OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE
SITA IN VIA ANNIE VIVANTI IN DIRITTO DI SUPERFICIE - REVOCA DELLA
CONCESSIONE DELL'AREA - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 marzo 1997 (mecc. 9701165/06),
esecutiva dal 4 aprile 1997, è stata approvata la concessione in diritto di superficie dell'area
comunale di via Annie Vivanti a privati proprietari nella persona del Sig. Giancarlo BAGGI,
rinviando a successivo provvedimento deliberativo l'approvazione del progetto definitivo del
manufatto ed esecutivo della sistemazione superficiale.
In data 25 febbraio 1997 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione (mecc.
9701150/06), esecutiva dal 18 marzo 1997, con la quale sono stati meglio definiti i termini entro
i quali i Concessionari richiedenti devono presentare il progetto definitivo del manufatto ed
esecutivo della sistemazione superficiale, stabilendo che tale presentazione deve avvenire entro
6 mesi dalla notifica dell'esecutività della deliberazione con la quale è stata approvata la
concessione ai medesimi dell'area in diritto di superficie su cui realizzare i manufatti, con la
possibilità di ulteriori 6 mesi di proroga, allorchè la richiesta di proroga sia sufficientemente
motivata; decorso tale periodo senza che sia stato presentato il progetto, si procede a revocare la
concessione dell'area in diritto di superficie.
I privati proprietari a cui era stata concessa l'area di via Annie Vivanti in diritto di
superficie avrebbero dovuto presentare il progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della
sistemazione superficiale entro il 7 novembre 1997, ma tale progetto non è stato presentato; il 6
ottobre 1997 è stata richiesta una proroga dei termini per la presentazione dello stesso.
Non si é ritenuto di procedere alla concessione della proroga in quanto sono emerse
posizioni contrarie alla realizzazione del parcheggio.
In particolare in data 3 ottobre 1997 la Circoscrizione n. 10 ha espresso delle riserve relative
alla realizzazione del parcheggio pertinenziale in oggetto richiedendo un'audizione ai Presidenti
della II e IV Commissione Consiliare; in data 2 dicembre 1997 é stata inviata al Presidente del
98 06109/39
Consiglio Comunale una petizione popolare avente per oggetto l'opposizione alla costruzione del
parcheggio; in data 22 gennaio 1998 la Circoscrizione n. 10 con apposita deliberazione (mecc.
9800458/93) ha espresso un parere negativo rispetto alla realizzazione del parcheggio,
sottolineando che il parere favorevole a suo tempo espresso era stato dato dal Commissario ad
acta e quindi in assenza degli Organi Politici. La Circoscrizione ha ritenuto che l'intervento vada
ad interessare un'area verde di particolare rilievo, luogo abituale di aggregazione e
socializzazione per gli abitanti della zona.
La richiesta di proroga é stata infine oggetto di discussione nell'ambito della seduta dell'8
aprile 1998 della II Commissione Consiliare. La Commissione ha ritenuto di accogliere le
indicazioni della Circoscrizione n. 10 e dei privati contrari alla realizzazione.
Si rende pertanto ora necessario, con il presente provvedimento, procedere alla revoca della
concessione dell'area di via Annie Vivanti ai privati proprietari rappresentati nella persona del
Sig. Giancarlo BAGGI.
L'art. 32 della Legge 142/90 determina le competenze dei Consigli Comunali limitatamente
ad alcuni atti ben precisati che costituiscono gli atti fondamentali dell'Ente.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive
modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regoralità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.
La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del Comune di Torino;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990 n. 142.
_____________________________________________________________________________