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Consiglio Comunale 9805493/02
C I T T A' D I T O R I N O
MOZIONE N. 34
Approvata dal Consiglio Comunale il 1° luglio 1998
OGGETTO:
SCIOGLIMENTO DELL'IPAB BUON PASTORE
.
Il Consiglio Comunale di Torino,
POSTO CHE
- la legge n. 6972 del 1890 istituisce le IPAB, imponendo la forma pubblica a tutte le
istituzioni di assistenza e beneficenza preesistenti;
- il D.P.R. 616 del 1977 sancisce lo scioglimento delle IPAB e il trasferimento delle loro
risorse ai Comuni, i quali divengono i soggetti esclusivi erogatori di assistenza pubblica;
- la Corte Costituzionale, sentenza n. 173 del 1981, dichiara la norma incostituzionale per
eccesso di delega, e successivamente, sentenza n. 396 del 1988, consente alle IPAB di
privatizzarsi ;
- le leggi regionali n. 62 del 1995 e n. 5 del 1977 prevedono la delega dell'attività di vigilanza
sulle IPAB agli Enti che fanno attività socio-assistenziali.
CONSIDERATO CHE
l'IPAB Buon Pastore non assolve più da anni alle proprie finalità istituzionali, peraltro superate
da nuove e più adeguate forme di assistenza, e si trova quindi nelle condizioni di legge per la sua
estinzione.
IMPEGNA IL SINDACO
a intraprendere tutte le necessarie iniziative nei confronti della Regione affinchè proceda allo
scioglimento dell'IPAB e al conseguente trasferimento dei beni e del personale ai Comuni sedi
dell'IPAB stessa.
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Consiglio Comunale 9805493/02
MOZIONE N. 34
Approvata dal Consiglio Comunale il 1° luglio 1998
OGGETTO:
SCIOGLIMENTO DELL'IPAB BUON PASTORE
.
PRESIDENTE - Pongo in votazione la seguente mozione presentata dai Consiglieri Comunali
Alfonzi, Fucini, Avanzi, Gallo, Appiano, Quesito, Guidetti Serra, Migliasso, Rosolen e Contu
in
data 23 giugno 1998.
Il Consiglio Comunale di Torino,
POSTO CHE
- la legge n. 6972 del 1890 istituisce le IPAB, imponendo la forma pubblica a tutte le
istituzioni di assistenza e beneficenza preesistenti;
- il D.P.R. 616 del 1977 sancisce lo scioglimento delle IPAB e il trasferimento delle loro
risorse ai Comuni, i quali divengono i soggetti esclusivi erogatori di assistenza pubblica;
- la Corte Costituzionale, sentenza n. 173 del 1981, dichiara la norma incostituzionale per
eccesso di delega, e successivamente, sentenza n. 396 del 1988, consente alle IPAB di
privatizzarsi ;
- le leggi regionali n. 62 del 1995 e n. 5 del 1977 prevedono la delega dell'attività di vigilanza
sulle IPAB agli Enti che fanno attività socio-assistenziali.
CONSIDERATO CHE
l'IPAB Buon Pastore non assolve più da anni alle proprie finalità istituzionali, peraltro superate
da nuove e più adeguate forme di assistenza, e si trova quindi nelle condizioni di legge per la sua
estinzione.
IMPEGNA IL SINDACO
a intraprendere tutte le necessarie iniziative nei confronti della Regione affinchè proceda allo
scioglimento dell'IPAB e al conseguente trasferimento dei beni e del personale ai Comuni sedi
dell'IPAB stessa.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Bressan, Chiavarino,
Dondona, Ghiglia, Lodi, Lospinuso, Molino, Patriarca, Revelli e Ventriglia.
Sulla base dell'esito della votazione, constatato dal Presidente, il Consiglio Comunale, a
maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Il Centro - C.D.U. e dei Consiglieri Bussola,
Cantore, Cherio e Moretti , dichiara approvata la mozione.