Divisione iv Servizi Abitativi
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Settore B Convenzioni e Contratti
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


(proposta dalla G.C. 13 agosto 1998)

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL PIANO DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA L. 560/93 - SPECIFICAZIONI E RETTIFICHE ALLE DELIBERAZIONI N. 378 E N. 21 (MECC. 9606204/12 E MECC. 9607390/12) APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    La Legge n. 560 del 23 dicembre 1993 ha consentito l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore. A tal fine gli Enti proprietari sono stati chiamati a definire una proposta di massima per l'alienazione del proprio patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica, al fine di consentire alla Regione la formulazione dei piani di vendita ai sensi del comma 4 dell'articolo unico della stessa legge 560/93, e rendere alienabile dal 50 al 75% del patrimonio abitativo esistente in ciascuna provincia.
    La Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale n. 730- C. R. 2982 del 15 marzo 1994, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 20 aprile 1994, integrata con provvedimento n. 874/12045 del 13 settembre 1994, ha approvato il piano di alienazione di alcuni immobili di proprietà del Comune di Torino, in attuazione della Legge in oggetto.
    Il Consiglio Comunale di Torino con deliberazione n. 378 in data 11 novembre 1996, (mecc. 9606204/12), ha, tra l'altro, approvato il programma di vendita formulato dalla Regione, autorizzando la vendita di tutti gli alloggi compresi negli stabili di proprietà del Comune di Torino elencati nell'allegato alla stessa deliberazione.
    Con la stessa deliberazione sono state adottati i criteri per procedere alla vendita, recependo le norme dettate dalla legge 560/93.
    Nella formulazione del piano di vendita, non sono stati inclusi gli immobili costruiti o acquistati con mutui della Cassa Depositi e Prestiti, non rifinanziati, nonchè immobili gravati da formalità pregiudizievoli, o finanziati con mutui regionali.



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    Molti di questi mutui sono ad oggi estinti, mentre altri sono stati rinegoziati ai sensi del D.L. 444/95, e pertanto ora nulla osta all'eventuale inserimento di detti beni nei piani di vendita.
    Appare altresì opportuno integrare il piano di vendita con gli stabili siti in Torino in Via
Petrella, Via Pietracqua e Via Cruto, consentendo che detti stabili, per i quali è peraltro già prevista l'alienazione, vadano ad integrare il piano formulato dalla Regione. Il Consiglio Comunale di Torino con deliberazione n.21 del 30 gennaio 1997 (mecc. 9607390/12) ha infatti già approvato l'alienazione di tutti gli alloggi facenti parte del complesso residenziale di Via Petrella n.75, Via Pietracqua nn.19-21-23-25-27-29-31-35 e Via Cruto n.24, alle condizioni tutte previste dalla legge 560/93. Tuttavia ha imputato i proventi in modo difforme da quanto stabilito dalla legge. Pertanto occorre oggi includere detto programma di alienazione nel piano regionale, e destinare i relativi proventi conformemente al dettato della legge 560/93.
    Il medesimo problema relativo ai proventi si pone anche per tutte le vendite già approvate dalla Regione e di cui all'allegato elenco alla deliberazione n. 378: anche in detta deliberazione i proventi sono stati imputati "provvisoriamente" in modo difforme da quanto previsto dalla legge 560/93.
    Il comma 13 articolo unico della Legge 560/93, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i proventi delle alienazioni degli immobili di edilizia residenziale pubblica, destinati alle finalità di cui al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari e sono contabilizzati a cura dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1036, e versati in un apposito conto corrente, denominato "Fondi CER destinati alle finalità della legge n.560/93", istituito presso la Sezione di Tesoreria provinciale, a norma dell'art.10, comma 12, della legge 26 aprile 1983, n.130.
    Pertanto in seguito alla emanazione della legge 560/93, si pone la necessità di regolare la gestione dei proventi delle vendite che devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore dell'edilizia residenziale pubblica, nonchè di rendicontare l'andamento delle vendite ai fini di una valutazione dinamica dell'impatto della legge e della programmazione degli interventi. Il comma 14 stabilisce infatti che le Regioni, su proposta dei competenti I.A.C.P. e loro consorzi, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento.
    E' pertanto oggi necessario integrare il piano di vendita con l'inclusione di nuovi stabili, nonchè rettificare il precedente piano, di cui alla deliberazione 378/93, e la vendita di cui alla deliberazione 21/97, annullando dette delibere nella parte relativa alla destinazione dei proventi, per permettere l'integrale applicazione della legge 560/93.
    Tutto ciò è possibile poichè la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 30.06.1995 n.31 ha previsto la possibilità di integrazione o di modifica dei piani di vendita, su proposta degli Enti Proprietari, qualora sia stata adottata una percentuale di alienazione inferiore al massimo ammissibile, in vista di possibilità di reinvestimento o di migliore gestione del patrimonio.



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    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare l'integrazione al piano di vendita, assunto con deliberazione 378 citata in narrativa, ai sensi della legge 560/93, includendo gli immobili, ancora di proprietà municipale, riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n. );
2)    di sottoporre alla Regione Piemonte la presente proposta di integrazione al piano di alienazione, ai sensi dell'art.1 comma 4 della predetta Legge;
3)    di richiamare integralmente tutte le norme previste per la vendita dalla legge 560/93, dalla deliberazione n. 378, nonchè limitatamente agli stabili di via Petrella, Via Pietracqua e Via Cruto, le norme di cui alla deliberazione n. 21, ad eccezione di quanto stabilito in tema di proventi; dette norme qui si intendono per integralmente riportate e trascritte;
4)    di annullare le predette deliberazioni n.378 e n.21, nella parte relativa ai proventi, sostituendo integralmente detta parte con la previsione che segue, affinchè i proventi delle vendite siano utilizzati esclusivamente per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore dell'edilizia residenziale pubblica;
5)    di destinare i proventi tutti derivanti dalle vendite ai sensi della legge 560/93, in conformità a quanto disposto dal comma 13 articolo unico della Legge 560/93, e successive modifiche ed integrazioni, per cui i proventi delle alienazioni degli immobili di edilizia residenziale pubblica, destinati alle finalità di cui al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari e sono contabilizzati a cura dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1036, e versati in un apposito conto corrente, denominato "Fondi CER destinati alle finalità della legge n.560/93", istituito presso la Sezione di Tesoreria provinciale, a norma dell'art.10, comma 12, della legge 26 aprile 1983, n.130;


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6)    di rettificare la deliberazione n.378 al punto 14 della narrativa, nella parte in cui prevede il diritto di prelazione a favore della Città, in quanto la legge 560/93 prevede esclusivamente il diritto di prelazione a favore degli I.A.C.P. o loro consorzi, comunque denominati. Pertanto tutti gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della legge 560/93 non potranno essere alienati, anche parzialmente, nè potrà esserne modificata la destinazione d'uso per un periodo di dieci anni, dalla data di registrazione dei relativi contratti, e comunque fino a che non sia pagato il prezzo. In caso di vendita gli I.A.C.P. e loro consorzi, comunque denominati, hanno diritto di prelazione;
7)    di demandare a successivi provvedimenti l'approvazione dei nominativi degli acquirenti, ulteriori specificazioni sulle norme per la vendita, eventuali affidamenti di incarichi per l'assunzione dei dati catastali, e per la redazione dei regolamenti di condominio, ove necessari.
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