Divisione Servizi Tributari e Commercio
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 24 novembre 1998)


OGGETTO: PARCO DEL VALENTINO. OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO. DEROGA TRANSITORIA ALL'ART. 14 DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

    Proposta dell'Assessore Alfieri.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 luglio 1998 (mecc. 9804829/16), esecutiva dal 20 luglio 1998, era stato autorizzato, in via transitoria e sino al 31 dicembre 1998, il rinnovo dell'autorizzazione ad occupare suolo pubblico nel Parco del Valentino ai dieci operatori del commercio in forma ambulante già presenti nell'area, secondo il posizionamento dei chioschi per essi a suo tempo prestabilito e ciò al fine di non privare l'utenza del Parco di un servizio sino allora erogato.
    Tale data era stata ritenuta sufficiente al completamento della procedura necessaria, ad ottenere l'autorizzazione edilizia ai sensi di legge ed alla conseguente installazione delle nuove strutture.
    In fase di discussione dell'approvazione della suddetta proroga veniva disposto che il Settore commercio si assumesse l'impegno di concerto con i diversi settori interessati, di definire una volta per tutte l'ubicazione di tali strutture.
    In proposito in data 24 luglio 1998 veniva indetta una riunione tecnica di coordinamento che esaminava le varie problematiche derivanti dalle occupazioni degli operatori nelle attuali ubicazioni proponendo alcuni spostamenti. Dell'elaborazione definitiva della mappa con le nuove ubicazioni veniva dato incarico al Settore Arredo Urbano. Nel contesto della riunione il Settore Edilizia Privata portava a conoscenza di una presa di posizione della Commissione Igienico Edilizia che rivoluzionava la procedura prevista proponendo di affrontare in termini culturali la questione dei modelli di chiosco proposti dal Settore Arredo Urbano, (e approvati dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali) tramite apposita progettazione di chioschi a pianta circolare o poligonale, rispettosi dei diversi contesti in cui verranno collocati (quindi diversi fra loro) e coerenti con la tipologia di chioschi utilizzati nel passato.



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    Ritenendo che tale presa di posizione esulasse dal mero contesto tecnico e coinvolgesse la sfera politica veniva indetta una conferenza dei Capigruppo al fine di rendere edotte le varie componenti politiche delle problematiche emerse.
    Considerato l'orientamento emerso in sede di discussione nella conferenza tenutasi in data 2 ottobre 1998 e cioè di procedere secondo le indicazioni a suo tempo stabilite non tenendo conto delle indicazioni della Commissione Igienico Edilizia che farebbero rinviare la soluzione della realizzazione dei chioschi a tempi oggi non quantificabili, veniva richiesto all'Arredo Urbano di proporre, tenendo conto delle indicazioni di collocamento definitivo, una tipologia di chiosco meglio inseribile nel contesto ambientale che non preveda costi maggiori di quelli ad oggi previsti.
    In attesa di conoscere e valutare le nuove tipologie delle strutture da posizionare nel Parco e sino al completamento della procedura di autorizzazione edilizia prevista ed alla conseguente installazione dei medesimi si ritiene opportuno, al fine di non privare l'utenza del Parco nei prossimi mesi del servizio fin qui erogato, di autorizzare in deroga ai vincoli previsti dall'art. 14 del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, che gli operatori che già vi svolgono l'attività in forma ambulante possono continuare la propria attività occupando le aree di suolo pubblico individuate, per la collocazione definitiva dei chioschi sulla base delle proposte provenienti dai diversi Settori e dall'8° Circoscrizione ed elaborate dall'Arredo Urbano, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1999.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di autorizzare la concessione, in via transitoria e sino e non oltre il 31 dicembre 1999, in deroga all'art. 14 del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana approvato il 1° aprile 1996, il rinnovo dell'autorizzazione ad occupare suolo pubblico nel Parco del Valentino ai dieci operatori di commercio in forma ambulante già presente nell'area, secondo il

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    posizionamento dei chioschi nei siti individuati, sino al completamento della procedura necessaria ad ottenere l'autorizzazione edilizia ai sensi di legge ed alla conseguente installazione delle nuove strutture;
2)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3°comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
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