Divisione Servizi Abitativi
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Settore Convenzioni e Contratti
RG - pc

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


(proposta dalla G.C. 27 ottobre 1998)

OGGETTO: UNITA' IMMOBILIARI DI E.R.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' NEL COMUNE DI NICHELINO VIA AMENDOLA 21 - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 1985 (mecc. 8516151/12) e della deliberazione della Giunta Municipale in data 18 marzo 1986 (mecc. 8603541/12) venne formalizzato con atto rogito Viscusi rep. n. 230671 del 6 maggio 1986 l'acquisto da parte della Città di n. 4 alloggi e n. 4 autorimesse nel complesso edilizio di proprietà dell'Impresa Costruzioni Arch. Aldo Casassa - ARCAS S.p.a., ubicato in Nichelino, Via Amendola 21; l'acquisto venne finanziato con i fondi messi a disposizione della Città ai sensi della Legge 5 aprile 1985 n. 118.
    Gli immobili predetti insistono su un'area facente parte del Lotto 13 del Piano di Edilizia Economica e Popolare, distinta a catasto al Foglio VIII n. 632 parte e n. 634, concessa in diritto di superficie novantanovennale dal Comune di Nichelino alla predetta Impresa con Convenzione ex art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, atto rogito Grassi Reverdini, rep. n.17060 in data 18 febbraio 1982.
    Nel sopra citato atto di compravendita l'Impresa venditrice dichiarò di rinunciare irrevocabilmente al diritto di rivalsa verso la Città circa il pagamento di somme aggiuntive od eventuali conguagli di cui alla Legge 385 del 29 luglio 1980 che il Comune di Nichelino avrebbe potuto richiedere, anche in tempi successivi all'atto medesimo, in relazione ai costi effettivamente sostenuti dalla medesima Amministrazione comunale per l'acquisizione dell'area di cui trattasi.
    Con nota prot. n. 4945 in data 31 gennaio 1995 il Comune di Nichelino rese noto alla Città che, a seguito degli accordi transattivi sulle indennità di esproprio intervenute con alcune proprietà, tale Amministrazione aveva a suo tempo inoltrato ai proprietari degli alloggi le richieste di conguaglio da essi derivanti.
    Le tensioni venutesi a creare in tale contesto spinsero il Comune di Nichelino ad accogliere le richieste avanzate dai cittadini interessati dal conguaglio, i quali, a fronte dei maggiori oneri



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espropriativi da sopportare, superiori a quelli prevedibili od ipotizzabili al momento della stipulazione delle convenzioni, sostennero l'incoerenza del regime superficiario e le limitazioni da esso derivanti e ne rivendicarono la trasformazione in diritto di proprietà.
    In tale situazione il Consiglio Comunale di Nichelino, con deliberazione n. 11 in data 11 gennaio 1993, tracciò la linea direttrice della conversione del diritto di superficie in diritto di proprietà, subordinandone l'accesso alla manifesta volontà da parte di tutti i proprietari ed alla corresponsione dell'intero ammontare delle indennità espropriative.
    Con successiva deliberazione consiliare n. 131 del 14 ottobre 1993 venne approvato il P.P.A. del PEEP “Pracavallo-Castello-Debouchè”, destinando una percentuale del 37% del volume su aree in proprietà ed il residuo su aree in diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e secondo le priorità indicate dalla precedente deliberazione n. 11/93.
    Fra i lotti da assegnarsi in diritto di proprietà, individuati con la predetta deliberazione, venne ricompresa l'area già assegnata all'Impresa di Costruzioni Arch. Aldo Casassa - ARCAS S.p.a., su cui ora sorge il complesso edilizio in cui sono ubicate le unità successivamente cedute alla Città.
    I proprietari degli alloggi degli edifici all'interno del lotto in questione, avendo provveduto al versamento dell'intero conguaglio delle indennità, inoltrarono al Comune di Nichelino formale richiesta di trasformazione del diritto superficiario.
    Poiché la concessione in proprietà del lotto fondiario non venne ritenuta frazionabile all'interno degli stabili su di esso edificati, il predetto Comune richiese alla Città di sottoscrivere analoga richiesta per poter dar corso all'istanza presentata dagli altri proprietari superficiari.
    La stessa Amministrazione precisò che il conguaglio relativo alle unità immobiliari di proprietà della Città era stato debitamente corrisposto dall'Impresa ARCAS S.p.a. e che quindi la trasformazione del diritto di superficie non avrebbe comportato alcun onere aggiuntivo, se non quelli derivanti dalla stipulazione dell'atto notarile, trascrizione e registrazione, da ripartirsi tra tutti i soggetti interessati.
    Con nota prot. n. 3312 in data 16.5.95 la Città, acquisito dai competenti Uffici Comunali un parere di massima favorevole, invitò il Comune di Nichelino a voler trasmettere uno schema d'atto notarile da sottoporre agli Organi comunali al fine dell'eventuale approvazione della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relativamente alle unità a suo tempo acquisite.
    Con deliberazione Consiliare n. 52 del 27 maggio 1996 il Comune di Nichelino, considerato che l'ammontare del conguaglio delle indennità espropriative era stato interamente corrisposto da tutti i soggetti interessati, ha deliberato di concedere in diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71 e nel rispetto dell'art. 23 della Legge 17 febbraio 1992 n. 179, l'area, già assegnata in diritto di superficie, su cui sorgono i Condominii di Via Amendola 17, 19 e 21, rinunciando al diritto di prelazione su ogni cessione delle unità immobiliari realizzate.



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    Con deliberazione consiliare n. 52 del 20 marzo 1997, trasmessa alla Città con nota prot. n. 31458 del 12 giugno 1997, il Comune di Nichelino ha quindi approvato lo schema di atto per le modificazioni da apportare agli atti originari per formalizzare la cessione in diritto di proprietà dell'area summenzionata.
    Con successivo provvedimento deliberativo, in corso di adozione, il Comune di Nichelino, in accoglimento alle richieste della Città, ha apportato alcune integrazioni al testo di atto precedentemente approvato, al fine di renderlo coerente con il particolare regime giuridico cui sono soggetti, in materia di locazione, gli alloggi di proprietà della Città.
    Occorre pertanto procedere all'approvazione, da parte della Città, dello schema d'atto allegato al presente provvedimento, conforme a quello adottato dal Comune di Nichelino, rettificato con le integrazioni riportate nel dispositivo della presente deliberazione, onde procedere alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà dell'area su cui insiste il Condominio di Via Amendola 21, tenuto conto delle aspettive, meritevoli di tutela, dei proprietari degli alloggi in esso compresi ed in accoglimento dei provvedimenti assunti dalla predetta Amministrazione comunale.
    Occorre inoltre considerare che tale operazione non comporta alcun onere aggiuntivo per la Città rispetto a quello a suo tempo versato in occasione della compravendita formalizzata con atto Viscusi del 6 maggio 1986, ad eccezione di quota spese per eventuali frazionamenti, per la stipulazione dell'atto notarile e per gli oneri di trascrizione.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare l'allegato schema di atto pubblico (all. 1- n. ) da stipularsi tra la Città ed il Comune di Nichelino per la modificazione della Convenzione atto rogito Notaio Grassi Reverdini, rep. 17060 del 18 febbraio 1982, al fine della trasformazione del diritto di



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    superficie in diritto di proprietà dell'area sita nel predetto Comune, Via Amendola 21, distinta a catasto al Foglio VIII mapp. n. 632 parte e n. 634, su cui insistono n. 4 unità alloggiative e n. 4 autorimesse acquistate dalla Città con atto rogito Notaio Viscusi, rep. 230671 del 6 maggio 1986;
2)    di approvare le seguenti integrazioni al predetto schema concordate con l'Amministrazione Comunale di Nichelino:
    a pag. 3, nelle Premesse, dopo il 1° capoverso aggiungere:
    “che la Città di Torino, nel fabbricato summenzionato, ha acquistato con atto rogito Notaio Viscusi in data 6 maggio 1986, rep. N. 230671/14183, n. 4 alloggi e n. 4 autorimesse con utilizzo dei fondi messi a disposizione della Città medesima ai sensi della Legge 5 aprile 1985 n. 118";
    all'art. 2 aggiungere il secondo comma:
    “Per quanto riguarda gli alloggi e le autorimesse di proprietà della Città di Torino il corrispettivo predetto è stato integralmente versato dall'Impresa Edilizia costruttrice e nulla è più dovuto dalla Città di Torino”;
    l'art. 3, commi 1° e 2°, viene riformulato nel modo seguente:

ARTICOLO 3
    "Gli alloggi, in considerazione del pagamento del costo delle aree pari al valore venale da parte dei condominii aventi causa dalla Cooperativa/Impresa Edilizia ............................., potranno essere ceduti o locati a chiunque, indipendentemente dai criteri, prezzi ed aggiornamenti e modalità, previsti rispettivamente agli appositi articoli nn. 10, 11 e 12 della convenzione originaria.
    I medesimi articoli, pertanto, cessano di avere efficacia con la stipula del presente atto. Ai fini della locazione si richiama, per quanto applicabile, la Legge 392/78, ad eccezione degli alloggi e delle autorimesse di proprietà della Città di Torino, che saranno locati nel rispetto delle leggi vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica”.
    Rimangono inalterati gli altri commi dell'art. 3.
3)    di prendere atto che, sulla base di quanto deliberato dall'Amministrazione Comunale di Nichelino, la predetta trasformazione non comporta alcun onere per la Città, ad eccezione di quota delle spese per eventuali frazionamenti, per la stipulazione dell'atto notarile e per gli oneri di trascrizione; l'impegno e la liquidazione della spesa relativa a tali oneri è riservata a successiva determinazione dirigenziale;
4)    di dare atto che lo schema di convenzione e le relative integrazioni, oggetto del presente provvedimento, devono intendersi di massima e pertanto l'ufficiale rogante potrà apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonchè le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto.
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