Divisione Servizi Socio Educativi
98 05420/07

RG

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 23 giugno 1998)


OGGETTO: LEGGE 285/97 - PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO.

    Proposta degli Assessori Pozzi, Lepri, Artesio.

    Con la Legge 28 agosto 1997, n°285 recante “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza” il Parlamento ha istituito il Fondo nazionale finalizzato “alla realizzazione di interventi per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza”.
    Tale Fondo riserva una quota pari al 30% delle risorse al finanziamento di interventi da realizzare in 15 città italiane tra cui la Città di Torino (art.2). alla quale, con D.M. 2 dicembre 1997, sono assegnati fondi pari all'1,92% per l'anno 1997 e seguenti. (artt.1 e 2)

La Legge in oggetto contempla le seguenti finalità:

a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonchè di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;

b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;

d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;

e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con handicap al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.” (art.3)


98 05420/07
2

    Le finalità di cui sopra devono essere attuate attraverso un Piano Territoriale di durata almeno triennale, definito dall'Ente Locale con la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e attraverso Accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, con Provveditorato agli Studi, Aziende Sanitarie Locali, Centro per la Giustizia Minorile.
    Tale Piano dovra' essere trasmesso alla Regione Piemonte.
    Con atto deliberativo n° 97 02469/07 del 6 maggio 1997 la Giunta Comunale della Città di Torino ha istituito un gruppo di lavoro interdivisionale coordinato dal Direttore della Divisione Servizi Socio-Educativi per lo studio e la progettazione degli interventi da realizzare sul territorio cittadino sulla base dei finanziamenti previsti.
    Nella prima fase della propria attività il gruppo di lavoro ha predisposto una rilevazione dei servizi e dei progetti promossi dalla Pubblica Amministrazione sul territorio cittadino al fine di:
a - poter disporre di una fotografia complessiva degli impegni assunti nei confronti dei minori
b - individuare le tipologie di intervento e gli obiettivi prevalenti
c - evidenziare le aree dove l'intervento risulta più massiccio e articolato e le aree di minore investimento
d - raggruppare gli interventi secondo le fasce d'età dei destinatari
e - rilevare il potenziale di collaborazioni e sinergie attivate tra più soggetti.
    I risultati di detta rilevazione sono depositati agli atti degli Uffici competenti ed a disposizione di chiunque interessato alla loro conoscenza.
    Sulla base di tale rilevazione risulta che sono attualmente presenti sul territorio cittadino la quasi totalità delle tipologie di servizi e progetti indicati dal dettato della Legge (artt. 4, 5, 6, 7) a testimonianza dell'impegno pluriennale della Città nella messa a punto di politiche per i minori sempre più adeguate all'evolversi dei bisogni e alla rilevazione delle necessità.
    Tale constatazione conferma il ruolo della Città quale “laboratorio” per politiche e azioni innovative sperimentate localmente e quindi assunte a livello nazionale, nonche' l'impegno della stessa nella realizzazione di una articolata rete di servizi attuati in sinergia con altre Istituzioni e con le organizzazioni del terzo settore (associazionismo, cooperazione sociale, volontariato).
    Nella realta' cittadina, le opportunita' fornite dalla legge sia a livello normativo che finanziario permettono non soltanto di attivare nuovi servizi e procedere a riconversioni di quelli esistenti, ma anche e soprattutto a “rilanciare” e attuare “dimensioni” di qualita' nelle politiche e nella prassi operativa di nuovi modelli di Welfare municipale.
    Tali “dimensioni di qualità” possono essere cosi' individuate:
    -    promozione dei diritti dei minori
    -    orientamento al miglioramento della qualità della vita (diritti di cittadinanza)
    -    trasformazione del sistema del welfare (sistema misto e attivazione delle risorse sociali)
    -    incisività dell'azione (orientamento ai risultati)
    -    cultura della valutazione e del monitoraggio dei risultati dell'azione intrapresa
         progettazione integrata ( tra servizi e con i soggetti del territorio)


98 05420/07
3

    -    trasformazione dell'attività amministrativa (coordinamento tra servizi).
    Alla luce di predette considerazioni, sono stati individuati 3 indirizzi prevalenti di investimento progettuale che rappresentano il raccordo tra le indicazioni contenute nella Legge, l'attuale realtà di servizi esistenti e la volontà di avviare, valorizzare e supportare nuove forme di impegno nella costruzione di una “politica per i minori”.
    I 3 indirizzi sono denominati
1 - Supporto alla famiglia e alla genitorialità
2 - I servizi della “discriminazione positiva”
3 - La preadolescenza e l'adolescenza come opportunità di crescita
e sono descritti nell'ALLEGATO 1 del presente atto, corredati di indicazioni relative alle azioni che li definiscono e ai possibili progetti operativi.
    La corretta realizzazione delle finalità del Piano richiede che il Piano stesso sia predisposto attenendosi ai seguenti criteri, principi e contenuti:
a - Il Piano deve avere una articolazione per linee di intervento e conseguenti azioni attuative coerenti con gli indirizzi della legge 285/97 e della deliberazione del Consiglio Comunale.
b - Il Piano deve avere una articolazione per livelli secondo la seguente suddivisione:
b1 - Cittadino. Tale livello implica progettualita':
- diffuse su tutto il territorio comunale;
- con bacino di utenza cittadino;
- attivate sperimentalmente in specifici territori.

b2 - Circoscrizionale. Tale livello implica progettualita' coerenti con gli indirizzi e le azioni di cui in a) e con progetti specifici connessi alle peculiarita' locali sia in termini di risorse che di bisogni;
c - Il Piano deve essere costituito da progetti facenti riferimento alle seguenti tipologie:

c1 - Implementazione di quei servizi e iniziative gia' esistenti che risultano strategici rispetto agli obiettivi generali e relativi all'attuazione dei singoli indirizzi e azioni

c2 - Ampliamento di servizi esistenti al fine di permettere l'attivazione di interventi innovativi

c3 - Attivazione di servizi e iniziative innovative che permettano di promuovere i diritti dei minori connettendosi con i servizi esistenti in modo da innescare processi di riqualificazione e riconversione degli investimenti in atto.

d - Il Piano dovrà contenere i seguenti “ elementi di qualità”:

d1 - Integrazione sia a livello progettuale che gestionale con altre istituzioni (in particolare Provveditorato agli Studi, A.S.L., Centro di Giustizia Minorile) in relazione alle specifiche competenze, pur mantenendo in capo al Comune di Torino nelle sue articolazioni centrali e decentrate la titolarita' del Piano di intervento, come peraltro previsto dalla legge.



98 05420/07
4

    d2 - Partecipazione alla progettualita' del privato sociale e del volontariato e gestione delle iniziative da parte anche del terzo settore nel suo complesso.

    d3 - Progettualita' che permettano processi "a cascata" e prevedano riduzione progressiva dei costi delle stesse e/o attivino riconversioni della spesa.

d4 - Indicazioni circa il sistema di monitoraggio e di valutazione dell'efficacia degli interventi previsti.
    Considerato che l'esperienza del Decentramento amministrativo a Torino ha permesso di sviluppare interventi a favore dei minori con una particolare attenzione alle condizioni culturali e socioeconomiche del territorio, una quota pari al 10% del finanziamento previsto sarà riservata a progetti a carattere locale che, nel rispetto degli indirizzi previsti, si articolano in un Piano territoriale di Circoscrizione.
    I Piani territoriali di Circoscrizione devono essere predisposti attenendosi agli indirizzi indicati nell'allegato 1 della presente Deliberazione e ai criteri di cui ai sopracitati punti a), b), c), d).
    A tale scopo le Circoscrizioni potranno altresì avvalersi della consulenza del Gruppo di lavoro interdivisionale istituito con atto deliberativo n.9702469/07 del 6 maggio 1997.
    La Giunta Comunale - con apposito atto - determina il budget di ciascuna Circoscrizione sulla base di criteri relativi al n° dei minori presenti sul territorio di competenza e definisce le procedure di rendicontazione, i tempi e le modalità di presentazione del Piano.
    Ogni Circoscrizione, sulla base del budget assegnato, formula il Piano territoriale locale e lo approva con apposito atto deliberativo del Consiglio di Circoscrizione
    
Qualora il Piano circoscrizionale non venga redatto e presentato nei termini previsti, il fondo sarà assegnato alle altre Circoscrizioni con criteri di proporzionalità.
    Tale Piano farà parte integrante del Piano triennale di cui in oggetto.
    Ciò premesso, nel rispetto delle indicazioni della Legge 285 e delle procedure previste, si rende necessario:
a)    promuovere le Conferenze dei Servizi finalizzate alla stesura di appositi Accordi di programma per l'approvazione del Piano territoriale, ai sensi dell'art.27 della legge 8 giugno 1990, n.142, con il Provveditorato agli Studi, le Aziende Sanitarie Locali, il Centro per la Giustizia Minorile e la Provincia di Torino (art.2 L.285/97).
    La firma di suddetti accordi costituirà l'atto finale di costruzione del piano e avrà luogo a seguito di quanto previsto dai successivi punti b), c), d)
b)    promuovere la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale alla definizione dei piani di intervento. (art.2 L.285/97),intendendosi comunque le azioni di cui alla presente deliberazione elementi di indirizzo per l'adozione definitiva dei progetti in parola ;
    A tale scopo si ritiene opportuno avviare apposite consultazioni sul presente atto con i facenti parte della Costituente Educativa e gli aderenti al Progetto “Torino, città educativa” la cui rappresentatività è stata riconosciuta con atto deliberativo della G.C. n.9701858/07 del 20 marzo 1997;
c)    acquisire il parere delle Circoscrizioni e gli eventuali emendamenti;
d)    predisporre un apposito atto deliberativo della Giunta Comunale contenente:


98 05420/07
5

    -    la stesura definitiva dei progetti previsti con indicazione di quelli ad esclusiva valenza cittadina, di quelli a valenza circoscrizionale e di quelli a possibile realizzazione congiunta ;
    -    l'indicazione del budget facente capo - per competenza prevalente .- alle Divisioni e ai Settori coinvolti nella definizione del Piano;
    -    le modalità di attivazione dei progetti relativamente ai tempi di attuazione, al budget previsto per ciascun progetto, alle forme di gestione (diretta o indiretta), alla tipologia di partecipazione del privato sociale con relative indicazioni inerenti tempi e procedure;
    -    la nomina del Funzionario Delegato per gli adempimenti previsti a carico degli Enti Locali riservatari (art. 1 comma 2)
e)    attivare con apposito atto la Commissione Tecnica Centrale di Valutazione e Monitoraggio cui spetta
1 - lo svolgimento delle funzioni istruttorie per la Giunta Comunale, necessarie alla definizione e alla realizzazione del Piano;
2 - la definizione dei “parametri di qualità” ai quali i progetti dovranno attenersi;
3 - il monitoraggio e la verifica in processo e al termine dei progetti contenuti nel Piano territoriale
4 - la predisposizione delle relazioni consuntive, non a carattere economico, sull'andamento del Piano, nei tempi e nei modi previsti dalla Legge e dalla normativa regionale.
    La Commissione e' composta da funzionari tecnici nominati dai Direttori di Divisione con apposito atto nella misura di due per ciascuna delle Divisioni Decentramento, Servizi socio- educativi, Servizi socio-assistenziali e Settore Gioventù.
    E' presieduta dal Direttore della Divisione Servizi socio-educativi quale componente della stessa o da suo delegato.
    La Commissione può' essere integrata, nel corso dei lavori, da membri esterni nominati dalle Circoscrizioni, dalle Istituzioni con cui sono stati attivati accordi di programma, dal privato sociale, dal volontariato.
    Tali membri partecipano alla Commissione con compiti consultivi e sono invitati ai lavori della stessa a cura del Presidente della Commissione qualora le competenze di cui sono portatori e il ruolo rivestito ne renda opportuna la presenza.
    I membri "aggiunti" di cui sopra sono determinati nel numero e nel nome con provvedimento del Direttore della Divisione Servizi Socio-educativi.
    Al fine di poter svolgere le proprie funzioni la Commissione ha carattere permanente e si avvale di una segreteria amministrativa.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;

98 05420/07
6

    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare gli indirizzi e le azioni del Piano territoriale previsto dalla legge 285/97, così come descritti in premessa e nell'allegato (all. 1 - n. ), da intendersi parte integrante e costituitiva della presente;
2)    di approvare le procedure, le competenze e gli strumenti per la formulazione e la realizzazione dello stesso così come descritti in premessa.
    Si precisa che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------