Divisione Servizi Socio-Assistenziali
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 30 giugno 1998)



OGGETTO: PRINCIPI GENERALI, CRITERI E PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO TIPO.

    Proposta dell'Assessore Lepri.

    Le forme di gestione dei servizi pubblici locali sono state ridefinite dall'art. 22 L. 142/90 e sue successive modificazioni il quale, nell'ambito del più ampio disegno di riforma delle autonomie locali, elenca un ampio spettro di modalità tra cui individuare la più opportuna, in relazione alle caratteristiche dell'attività da svolgersi.
    In particolare la gestione può essere realizzata:
a)    in economia, cioè con risorse e personale proprio, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b)    in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale: per comune interpretazione della dottrina l'istituto della concessione qui richiamato è da intendersi estensivamente, ricomprendendovi tutti i possibili accordi di natura contrattuale per la gestione dei servizi pubblici (ivi compresi gli appalti);
c)    l'istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale: tale forma va adottata nel caso si intenda dotare di maggior autonomia un particolare intervento o struttura, separandoli pertanto dal complesso delle altre prestazioni, senza con ciò giungere a costituire un ente dotato di personalità giuridica propria, distinto da quello titolare delle competenze in materia;
d)    l'azienda speciale per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
e)    la società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. A questo proposito va sottolineato che la legge 142/90, che inizialmente prevedeva solamente la possibilità di costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, è stata oggetto di numerose e successive modificazioni ad opera in particolare dell'art. 4 comma



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    1 del D.L. 31/1/95 n. 26, convertito con L. 29/3/95 n. 95, che ha eliminato il vincolo della prevalenza del capitale pubblico locale nelle società per azioni e dell'art. 17, comma 58 della l. 15 maggio 1997 n. 127, che ha introdotto la forma delle società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale.
    Nelle more di valutazioni da compiersi relativamente all'utilizzo delle forme di cui ai sopracitati punti c) d) ed e) per la gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, risulta invece oggi già possibile ed opportuno regolamentare in via generale le modalità da seguirsi nel caso di affidamento a terzi (punto b). Infatti da un lato l'Amministrazione Comunale ha già negli anni ampiamente sperimentato tale forma di gestione e pertanto può dettare criteri e procedure in materia; dall'altro il recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva CEE n. 92/50 in materia di appalti pubblici di servizi ad opera del D.L.vo n.157 del 17 marzo 1995 necessita di una traduzione operativa.
    Inoltre la sussistenza di ragioni di natura tecnica, economica e di opportunità sociale circa l'utilizzo di tale forma appare ormai assodata, stante la proficua integrazione verificata in questi anni tra i servizi organizzati direttamente dall'Ente pubblico e quelli dati in gestione a terzi e l'indubbia ricaduta che tale modalità ha avuto anche nel favorire nel territorio cittadino la crescita di formazioni sociali intermedie, frutto della partecipazione dei cittadini alla gestione delle politiche sociali.
    In particolare, con il presente provvedimento deliberativo si intendono definire criteri e procedure per l'affidamento a terzi dei servizi sottoelencati, che risultano già regolamentati in via generale e/o che sono già stati oggetto di concessione e per i quali pertanto il presente atto assume anche la caratteristica di deliberazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2, lettera f) della Legge 142/90:
-    servizi per minori: assistenza domiciliare , comunità alloggio per minori e per madri con bambino, centri diurni, educativa territoriale;
-    servizi per disabili: assistenza domiciliare , comunità alloggio, centri socio-terapeutici, centri di lavoro guidato, educativa assistenziale, supporto tecnico nei centri diurni, soggiorni, convivenze guidate, centri diurni, centri occupazionali;
-    servizi per adulti in difficoltà: case di ospitalità per senza fissa dimora, centri diurni, servizi a bassa soglia, convivenze guidate;
-    servizi per anziani: assistenza domiciliare, attività di socializzazione negli istituti per anziani , telesoccorso, comunità alloggio;
-    servizio di mediazione culturale.
    Le regole dettate dal presente provvedimento deliberativo potranno poi costituire anche norma di riferimento per l'affidamento a terzi di nuove tipologie di servizi o di servizi per cui per la prima volta si ricorre all'affidamento a terzi, ma in entrambi questi casi l'indizione dell'appalto dovrà essere adottata con deliberazione del Consiglio Comunale.



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    Infine occorre precisare che la concessione a terzi dei servizi considerati è avvenuta sino ad oggi con due diverse modalità, a seconda che il contratto stipulato dalla Pubblica Amministrazione in conseguenza dell'affidamento abbia per oggetto la totalità del servizio gestito da terzi oppure una parte di esso. Tali diverse modalità, per la realizzazione delle quali occorre in ogni caso fare riferimento alla comune normativa dettata in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, comportano procedure differenziate che saranno oggetto di seguito di separato approfondimento, rispettivamente utilizzando la denominazione di appalto e di accreditamento.

L'APPALTO

    Quando l'Amministrazione intende dare in gestione un servizio caratterizzato da elementi di continuità, riservatezza, professionalità e che quindi richieda un'organizzazione complessa e l'utilizzo di personale retribuito, deve procedere all'indizione di un appalto di servizi avendo come riferimento la normativa in materia dettata rispettivamente:
1)    per gli appalti di importo inferiore alla soglia CEE (200.000 ECU), dal R.D. 23 maggio 1924 n. 827- Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
2)    per quelli di importo superiore, dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157 - Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, la cui applicazione è stata estesa dalla direttiva 97/52/CE anche agli appalti di servizi sociali e sanitari.
    In particolare tale corpus normativo prevede varie procedure di aggiudicazione, che si possono distinguere, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo sopracitato, rispettivamente in: aperte (pubblico incanto), ristrette (licitazione privata e appalto concorso) e negoziate (trattativa privata) e tra le quali occorre individuare la formula più adeguata in relazione alle caratteristiche del servizio da affidare o dei suoi potenziali fornitori.
    Pertanto, per l'affidamento di servizi a terzi, andranno operate scelte in merito ai punti sottoelencati ed ordinati logicamente, al fine di consentire un risultato coerente con gli intendimenti che ci si propone:
1 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
2 - TIPO DI GARA
3 - CONTENUTI DEL CAPITOLATO
4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
5 - APPLICAZIONE DEL CONTRATTO: CONTROLLI E MODIFICHE
6 - PROROGA E RINNOVO.
    Tali punti vengono di seguito esplicitati al fine di tracciare linee di indirizzo comuni agli appalti dei servizi presi in considerazione.



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1 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

    I criteri di aggiudicazione, secondo l'art. 23 del D.L.vo 157/95, si distinguono fondamentalmente tra :
a)    prezzo più basso;
b)    offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali ad esempio il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo.
    In proposito, la legge regionale 9 giugno 1994 n. 18 all'art. 12 - Criteri di aggiudicazione dei servizi sociali, ha ulteriormente disposto che “nelle gare per l'affidamento dei servizi socio- assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi, si procede all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi quali il prezzo, la qualità del progetto, l'efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi ed altri eventuali criteri individuati in relazione al particolare servizio da affidarsi. E' in ogni caso da escludere l'aggiudicazione unicamente secondo il criterio del prezzo più basso”.
    Ad ulteriore specificazione di quanto sopra e per le medesime ragioni si ritiene che i punteggi da attribuirsi al prezzo debbano essere contenuti tra la percentuale del 40 e quella del 45% del punteggio complessivo e che di conseguenza agli altri elementi vada attribuito un peso percentuale tra il 55 ed il 60% del punteggio complessivo.
    Tali altri elementi di valutazione riguardano il progetto organizzativo (organizzazione del lavoro, filosofia dell'intervento, presa in carico dell'utente, ecc.), ma anche l'esperienza, i raccordi con il territorio, l'organizzazione e la democrazia gestionale, i titoli professionali del personale e le sue modalità di selezione e di impiego, con attenzione anche alle politiche attive del lavoro (es. part-time, forme di flessibilità purchè all'interno di un rapporto di lavoro regolare con l'esclusione del ricorso a forme di collaborazione coordinata e continuativa ), l'impiego di eventuali addetti a lavori socialmente utili o a cantieri di lavoro e di volontari in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali, il raccordo con le realtà di volontariato e del privato sociale operanti sul medesimo territorio, ecc..
    Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla definizione dell'importo a base di gara, che dovrà tener conto dei seguenti parametri: costo orario del lavoro fissato nei contratti nazionali di categoria e con riferimento agli eventuali accordi applicativi siglati a livello regionale, costo dei beni di consumo, costo di ammortamento dell'attrezzatura, costo di gestione, ricalcolo dal 7% fino ad un massimo del 10%. Tali elementi del prezzo, identificati dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 marzo 1995 n. 178-43880 contestualmente all'approvazione delle convenzioni tipo con le cooperative sociali, paiono utili in linea generale a definire il prezzo base di un servizio socio-assistenziale e socio-sanitario, rispetto al quale andranno poi valutate le offerte economiche in relazione a quanto previsto dal D.L.vo 157/95 in materia di offerte anormalmente basse (art. 25). Potrà anche eventualmente essere previsto dal capitolato un congruo limite al rialzo.



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    L'Amministrazione infine potrà riservarsi di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta in aumento superiore alle disponibilità di bilancio.
    Dovrà essere dedicata attenzione anche all'identificazione dei requisiti soggettivi del gestore del servizio, avendo riguardo non soltanto alla qualificazione giuridica posseduta ma al suo concreto manifestarsi nella realtà operativa. Nello specifico i potenziali enti gestori possono essere suddivisi in due grandi categorie:
*    organizzazioni e imprese non profit ed in particolare cooperative sociali (di tipo A) (Legge 381/91): tali organismi, passibili di una “riserva” solo nel caso dei servizi per disabili (cfr. art. 38 Legge 104/92), risultano, in forza della loro stessa definizione di legge, i potenziali candidati a gestire tali servizi, a condizione di accertare, di volta in volta, che la loro organizzazione ed i loro progetti risultino conformi alla loro identità originaria (fini solidaristici, gestione democratica, territorialità, ruolo dei soci volontari ecc.);
*    imprese private profit, purchè operino nel rispetto degli standards previsti dalla legislazione vigente ed elaborino progetti con i requisiti richiesti.
    Tali organizzazioni a loro volta possono aggregarsi in organizzazioni stabili (es. consorzi) o temporanee (es. raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi). Pur riconoscendo l'utilità possibile di tali accordi, nella prospettiva di assicurare un'offerta più articolata, andrà prestato riguardo nel garantire parità di trattamento ed imparzialità rispetto ai soggetti non associati. Infatti, per certe tipologie di servizio (ad es. a carattere territoriale o sperimentale) potrebbe essere preferibile per l'Amministrazione affidare il servizio ad una pluralità di fornitori. In ogni caso occorre definire regole certe in materia di valutazione dei requisiti di esperienza di tali concorrenti, al fine di permettere una reale comparazione delle offerte.
    Per quanto attiene in particolare la forma del raggruppamento temporaneo, occorre precisare che la vera ragione della sua introduzione nel nostro ordinamento è stata proprio quella di consentire la più ampia partecipazione alle gare per quelle imprese che diversamente, in forma non associata, non avrebbero potuto ottenere l'ammissione alla gara stessa. Se da un lato pertanto non è possibile impedire o limitare la costituzione di tali organismi, dall'altro l'Amministrazione deve vigilare sul fatto che tali organismi non vengano costituiti allo scopo di alterare le regole della libera concorrenza.
    Un'ulteriore precisazione è dovuta relativamente al ruolo delle organizzazioni di volontariato, alle quali, come da deliberazione quadro del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 9700943/19) (cfr. paragrafo sulle convenzioni), non possono essere dati in gestione i servizi che l'Amministrazione deve realizzare in proprio o affidare a terzi mediante il pagamento di corrispettivi. Tali realtà peraltro possono invece essere chiamate in causa come titolari di progetti integrativi e, pur non potendo partecipare direttamente alle gare d'appalto, possono essere coinvolte nella gestione di un intervento o - in linea generale - direttamente dalla Pubblica Amministrazione, o - per particolari servizi in cui l'azione integrata risulti inscindibile - per il tramite dei fornitori di servizi che concludano con loro accordi al momento della stesura del progetto.



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2 - TIPO DI GARA

    Dalle considerazioni di cui al punto precedente consegue che, in realtà, la scelta del tipo di gara per l'affidamento di un servizio socio-assistenziale e socio sanitario si limita a quella tra le procedure ristrette e quelle negoziate, in quanto solo queste possono garantire la necessaria valutazione degli aspetti di qualità.
    La forma negoziata (trattativa privata) risulta una modalità di affidamento a carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla ordinaria disciplina dei contratti della Pubblica Amministrazione, utilizzabile esclusivamente nei casi previsti rispettivamente per gli appalti di importo superiore ai 200.000 ECU dall'art. 7 D.L.vo 157/95 e per quelli di importo inferiore dall'art. 41 R.D. 827/24.
    Un'ipotesi particolare di trattativa privata è poi costituita dal cosiddetto affidamento diretto non preceduto da gara ufficiosa, ammissibile solo nel caso in cui sia possibile motivare che l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore: l'utilizzo di tale modalità, così come di tutti gli altri casi di trattativa privata, risulta possibile dunque solo con adeguata motivazione che esponga oltre alle norme di riferimento anche le ragioni e i fatti che giustificano il ricorso a tale delicato strumento.
    Rispetto invece alle procedure ristrette, si indicano invece come forme da privilegiare quelle dell'appalto concorso e del concorso di progettazione, in quanto consentono il riconoscimento ai soggetti gestori di una piena autonomia organizzativa (scongiurando quindi ipotesi di mera prestazione di manodopera) nonchè lo spazio di espressione di una progettualità propria.
    In particolare, in caso di ricorso all'appalto concorso , che risulta la modalità ordinaria sperimentata in questi ultimi anni e che costituisce in larga parte il retroterra dei contenuti della presente deliberazione, si tratterà di tenere nel dovuto conto la necessità di integrazione tra progetto e contratto: da un lato la stesura delle specifiche tecniche non dovrà contenere eccessivi elementi di rigidità e dall'altro i progetti non potranno però contraddirle, pena l'inevitabile esclusione delle offerte.
    Si indica invece il concorso di progettazione, formula prevista dall'art.26 del D.L.vo 157/95 come la modalità nuova da utilizzarsi nei casi in cui si riscontri l'impossibilità di predeterminare specifiche tecniche precise o più in generale si vogliano stimolare progettualità fuori dagli schemi (ad es. in un servizio di nuova istituzione o rispetto ad una nuova tipologia di utenza). Per tale istituto, finora non sperimentato per questa tipologia di servizi, è utile descrivere la procedura come segue:
*    deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'indizione della gara e pubblicazione del bando: tali atti dovrebbero contenere la definizione del “tema” ed i criteri di valutazione da adottarsi da parte della Commissione nella valutazione dei progetti;
*    presentazione dei progetti in forma anonima;
*    valutazione dei progetti da parte della Commissione;



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*    proclamazione dei vincitori e successiva verifica della titolarità dei loro requisiti soggettivi;
*    trattativa privata tra i vincitori per l'affidamento del servizio (cfr. art. 7, comma 2, lett. C del D.Lvo 157/97).

3 - CONTENUTI DEL CAPITOLATO

    Al fine di facilitare la traduzione operativa dei principi descritti in questa deliberazione, si ritiene utile approvare un capitolato tipo per gli appalti-concorso di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari (all. 1) facente parte integrante del presente atto deliberativo.
    In questa sede pertanto ci si limita ad elencare gli elementi ritenuti essenziali, che possono essere opportunamente classificati come segue:
a)    per quanto attiene gli aspetti procedurali:
*    oggetto dell'affidamento
*    tipo di gara - criteri di aggiudicazione
*    ambito territoriale e lotti
*    durata del contratto
*    inviti alla gara
*    partecipanti alla gara
*    commissione giudicatrice
*    procedura di aggiudicazione e prezzo
b)    per quanto attiene gli aspetti gestionali:
*    caratteristiche dell'utenza
*    modalità di erogazione del servizio
*    standard richiesti
*    regime delle ammissioni e dimissioni degli utenti
*    definizione dei progetti individualizzati
*    forme di partecipazione dell'utenza o di suoi organismi di rappresentanza al controllo del servizio
*    eventuali forme di compartecipazione al costo
c)    per quanto attiene gli aspetti organizzativi:
*    numero minimo, caratteristiche, competenze professionali e formazione del personale richiesto
*    orario o arco temporale entro cui il servizio deve essere garantito
*    possibilità di intervento e ruolo di operatori volontari, tirocinanti ed altro personale aggiuntivo
*    rispetto dei contratti di lavoro per gli addetti (soci e non), della relativa copertura assicurativa e previdenziale e del corretto inquadramento, applicando il livello contrattuale previsto per i diversi titoli professionali



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*    copertura del servizio anche attraverso eventuali sostituzioni
*    supervisione e formazione permanente del personale
*    riqualificazione del personale in servizio
*    locali, trasporti e arredi
d)    per quanto attiene gli aspetti contrattuali:
*    controllo e verifica del servizio
*    pagamento della ditta appaltatrice
*    definizione delle controversie, delle inadempienze e delle penalità
*    spese contrattuali ed eventuali richieste di cauzione
*    modifica del contratto, del suo oggetto e delle prestazioni richieste
*    revisione dei prezzi.
    In relazione alla valutazione della congruità del prezzo, risulta necessario richiedere ai concorrenti la presentazione di un dettaglio costruito a partire dalle voci di cui alla succitata deliberazione della Giunta Regionale del 14 marzo 1995 n. 178-43880, corredato da documentazione a supporto (certificazioni attestanti la regolarità contributiva, mod. INPS DM 10, autocertificazione sull'applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento per tutti gli addetti).
    E' poi opportuno che il capitolato espliciti anche la formula per la valutazione del prezzo.
    A titolo esemplificativo si illustra di seguito quella sinora utilizzata in base all'attribuzione di un peso di 42 punti al prezzo:
PA(prezzo dell'offerta analizzata) X 100 : PB(prezzo più basso)= T
T - 100 = % di penalità
% di penalità X 0,42 = P (penalità)
42 - P = punteggio da attribuirsi.

4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

    In linea generale la composizione delle commissioni giudicatrici è prevista dagli artt. 14 (trattativa privata) e 19 (appalto-concorso) del Regolamento per i contratti n. 192 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 marzo 1992, esecutiva dal 14 giugno 1992, così come modificato dalla deliberazione del Commissario straordinario del 5 aprile 1993. Le argomentazioni di cui sopra inerenti la necessità di un approfondimento particolare degli aspetti qualitativi del servizio nel caso degli appalti di cui si tratta inducono a proporre una modifica di tali norme, prevedendo l'introduzione tra i componenti di una figura con specifiche competenze tecniche in materia, come peraltro già regolamentato in materia di appalti di opere o di forniture.
    Tale figura sarà da individuarsi tra i funzionari di ruolo tecnico socio-assistenziale dell'Ente, addetti sia a livello centrale che circoscrizionale all'organizzazione dei servizi nella materia oggetto dell'appalto.



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    Particolare attenzione dovrà essere dedicata nella predisposizione dei capitolati alla definizione delle modalità di valutazione che la commissione dovrà adottare, sia relativamente all'idoneità del concorrente in sede di invito, sia alla qualità del progetto ed alla congruità del prezzo a seguito della presentazione delle offerte. Si ritiene infatti necessario adottare precauzioni affinché le necessarie verifiche non si limitino al riscontro, pur doveroso, del rispetto degli aspetti formali, ma accertino la sussistenza di caratteristiche sostanziali di qualità.
    A tale scopo dovranno pertanto essere attuate verifiche “sul campo”, condotte ad esempio attraverso il coinvolgimento dei servizi di territorio o mediante richiesta di pareri ad altri servizi pubblici o potranno essere utilizzati gli esiti di indagini di valutazione della qualità condotte con parametri di scientificità direttamente presso gli utenti del candidato fornitore sulla loro soddisfazione, a complemento di certificazioni relative ad esempio agli anni di esperienza.
    In particolare la valutazione del progetto non potrà limitarsi alla mera lettura del testo scritto: la commissione e l'eventuale sottocommissione tecnica all'uopo nominata per l'esame della documentazione dovranno innanzi tutto verificare la congruenza del progetto da un lato con le deliberazioni quadro sul servizio da darsi in gestione e dall'altro con le specifiche tecniche descritte nel capitolato ed in seguito acquisire, attraverso tutti i mezzi e le collaborazioni possibili, elementi oggettivi di valutazione sulla fattibilità del progetto nel territorio interessato e sulla effettiva capacità del concorrente a porlo in atto nel concreto.

5 - APPLICAZIONE DEL CONTRATTO: CONTROLLI E MODIFICHE

    L'esperienza maturata in materia sottolinea la necessità di prevedere sin dalla stesura del capitolato chiare modalità di verifica degli adempimenti oggetto del contratto, che investono azioni così delicate, nonchè possibilità di adeguamento alle nuove esigenze che dovessero sorgere nel corso della sua applicazione. Ciò vale anche per l'impiego in misura complementare di volontari, nei confronti del cui utilizzo vanno effettuati controlli.
    Quanto agli aspetti relativi al controllo dell'esecuzione del progetto, andranno specificati gli indicatori di qualità da definirsi preventivamente per ciascuna tipologia di servizio ed i soggetti incaricati del relativo monitoraggio. Nelle attività di verifica potranno anche essere coinvolte organizzazioni di volontariato, associazioni di categoria o essere previste vere e proprie indagini da svolgersi presso gli utenti del servizio stesso.
    Circa le modalità di verifica inerenti i rapporti finanziari, andranno previste periodiche verifiche dell'effettivo rispetto da parte degli aggiudicatari degli obblighi assunti in sede di gara con possibilità da parte dell'Amministrazione di richiedere la documentazione che lo comprovi (es. buste paga dei lavoratori).
    D'altro canto, in relazione alla durata del contratto, potrà essere introdotta la clausola di revisione prezzi di cui all'art. 6 comma 4 della Legge 24/12/93 n. 537 così come modificato dall'art. 44 L. 724/94, prevedendone eventualmente la periodicità ed indicando, ove possibile, gli elementi principali di rivalutazione del prezzo.


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    Quanto agli elementi di flessibilità da introdursi nei contratti, si potrà fare riferimento alle norme di cui all'art. 7, comma 2, lettere e) ed f) del D.L.vo 157/97, regolamentandone nel concreto l'applicabilità relativamente sia ai servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, sia ai nuovi servizi da rendersi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli originariamente aggiudicati nel limite dei tetti di spesa calcolabili a partire dall'importo di aggiudicazione (lett. e) ed in base alle percentuali previste nel capitolato originario (lett. f). In questi casi però occorrerà porre attenzione al fatto che la previsione di tale possibilità, secondo la normativa CEE, concorre alla stima del costo complessivo dei servizi e potrebbe pertanto incidere nell'identificazione delle norme di riferimento.
    Inoltre occorrerà distinguere tra le modifiche di natura permanente, operanti cioè fino alla scadenza del contratto, che andranno a rideterminare il contratto base e di conseguenza l'importo di aggiudicazione, da quelle di natura temporanea, operanti per un periodo limitato o relative solo ad una parte della prestazione (es. per le esigenze di singoli casi), che si configureranno come un affidamento autonomo a trattativa privata.

6 - PROROGA E RINNOVO

    Nella definizione della durata del contratto occorrerà avere riguardo alla determinazione anche di eventuali possibilità di proroga tecnica (ad es. per la durata necessaria a riaggiudicare il servizio) nonchè alla precisazione di eventuali modalità di rinnovo, introducendo nello specifico i criteri di valutazione della convenienza e del pubblico interesse di cui all'art. 6 comma 1 della Legge 24/12/93 n. 537 così come modificato dall'art. 44 Legge 724/94, specificando che la prestazione dovrà in questo caso essere resa alle medesime condizioni, in modo da consentire ai concorrenti una corretta previsione del prezzo in relazione anche alle caratteristiche definite per la clausola di revisione prezzi. In ogni caso, non essendo ammesso il rinnovo tacito dei contratti, le proroghe ed i rinnovi dovranno essere autorizzate con apposito provvedimento amministrativo.


L'ACCREDITAMENTO


    Quando l'Amministrazione intende acquistare solo una parte del servizio realizzato in proprio da terzi (es. affidamento di un singolo caso o comunque di un numero di casi inferiori alla capienza della struttura interessata) oppure non intende assicurare in toto un servizio a favore di una certa tipologia di utenza ma prevedere una sua compartecipazione alla spesa (es. assistenza domiciliare a nuclei familiari con reddito superiore alla soglia assistibile), può ricorrere, per la scelta dei contraenti, ad un sistema alternativo a quello degli appalti, che per analogia con quanto previsto dalla legislazione emanata in ambito sanitario (cfr. art. 8 D.L.vo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni) può essere denominato accreditamento.


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    Così come specificato dal D.P.R. 14 gennaio 1997, l'accreditamento consiste nella verifica del possesso di ulteriori requisiti di qualità dei fornitori, rispetto agli standard gestionali e strutturali che ne consentono il funzionamento, che andranno definiti con modalità omogenee a quelle utilizzate per l'individuazione delle specifiche tecniche dei capitolati d'appalto.
    Nel settore considerato, ciò significherà innanzitutto definire da parte dell'Amministrazione le caratteristiche desiderate, ulteriori rispetto alle previsioni della normativa regionale vigente in materia (ad es. D.G.R. n. 38-16335 del 29 giugno 1992 relativa agli standard di funzionamento dei presidi socio-assistenziali, ma anche altri atti attuativi del piano socio-assistenziale) e le procedure per accertarle.

1 - ALBI FORNITORI

    La modalità più agevole e sperimentata per introdurre questo sistema pare quella di procedere, analogamente a quanto previsto dall'art. 16 e 17 del Regolamento per i Contratti, all'istituzione di Albi dei prestatori di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a seconda delle tipologie di utenza, le cui caratteristiche dovranno essere specificate in ulteriori provvedimenti deliberativi di natura attuativa, a cui rifarsi per l'individuazione degli acquirenti da parte dei servizi pubblici e da mettere a disposizione degli utenti, qualora si intenda riservare a questi ultimi la scelta del prestatore di servizi.
    La possibilità di iscrizione agli albi dovrà risultare da avviso pubblico, periodicamente reiterato, che ne garantisca l'accesso al maggior numero possibile di fornitori. La verifica dei requisiti dovrà essere affidata ad una commissione valutatrice appositamente nominata con il compito sia di autorizzare l'iscrizione sia di procedere a periodiche verifiche in sede di aggiornamento generale e di controllo specifico del permanere dei requisiti richiesti , secondo le medesime modalità già previste al punto 5 per le prestazioni aggiudicate mediante gara d'appalto.
    Nelle more dell'istituzione di questo sistema, date le garanzie di pubblicità che tale procedura richiede, si stabilisce che, a titolo di sperimentazione, l'albo dei fornitori possa utilmente essere costituito in una prima fase dall'elenco dei concorrenti ad una gara d'appalto, effettuata nell'ultimo anno e per la concessione dei medesimi servizi, che abbiano riportato il punteggio minimo previsto per la validità dell'offerta.

2 - UTILIZZO DA PARTE DEI SERVIZI PUBBLICI

    Il sistema dell'accreditamento non può comunque derogare al rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità nella scelta, che regolano i comportamenti e gli atti della Pubblica Amministrazione.
    Pertanto l'impostazione stessa dell'albo dovrà essere studiata in modo da consentire agevolmente l'identificazione dei potenziali fornitori del servizio, suddividendoli per sottocategorie in relazione ad esempio alla tipologia degli utenti, alle modalità organizzative, ecc.



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    A fronte di questa classificazione, le modalità di scelta del contraente si configureranno come una trattativa privata tra l'amministrazione ed i potenziali fornitori, il cui esito andrà formalizzato con provvedimento di individuazione del beneficiario. A parità di condizioni di qualità e di prezzo tra più fornitori andranno adottate forme di rotazione nell'aggiudicazione.

3 - UTILIZZO DA PARTE DEGLI UTENTI

    Qualora la tipologia di servizio o degli utenti interessati suggerisca l'opportunità di delegare a questi ultimi la scelta del prestatore di servizi, l'albo assume il ruolo di una certificazione di qualità che l'Amministrazione fornisce al cittadino, garantendone tra l'altro anche il monitoraggio costante.
    L'utilizzo da parte dell'utente di un fornitore accreditato può inoltre costituire una precondizione nei casi in cui l'Amministrazione intenda compartecipare alla spesa del servizio mediante la corresponsione al cittadino di “assegni servizio” (voucher sociali).
    Quest'ultimo strumento, sperimentato finora solamente in materia di fornitura del servizio taxi, potrà nel prossimo futuro essere esteso anche ad altre prestazioni con modalità da definirsi in relazione allo specifico servizio di cui trattasi: in particolare, in una prima fase sperimentale, si prevede che i cittadini, aventi diritto all'erogazione del servizio(a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa) possano esercitare la facoltà di scelta del fornitore solo dopo un periodo di tre mesi di fruizione del servizio scelto dall'Amministrazione (sia esso erogato direttamente o dagli enti convenzionati), a cui decidano espressamente di rinunciare.
    Il meccanismo degli assegni servizio comporta la stipula tra l'Amministrazione ed i fornitori accreditati di un particolare contratto, che preveda la liquidazione degli importi relativi agli assegni di servizio “spesi” presso di loro dagli utenti.
    La presente deliberazione viene trasmessa, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del Decentramento, alle Circoscrizioni per il prescritto parere.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;


98 05122/19
13

    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per le motivazioni sopradescritte, gli indirizzi e le norme generali esposti in narrativa relativi a criteri e procedure per l'affidamento a terzi della gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari;
2)    di apportare al regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione citata in narrativa le seguenti modifiche ed integrazioni:
    -    art. 14 punto 5 : aggiungere “ed uno almeno con competenze tecniche, per quanto concerne i servizi socio-assistenziali”;
    -    art. 19 punto 4: aggiungere “ ovvero un funzionario tecnico addetto ai servizi socio- assistenziali negli appalti di competenza della Divisione Servizi Socio-Assistenziali o delle Circoscrizioni nelle suddette materie”;
3)    di approvare il capitolato tipo per gli appalti concorso relativi alla gestione di servizi socio- assistenziali e socio-sanitari di cui all'allegato 1 facente parte integrante del presente atto deliberativo (all. 1 - n. ) .
    Il presente provvedimento non comporta spesa.
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