Divisione Servizi Socio-Educativi
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 17 luglio 1998)


OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE E ACCORDO FRA IL COMUNE DI TORINO E LA PROVINCIA DI TORINO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONSEGUENTI ALLA LEGGE 11.1.96 N° 23 IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA.

    Proposta dell'Assessore Pozzi,
    di concerto con l'Assessore Viano.

    Con Legge 11.1.96 n° 23 è stata disciplinata in maniera organica la materia dell'edilizia scolastica ed individuato nelle strutture edilizie uno degli elementi fondamentali del sistema scolastico.
    Con la precitata legge sono state apportate importanti innovazioni alla normativa che disciplina le funzioni spettanti alle Province ed ai Comuni nella materia in argomento.
    Che, in particolare, sono stati assegnati alla Provincia:
a)    i compiti di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) della legge citata concernenti la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali;
b)        gli altri oneri, connessi a quelli sopra indicati, di cui al comma 2° del precitato art. 3, concernenti le spese varie d'ufficio e per l'arredamento, quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento, nonchè i relativi impianti.
    Con l'art. 8 della precitata legge sono state dettate le norme, concernenti la disciplina delle modalità di trasferimento ed utilizzazione degli immobili di proprietà comunale sedi di istituzioni scolastiche di competenza della Provincia;
    In particolare, il comma 1 dell'art. 8, dispone che gli immobili dei Comuni utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 3 comma 1, lett. b, della legge in questione, sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico alle Province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria



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e straordinaria nonchè gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento alle norme vigenti e che i relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione;
    Si ritiene opportuno pertanto:
1)    procedere al trasferimento in uso gratuito a favore della Provincia degli immobili di proprietà comunale con le modalità previste dall'allegato schema di convenzione destinati a sede di scuole e di istituti di competenza della Provincia comprese le parti di immobili adibite allo svolgimento di attività di educazione fisica compresa nell'attività scolastica, anche se corpo distinto dall'immobile oggetto del trasferimento, salvaguardando le esigenze didattiche degli utenti di altre scuole in atto al momento del trasferimento;
2)    verificare con scadenza annuale, in una prospettiva di più lungo periodo, nell'ambito di un progetto di razionalizzazione delle strutture scolastiche, le esigenze di una diversa destinazione di particolari complessi edilizi o singoli fabbricati oggi sedi di istituzioni scolastiche.
    Che immobili rientranti nella Convenzione in oggetto sono quelli elencati nei seguenti allegati e che costituiscon parte integrante della presente deliberazione:
ALLEGATO A:
gli immobili di proprietà comunale totalmente utilizzati dalla Provincia come sede di scuole secondarie superiori;
ALLEGATO B:
gli immobili di proprietà comunale con utilizzo prevalente della Provincia come sede di scuole secondarie superiori;
ALLEGATO C:
gli immobili di proprietà comunale con utilizzo prevalente del Comune che non vengono trasferiti alla Provincia di Torino e rilevanti ai soli fini del riparto delle spese in proporzione all'utilizzo.
ALLEGATO D:
Immobili di proprietà comunale da trasferire alla Provincia nell'ambito della razionalizzazione della rete scolastica di cui all'art. 16 della convenzione allegata.
    I seguenti edifici scolastici non risultano essere stati censiti al N.C.E.U ma la Città si impegna a provvedere al più presto a presentare la richiesta agli Uffici competenti:
1)    Istituto Professionale per l' Industria e l' Artigianato AMALDI - Corso Caduti sul Lavoro n° 11 - succursale dell'istituto Galileo;
2)    Istituto Professionale alberghiero COLOMBATTO di Via Gorizia n° 7;
3)    Istituto Professionale alberghiero COLOMBATTO di Via Negri n° 8;
4)    Istituto Professionale STEINER di Via Lungo Dora Napoli n° 25;
5)    Istituto Magistrale REGINA MARGHERITA di Via Bidone n° 9;
6)    Liceo Classico CAVOUR di Via Tripoli n° 82.
    Per quanto riguarda le attività extra scolastiche svolte da soggetti diversi dalla P.A., la Provincia in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lettera g e dall'art. 12 della legge n° 23/96



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e dal D.P.R. 567/97 ne garantisce la prosecuzione sulla base della programmazione predisposta dalle Circoscrizioni e autorizzate dai Consigli di Istituto.
    Il comma 5 dell'art. 8 dispone che le Province subentrino a tutti gli effetti nei contratti di locazione degli immobili di proprietà privata utilizzati dai Comuni quali sedi delle istituzioni scolastiche di cui al citato art. 3, comma 1, lett.b) della legge in argomento, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto.
    Per l'Istituto "Cottini" di Via Castelgomberto n. 20 e succursale di Via Don Grioli, 43 di proprietà comunale, adibito a scuola secondaria superiore di competenza dello Stato, i soggetti pubblici interessati rinviano a successivo e separato atto amministrativo la regolamentazione dei rapporti in ordine alla gestione dello stesso, previa la determinazione delle condizioni locatizie.
    Per il Conservatorio "G. Verdi" di Via Mazzini, 11 proprietà comunale, e la succursale di Via Bidone 33 adibito a scuola secondaria superiore di competenza dello Stato, i soggetti pubblici interessati rinviano a successivo e separato atto amministrativo la regolamentazione di rapporti in ordine alla gestione dello stesso riservando al Comune di Torino il diritto d'uso e gestione dell'Auditorium, come previsto dalla convenzione in atto del 13 febbraio 1936.
    La Città di Torino, nell'ambito del programma di razionalizzazione degli edifici scolastici previsto dalla legge 23/96 e in conseguenza degli accordi intervenuti fra la Città e la Provincia per la definizione dei rapporti patrimoniali pendenti fra i due Enti, si impegna a mettere a disposizione della Provincia di Torino i seguenti edifici scolastici con le modalità di cui all'allegato accordo:
-    ex Scuole Medie "Braccini e Neruda"di Via Frattini numeri 11 e 15;
-    Scuola elementare "Carmine della Sala" ex Dewey di Via Madonna delle Salette, 29;
-    immobile di Via Delleani, 17;
    Occorre pertanto provvedere all'approvazione dello schema di Convenzione con i relativi allegati e dell'Accordo fra i due Enti.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;


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PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, nel rispetto della disciplina dei rapporti indicati dall'art. 8 comma 1 della legge 23/96, l'allegato schema di convenzione comprendente gli allegati A, B, C, D (all. 1 - n. ), che fa parte integrante del presente provvedimento deliberativo, inerente alle modalità di trasferimento ed utilizzazione, come sedi scolastiche, di tutti gli immobili di pertinenza comunale utilizzati dalla Città ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) della predetta legge;
2)    di approvare l'allegato Accordo, che fa parte integrante del presente provvedimento deliberativo (all. 2 - n. ) per la definizione dei rapporti patrimoniali in funzione della razionalizzazione dell'utilizzo degli edifici scolastici fra i due Enti, in base al quale la Città di Torino si impegna a mettere a disposizione della Provincia di Torino le ex Scuole Medie "Braccini e Neruda" di Via Frattini numeri 11, 15, la Scuola Elementare "Carmine della Sala" di Via Madonna delle Salette n. 29, l'immobile di Via Delleani n. 17 nelle forme da concordarsi fra le parti;
3)    di trasferire alla Provincia di Torino per l'anno 1998 (come previsto dal D.M 7/2/97) la somma pro quota dell'importo di Lire 6.669.811.122 per i mesi di effettiva gestione a partire dalla data di sottoscrizione dei relativi verbali di consegna;
4)    di destinare, per il solo anno 1998, la somma di lire 600.000.000, determinata in via di equità ed in modo forfettario in relazione alle spese generali sostenute dalla Provincia per l'esercizio delle attribuzioni trasferite dal Comune in attuazione della legge 23/96;
5)    di riservare a successiva determinazione dirigenziale gli adempimenti attuativi della presente convenzione.
    Le spese di atto a carico della Città saranno sostenute con utilizzo dei fondi appositamente impegnati dal Settore competente;
6)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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