Divisione Mobilità
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Settore Parcheggi
SC

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 3 novembre 1998)


OGGETTO LEGGE 122/89 - PROGRAMMA URBANO DEI PARCHEGGI DEL COMUNE DI TORINO - PARZIALE MODIFICA - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico:

    Con deliberazione della Giunta Municipale d'urgenza del 5 settembre 1989 (mecc. 8910983/06), ratificata dal Consiglio Comunale in data 21 marzo 1990 e successive modificazioni ed integrazioni quali da ultimo la deliberazione n. 80 del Consiglio Comunale in data 20 marzo 1997 (mecc. 9701006/06), esecutiva dal 4 aprile 1997, il Comune di Torino ha provveduto, ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 marzo 1989 n. 122, a formulare il proprio Programma Urbano dei Parcheggi (P.U.P.), richiedendo altresì l'erogazione del contributo previsto dall'art. 4 della stessa Legge e disciplinato dal Decreto Ministeriale 14 febbraio 1990 n. 41 ed ora anche dalla Legge Regionale 1 agosto 1996 n. 52, per alcuni dei parcheggi contemplati nel Programma medesimo.
    L'attuale Programma Urbano dei Parcheggi è pertanto quello risultante a seguito della parziale modifica apportata con la sopracitata deliberazione (mecc. 9701006/06) ed approvato, ai sensi del 4° comma dell'art. 6 legge 122/89, dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale 189-19742 del 2 giugno 1997.
    A seguito del trasferimento di competenze in materia di parcheggi dallo Stato alle Regioni e della conseguente legge della Regione Piemonte in data 1 agosto 1996 n. 52, che ha dettato nuove norme in materia, le quali, tra l'altro, prevedono che il contributo statale ex lege 122/89 sia ora corrisposto a favore del Comune e quindi non più direttamente ai concessionari ed inoltre che la relativa erogazione possa avvenire in dieci annualità con le procedure di cui all'art. 4 della Legge 122/89 oppure, previo accordo con il Comune, secondo le modalità previste dalla Legge Regionale 21 marzo 1984 n. 18 e s.m.i. in tema di opere e lavori pubblici, con deliberazione n. 5451 della Giunta Comunale in data 17 ottobre 1996 (mecc. 9606536/06), esecutiva dal 7 novembre 1996, il Comune di Torino ha provveduto a scegliere le modalità di erogazione del contributo, indicando quelle previste dall'art. 11 della Legge Regionale 18/84.



    Con la medesima deliberazione è stata altresì indicata per i parcheggi compresi nel Programma da realizzare con contributo, la ripartizione della somma disponibile pari a Lire 15.640.000.000 annui per dieci anni per un totale quindi di L. 156.400.000.000, con riserva di provvedere, in sede di revisione del P.U.P. ad una più approfondita analisi sulla realizzabilità degli interventi.
    Conseguentemente, con successiva deliberazione (mecc. 9701006/06) già citata, di parziale modifica, si è provveduto ad aggiornare il Programma, relativamente ai parcheggi da realizzare con contributo, procedendo alla eliminazione delle localizzazioni dei parcheggi non più ritenute utili e provvedendo all'inserimento di altre localizzazioni delle quali si era nel frattempo manifestata la necessità.
    Si rende necessario ora procedere ad apportare alcune modifiche al P.U.P. in relazione alle seguenti ragioni:
a)    a seguito dell'approvazione dei progetti esecutivi di alcuni parcheggi compresi nel Programma è stato precisato il numero esatto di posti auto a rotazione che verranno realizzati.
    Bolzano: per il quale è stata espletata gara pubblica internazionale e si è proceduto all'aggiudicazione in concessione della progettazione, costruzione e gestione del parcheggio ed all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo presentato, nonchè alla stipula della relativa convenzione.
    E' prevista la realizzazione di 855 posti auto, più n. 54 posti moto, più n. 54 posti ciclo, tutti interamente a rotazione in luogo di n. 670 posti auto previsti nell'attuale P.U.P..
    Palazzo: con deliberazione del Consiglio Comunale del 30.03.1998 (mecc. 9801418/39) è stata approvata una variante al progetto esecutivo che aumenta il numero di posti auto a rotazione che verranno realizzati e che dagli attuali 637 diventeranno 761, per un totale complessivo di posti auto, compresi quelli ad uso privato, di n. 853. .
    Carducci: il progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 28/05/1998 (mecc. 9804451/39) prevede un aumento di posti auto a rotazione che ora corrispondono a n. 375 in luogo di n. 350 previsti nel P.U.P. vigente.
    D'Azeglio - Galilei: il contributo previsto dal P.U.P. vigente è di Lire 4.400.000.000.
    Ora i posti auto che verranno realizzati sono 229 pertanto il contributo effettivo è di L. 4.580.000.000.
b)    per contro, dovendo aumentare i contributi per le quattro localizzazioni, di cui al punto a) si è proceduto ad una verifica tecnica delle localizzazioni, assistite da contributo previsto nel P.U.P., anche tenuto conto dell'ammontare del contributo complessivo assegnato al Comune di Torino, che non può superare L. 156.400.000.000.
    Si propone pertanto l'eliminazione del parcheggio Duca D'Aosta. La realizzazione di tale parcheggio non si rende più necessaria in quanto nell'ampliamento del Politecnico è prevista la realizzazione di manufatti a parcheggio pluripiano interrati per il fabbisogno di posti auto a servizio delle nuove strutture universitarie. Inoltre sono state presentate

richieste per realizzare parcheggi pertinenziali in C.so Arimondi - Via Toselli - C.so Trieste, tutte aree molto prossime al Piazzale Duca d'Aosta portando nella zona una ulteriore dotazione di posti di sosta.
c)    il parcheggio Risorgimento è previsto nel P.U.P. vigente tra quelli da realizzare senza contributo, in totale autofinanziamento sotto il sedime della piazza omonima. Ora con deliberazione n. 218 del Consiglio Comunale in data 24/07/1997 (n. mecc. 9703788/06), esecutiva dal 8/08/1997, è stata approvata la concessione per la realizzazione in diritto di superficie di un parcheggio pertinenziale di n. 155 posti auto sotto il medesimo sedime e pertanto si può procedere all'eliminazione di tale parcheggio onde consentire al Concessionario di realizzare il parcheggio pertinenziale.
    Alla luce delle considerazioni suesposte si rende pertanto necessario approvare la nuova articolazione del Programma Urbano dei Parcheggi per quanto riguarda i parcheggi oggetto di contributo, nonchè ad eliminare il parcheggio Risorgimento tra quelli da realizzare senza contributo in totale autofinanziamento.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la parziale modifica dell'articolazione del Programma Urbano dei Parcheggi, relativamente ai parcheggi da realizzare mediante concessione di progettazione, costruzione e gestione con contributo statale ex lege 122/89, ora disciplinato dalla L.R. 52/96, ovvero in autofinanziamento ed ai parcheggi da realizzare da parte della Città di Torino o tramite A.T.M. con contributo statale ex lege 122/89 e L. R. 52/96, in particolare per quanto riguarda l'entità dei contributi. Nello specifico i parcheggi interessati dalle modifiche sono:
    - Bolzano con un contributo aggiornato di 18 miliardi
    - Palazzo con un contributo aggiornato di 13 miliardi
    - Carducci con un contributo aggiornato di 6 miliardi


    - D'Azeglio - Galilei con un contributo aggiornato di 4,580 miliardi;
2)    di eliminare il parcheggio Risorgimento tra quelli da realizzare senza contributo in totale autofinanziamento;
    Restano ferme tutte le altre localizzazioni di parcheggi non assistite da contributo ex lege 122/89 indicati nella deliberazione n. 275 del Consiglio Comunale in data 27 luglio 1995 (mecc. 9505130/06);
3)    Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio Comunale;
4)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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