 - Foglio Op. - del Piano Regolatore Generale;
    d)    estratto planimetrico della Tavola n.1 - Foglio 13 Ap. - dello stato attuale del Piano Regolatore Generale, alla scala 1:5.000;
    e)    estratto planimetrico della Tavola n.1 - Foglio 13 Ap. - della variante al Piano Regolatore Generale, alla scala 1:5.000, con sovrapposto supporto trasparente, su cui e' evidenziata l'area oggetto di variante;
    f)    estratto planimetrico della Tavola n.6 - Foglio 13 p. - alla scala 1:5.000, allegata al Piano Regolatore Generale, "Boschi e vincolo idrogeologico - Parchi regionali" - stato attuale, con sovrapposto supporto trasparente, su cui e' evidenziata la localizzazione dell'area oggetto di variante;
    g)    estratto planimetrico della Tavola n.6 - Foglio 13 p. - alla scala 1:5.000, allegata al Piano Regolatore Generale "Boschi e vincolo idrogeologico - Parchi regionali" - variante, con sovrapposto supporto trasparente, su cui e' evidenziata la localizzazione dell'area oggetto di variante;
    h)    estratto planimetrico della Tavola n.2 - Foglio 13 p. - alla scala 1:5.000, allegata al Piano Regolatore Generale, "Carta geologica tecnica - stabilita' geomorfologica", con sovrapposto supporto trasparente, su cui e' evidenziata la localizzazione dell'area oggetto di variante;
    i)    estratto planimetrico della Tavola n.3 - Foglio 13 p. - alla scala 1:5.000, allegata al Piano Regolatore Generale, "Carta geologica tecnica - Interventi ammissibili", con



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        sovrapposto supporto trasparente, su cui e' evidenziata la localizzazione dell'area oggetto di variante.
    Successivamente all'approvazione del presente provvedimento si procedera' all'adeguamento del Foglio 13A della Tavola n.1 del Piano Regolatore Generale, nonche' del Foglio 13 della Tavola n.6, allegata al medesimo, in conformita' alle variazioni descritte in precedenza e congiuntamente all'introduzione, nelle medesime tavole, degli aggiornamenti derivanti da altre modificazioni approvate con accordi di programma, varianti, correzioni di errori materiali.
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