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Consiglio Comunale                                         9805493/02

C I T T A' D I T O R I N O

MOZIONE N. 34

Approvata dal Consiglio Comunale il 1° luglio 1998

OGGETTO: SCIOGLIMENTO DELL'IPAB “BUON PASTORE” .

“Il Consiglio Comunale di Torino,

POSTO CHE

-    la legge n. 6972 del 1890 istituisce le IPAB, imponendo la forma pubblica a tutte le istituzioni di assistenza e beneficenza preesistenti;
-    il D.P.R. 616 del 1977 sancisce lo scioglimento delle IPAB e il trasferimento delle loro risorse ai Comuni, i quali divengono i soggetti esclusivi erogatori di assistenza pubblica;
-    la Corte Costituzionale, sentenza n. 173 del 1981, dichiara la norma incostituzionale per eccesso di delega, e successivamente, sentenza n. 396 del 1988, consente alle IPAB di privatizzarsi ;
-    le leggi regionali n. 62 del 1995 e n. 5 del 1977 prevedono la delega dell'attività di vigilanza sulle IPAB agli Enti che fanno attività socio-assistenziali.

CONSIDERATO CHE

l'IPAB “Buon Pastore” non assolve più da anni alle proprie finalità istituzionali, peraltro superate da nuove e più adeguate forme di assistenza, e si trova quindi nelle condizioni di legge per la sua estinzione.

IMPEGNA IL SINDACO

a intraprendere tutte le necessarie iniziative nei confronti della Regione affinchè proceda allo scioglimento dell'IPAB e al conseguente trasferimento dei beni e del personale ai Comuni sedi dell'IPAB stessa.”






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Consiglio Comunale 9805493/02

MOZIONE N. 34

Approvata dal Consiglio Comunale il 1° luglio 1998

OGGETTO: SCIOGLIMENTO DELL'IPAB “BUON PASTORE” .

PRESIDENTE - Pongo in votazione la seguente mozione presentata dai Consiglieri Comunali Alfonzi, Fucini, Avanzi, Gallo, Appiano, Quesito, Guidetti Serra, Migliasso, Rosolen e Contu in data 23 giugno 1998.

“Il Consiglio Comunale di Torino,

POSTO CHE

-    la legge n. 6972 del 1890 istituisce le IPAB, imponendo la forma pubblica a tutte le istituzioni di assistenza e beneficenza preesistenti;
-    il D.P.R. 616 del 1977 sancisce lo scioglimento delle IPAB e il trasferimento delle loro risorse ai Comuni, i quali divengono i soggetti esclusivi erogatori di assistenza pubblica;
-    la Corte Costituzionale, sentenza n. 173 del 1981, dichiara la norma incostituzionale per eccesso di delega, e successivamente, sentenza n. 396 del 1988, consente alle IPAB di privatizzarsi ;
-    le leggi regionali n. 62 del 1995 e n. 5 del 1977 prevedono la delega dell'attività di vigilanza sulle IPAB agli Enti che fanno attività socio-assistenziali.

CONSIDERATO CHE

l'IPAB “Buon Pastore” non assolve più da anni alle proprie finalità istituzionali, peraltro superate da nuove e più adeguate forme di assistenza, e si trova quindi nelle condizioni di legge per la sua estinzione.

IMPEGNA IL SINDACO

a intraprendere tutte le necessarie iniziative nei confronti della Regione affinchè proceda allo scioglimento dell'IPAB e al conseguente trasferimento dei beni e del personale ai Comuni sedi dell'IPAB stessa.”


IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Bressan, Chiavarino, Dondona, Ghiglia, Lodi, Lospinuso, Molino, Patriarca, Revelli e Ventriglia.

Sulla base dell'esito della votazione, constatato dal Presidente, il Consiglio Comunale, a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Il Centro - C.D.U. e dei Consiglieri Bussola, Cantore, Cherio e Moretti , dichiara approvata la mozione.