Divisione Servizi Civici e Tributari
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 19 novembre 1998)


OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - REGOLAMENTO. APPROVAZIONE.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini.

    Il Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446 emanato sulla base della delega al Governo prevista dall'art. 3 commi dal 143 al 149 e 151 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, oltre ad istituire l'imposta regionale sulle attività produttive ha introdotto sostanziali innovazioni alla disciplina dei tributi locali.
    In particolare con gli artt. 36 e 51 sono stati aboliti alcuni tributi comunali fra i quali a decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
    Per contro con l'articolo 63 del medesimo decreto 446/97 sopra citato è data facoltà alle Province e Comuni di prevedere, con apposito regolamento, che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati, anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.
    La tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche costituisce una indispensabile entrata comunale, per cui si ritiene necessario istituire il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche per la cui applicazione e determinazione, come previsto dagli artt. 52 e 63 del D.Lgs. 446/97 è stato predisposto l'allegato regolamento.
    L'istituzione del canone oltre a fornire una risorsa finanziaria non trascurabile che, come la TOSAP applicata negli anni precedenti, concorrerà a garantire l'equilibrio del Bilancio Comunale, è necessaria in quanto la regolamentazione dell'uso del suolo pubblico costituisce un deterrente al suo utilizzo indiscriminato per finalità non riconducibili all'interesse generale e garantisce un indispensabile equilibrio tra i fattori di costo a carico di attività produttive svolte su suolo pubblico e quelle svolte su suolo privato.


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    L'allegato regolamento recepisce i criteri informatori previsti dall'art. 63 D.Lgs. 446/97 e principalmente:
1)    è stato precisato l'oggetto del canone e da chi è dovuto (artt. 2-3);
2)    sono state indicate le procedure per il rilascio, il rinnovo, la revoca delle concessioni e la loro diversa tipologia (artt. 4-5-6-7);
3)    tenendo conto della loro importanza, le strade, aree e spazi pubblici, sono stati suddivisi in cinque categorie aggiornando il viario già in vigore per la TOSAP e che risulta ormai obsoleto (art. 9);
4)    viene stabilito che la tariffa giornaliera riferita all'unità del metro quadrato lineare è determinata sulla base della classificazione delle vie di cui al punto 2), della durata dell'occupazione, del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, prevedendo l'applicazione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione (artt. 8-10);
5)    sono state indicate le modalità e termini di pagamento del canone, forme coattive di riscossione, rimborsi (artt. 12-16-18);
6)    sono indicate le occupazioni non assoggettate al canone e sono determinati i criteri per la commisurazione del canone per occupazioni particolari (artt. 13-14);
7)    per le occupazioni permanenti con cavi e condutture impianti o manufatti delle aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle strumentali ai servizi medesimi si è ritenuto, in sede di prima applicazione di adottare il criterio suggerito nello stesso art. 63 determinando il canone annuo forfettariamente, moltiplicando le misure unitarie di tariffa ivi stabilite per il numero delle relative utenze.
    L'impianto tariffario pur non discostandosi dai valori medi già in vigore per la TOSAP, si differenzia invece notevolmente sia per la riduzione del numero delle tariffe, sia perché sono stati razionalizzati gli adempimenti da parte del cittadino improntando l'applicazione del canone alla massima semplificazione.
    Per la tariffa ordinaria riferita al metro quadrato o lineare al giorno per ognuna delle cinque categorie di strade e aree comunali sarà approvata contestualmente al Bilancio di Previsione.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;

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    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per le motivazioni e le modalità espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che integralmente si richiamano, il Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione spazi aree pubbliche nella città di Torino allegato al presente provvedimento (all. 1- n. ) che ne costituisce parte integrante;
2)    di approvare i coefficienti di maggiorazione o di riduzione della tariffa ordinaria da applicare alle varie fattispecie di occupazioni quali risultano dal documento allegato al regolamento (all. A - n. );
3)    di approvare la classificazione in cinque categorie delle vie, piazze e aree pubbliche comprese quelle soggette a servitù di pubblico passaggio costituito con le modalità di Legge, quale risulta dal documento allegato al regolamento (all. B - n. );
4)    La tariffa ordinaria sarà approvata contestualmente al Bilancio di Previsione secondo quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
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