Divisione Servizi Culturali
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Settore Gioventù e Tempo Libero
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta della G.C. 3 novembre 1998)


OGGETTO: PASS 15 METROPOLITANO _ CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO ED ALTRI 16 COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA.

    Proposta dell'Assessore Perone.

    Con deliberazione (mecc. 9800940/50) della Giunta Comunale del 24 febbraio 1998, esecutiva dal 17 marzo 1998, è stata approvata l'attuazione per il 1998 dell'iniziativa PASS 15 - TORINO IN TASCA, destinata a promuovere la partecipazione dei giovani torinesi alle attività culturali e sportive che si svolgono a Torino, con una specifica offerta di "assaggio gratuito" destinata ai quindicenni, in concomitanza con il primo rilascio della carta d'identità.
    A partire dal mese di aprile del '98 ha quindi preso il via la prima attuazione sperimentale dell'iniziativa, con il rilascio, a tutti i circa 6900 ragazzi e ragazze residenti a Torino che compiono i 15 anni nel corso del '98, di un carnet personale di biglietti-omaggio, ciascuno dei quali consente di partecipare gratuitamente, per una volta, ad un evento o spettacolo di tipo culturale o sportivo scelti fra quelli che la Città mette normalmente a disposizione dei cittadini.
     L'esperienza del '98 ha consentito di acquisire alcune utili indicazioni di cui è opportuno tener conto per la programmazione degli anni successivi. Specificamente dalle Scuole Superiori di Torino, che sono frequentate non solo dai ragazzi residenti a Torino ma anche da molti che sono residenti nei Comuni confinanti, è emerso il suggerimento di estendere possibilmente l'iniziativa Pass 15 anche ai Comuni della cintura, allo scopo di non introdurre fastidiose discriminazioni nelle opportunità offerte ai ragazzi basate esclusivamente sulla diversa residenza anagrafica.
    Dopo aver espletato gli opportuni sondaggi informativi e a seguito di alcune riunioni organizzative, si è constatato che ci sono tutte le condizioni che consentono di estendere l'iniziativa Pass 15, a partire dal 1999, ai seguenti Comuni: Alpignano, Beinasco, Borgaro Torinese, Chieri, Collegno, Grugliasco, Leinì, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Venaria Reale.
    Il protocollo d'intesa sulle risorse culturali stipulato tra il Comune di Torino e diciassette Comuni dell'Area Metropolitana (deliberazione del Consiglio Comunale di Torino n. 9701282/45 esecutiva dall'11/4/97) dichiara tra le sue finalità quella di .”garantire a tutti i cittadini dei Comuni firmatari del presente protocollo pari opportunità di fruizione ed un medesimo trattamen-



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to nell'accesso ai servizi ed alle iniziative culturali” e di.”individuare all'interno delle attività programmate e/o programmabili da ogni singola realtà locale quelle che possono diventare di interesse metropolitano”. Tale protocollo d'intesa costituisce quindi il riferimento per l'attuazione dell'iniziativa PASS 15 in modo organicamente coordinato a livello di area metropolitana e consente l'adozione di uno strumento specificamente finalizzato alla sua attuazione, nella fattispecie una Convenzione tra il Comune di Torino e gli altri Comuni dell'area metropolitana che si dichiarano cointeressati.
    La Convenzione in questione ha le seguenti finalità e caratteristiche:
a)    l'iniziativa PASS 15, che ha avuto risultati ed accoglienza estremamente positivi nel suo primo anno di attuazione sperimentale a Torino, assume la caratteristica di opportunità di promozione culturale e sportiva offerta in modo unitariamente coordinato a tutti i ragazzi e ragazze dell'area metropolitana;
b)    anche in questa nuova versione, l'iniziativa mantiene le caratteristiche salienti dell'esperienza torinese del '98, e cioè:
    -    validità per un anno del PASS 15 per tutti i ragazzi che via via compiono i quindici anni (e quindi fino al compimento del sedicesimo);
    -    totale gratuità per i ragazzi delle proposte contenute nel PASS 15;
    -    adesione sostanzialmente gratuita degli enti ed associazioni che collaborano con una proposta. Sono ammesse eccezioni (e cioè erogazione di contributo specifico) a fronte di offerte di “particolare pregio”;
    -    buon livello qualitativo dell'offerta ed attenzione ad evitare le offerte che nascondono secondi fini o puro intendimento commerciale;
    -    obbligo di copertura assicurativa per tutte le attività promosse nell'ambito dell'iniziativa;
c)    il coordinamento unitario dell'iniziativa comporta che il Comune di Torino rende disponibili anche per i ragazzi degli altri Comuni alcune delle “sue” offerte (in linea di massima quelle per cui è indispensabile, o ragionevole, ipotizzare la mobilità dei ragazzi verso Torino, ad esempio: ingresso ai Saloni del Libro e della Musica, ingresso ad Experimenta, un concerto al Teatro Regio, uno spettacolo al Teatro Stabile.). Anche altri Comuni metteranno a disposizione degli altri alcune delle proprie offerte. Ciascun Comune integrerà poi la composizione del suo PASS 15 con le proprie offerte specifiche, ricavabili da enti, associazioni o strutture presenti sul proprio territorio.
d)    Il Comune di Torino curerà la pubblicizzazione dell'iniziativa nel suo complesso (campagna radio e stampa), la produzione tipografica di tessere e carnet di biglietti ed anche la produzione di materiale pubblicitario limitatamente alla seguente tipologia: manifesti, locandine, opuscoli informativi. Ciascun Comune indicherà la quantità voluta di materiale pubblicitario e ne curerà poi la diffusione sul proprio territorio.


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e)    Per la parte di lavoro e di offerte "onerose" che si accolla anche per conto degli altri Comuni, al Comune di Torino sarà riconosciuto un rimborso-spese forfettario, commisu-
    rato ad una quota individuale di L. 15.000 per ciascuno dei quindicenni residenti nei rispettivi Comuni. Nel caso in cui un Comune metta qualche sua offerta anche a disposizione della Città di Torino e questa venga accettata come congrua e realisticamente utilizzabile dai quindicenni di Torino, la relativa quota individuale di rimborso-spese viene ridotta a L. 10.000.
f)    La Convenzione ha la durata di tre anni e potrà essere ulteriormente prorogata, tramite apposito provvedimento, dopo una verifica dell'opportunità di tale progetto, eventualmente allargandola ad altri Comuni che facciano pervenire successivamente la propria adesione.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE


1)    di approvare che l'iniziativa PASS 15, che si è sperimentata con risultati positivi nel 1998, si ripeta anche nel 1999, in una nuova versione allargata ai Comuni dell'area metropolitana;
2)    di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento deliberativo e che ne costituisce parte integrante (all. 1 - n. ), che ha lo scopo di gestire l'iniziativa PASS 15 in modo unitario e coordinato tra il Comune di Torino ed i Comuni di Alpignano, Beinasco, Borgaro Torinese, Chieri, Collegno, Grugliasco, Leinì, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Venaria Reale.
    La convenzione sarà stipulata dopo l'approvazione e la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento.

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    Con successive determinazioni dirigenziali si provvederà agli impegni di spesa previsti a carico del Comune di Torino, mentre i rimborsi forfettari previsti a carico degli altriComuni contraenti a favore del Comune di Torino saranno versati in apposito capitolo d'entrata di nuova istituzione nel bilancio di previsione per il 1999;
3)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
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