Divisione Mobilità
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Settore Parcheggi
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 5 novembre 1998)


OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE SITA IN VIA SAN DONATO ANGOLO VIA MARTINETTO IN DIRITTO DI SUPERFICIE - REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL'AREA - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 1996 (mecc. 9607805/06), esecutiva dal 20 gennaio 1997, è stata approvata la concessione in diritto di superficie dell'area comunale di Via San Donato angolo Via Martinetto alla Soc. Coop. a r. l. San Donato Park, rinviando a successivo provvedimento deliberativo l'approvazione del progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione superficiale.
    In data 25 febbraio 1997 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione (mecc. 9701150/06), esecutiva dal 18 marzo 1997, con la quale sono stati meglio definiti i termini entro i quali i Concessionari richiedenti devono presentare il progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione superficiale, stabilendo che tale presentazione deve avvenire entro 6 mesi dalla notifica dell'esecutività della deliberazione con la quale è stata approvata la concessione ai medesimi dell'area in diritto di superficie su cui realizzare i manufatti, con la possibilità di ulteriori 6 mesi di proroga, allorchè la richiesta di proroga sia sufficientemente motivata; decorso tale periodo senza che sia stato presentato il progetto, si procede a revocare la concessione dell'area in diritto di superficie.
    La Soc. Coop. a r. l. San Donato Park a cui era stata concessa l'area di Via San Donato angolo Via Martinetto in diritto di superficie avrebbe dovuto presentare il progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione superficiale entro il 22 agosto 1997, ma il 18 agosto 1997 ha richiesto una proroga dei termini per la presentazione dello stesso.


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    Si é ritenuto di procedere alla concessione della proroga fino al 22 febbraio 1998 con deliberazione della Giunta Comunale in data 23 settembre 1997 (mecc. 9705840/06), esecutiva dal 14 ottobre 1997.
    Poichè, nonostante i ripetuti solleciti e la comunicazione in data 12 marzo 1998 prot. n° 3312/X.1.3 con la quale si invitava a consegnare il progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione superficiale entro e non oltre il 31 marzo 1998, lo stesso non è stato presentato, si rende ora necessario, con il presente provvedimento, procedere alla revoca della concessione dell'area di Via San Donato angolo Via Martinetto alla Soc. Coop. a r. l. San Donato Park.
    L'art. 32 della Legge 142/90 determina le competenze dei Consigli Comunali limitatamente ad alcuni atti ben precisati che costituiscono gli atti fondamentali dell'Ente.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, considerate le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la revoca della concessione in diritto di superficie dell'area comunale di Via San Donato angolo Via Martinetto, su cui avrebbe dovuto essere realizzato un parcheggio pertinenziale per n. 48 posti auto così come approvato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 1996 (mecc. 9607805/06), esecutiva dal 20 gennaio 1997, alla Soc. Coop. a r. l. San Donato Park nella persona del Sig. Simone USAI, nato a Pianezza (TO) il 20 dicembre 1974 e residente a Pianezza (TO) in Via Primo Levi, 6 - C.F. SUA SMN 74T20 G559J.
    La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del Comune di Torino;


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2)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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