Divisione Urbanistica
98 04757/20

Settore Procedure Amm.ve Edilizie

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 LUGLIO 1998


Testo coordinato ai sensi dell'art. 14 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: SOCIETA' A.P.I. - ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A. - NUOVO IMPIANTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE AD USO PUBBLICO IN TORINO - STR. DELL'AEROPORTO S.P. PER BORGARO AL KM. 8 + 142. APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    La Società A.P.I. - Anonima Petroli Italiana S.p.A. - cod.fisc. 00441670585, con istanza presentata in data 20 gennaio 1997 alla competente Regione Piemonte - Assessorato Commercio, Artigianato, Caccia e Pesca e conseguentemente al Comune di Torino in data 21 febbraio 1997 prot. 97/10/1384, ha chiesto il rilascio di una nuova concessione per l'installazione di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico su nuova localizzazione in Torino, str. dell'Aeroporto S.P. per Borgaro al Km. 8+142, su suolo privato destinato secondo il P.R.G. ad area per servizi S. area a parco P. 33, parchi pubblici urbani e comprensoriali, utilizzazione edificatoria 0,005 mq. SLP su mq. ST, fascia di rispetto stradale, fascia di rispetto elettrodotto. L'area oggetto d'intervento insiste su fascia di rispetto stradale e di elettrodotto.
    La realizzazione del nuovo impianto è richiesta mediante utilizzazione delle concessioni all'esercizio degli impianti di proprietà della Società istante, uno sito in Torino - corso Regina Margherita 290 (codice reg. n. 12720453 autorizzato con D.P. n. 8191 dell'8 marzo 1973) - incompatibile col sito secondo la deliberazione del Consiglio Comunale del 15 aprile 1987, oggetto di ordinanza di rimozione ai sensi dell'art. 15 della deliberazione C.R. n. 369-6942 del 26 maggio 1992 e l'altro sito in Pinerolo via Saluzzo 80 (cod. reg. 11910001);
    In merito alla realizzazione del nuovo impianto si sono espressi favorevolmente la Provincia di Torino Programmazione Viabilità e Progetti Speciali in data 14 aprile 1997 prot. 57815, l'Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A. in data 13 giugno 1997 prot. 6740, l'Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A. in data 3 novembre 1997 prot. 16345/EE e la Società Italiana per il Gas in data 6 giugno 1997 prot. 97163HDCO762.
    Come noto l'istruttoria per l'insediamento del nuovo impianto ha comportato l'esame della pratica da parte dei competenti Settori Tecnici Comunali (VII Piani Regolatori) IX Viabilità, III




Suolo Pubblico e VIII Edilizia Privata) sulla base dei quali è stato predisposto il parere conclusivo in data 11 febbraio 1998 prima del giorno 20 marzo 1998, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 32/98.
    La Regione a sua volta ha emesso la Determinazione n. 129 del 9 marzo 1998 per concedere alla Soc. A.P.I. - Anonima Petroli Italiana S.p.A. - l'installazione e la gestione nel Comune di Torino in str. dell'Aeroporto S.P. per Borgaro Km. 8+142, di un nuovo impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico.
    Visto il contratto di locazione sottoposto a condizione sospensiva tra il signor Bonicatti Vincenzo e la Società A.P.I. - Anonima Petroli Italiana S.p.A. - registrato in Torino il 26 giugno 1995 rep. n. 102905 racc. n. 8634 e fermo restando il mantenimento del legittimo godimento dell'area da parte del concessionario.
    Visto il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario del 12 marzo 1997.
    Visto che con il N.P.R.G., la suddivisione in zone omogenee non è più operante nè è prevista una nuova classificazione, il Settore III Suolo Pubblico ha espresso in data 11 febbraio 1998 parere favorevole precisando che le distanze dagli impianti più vicini superano quella prevista dalla zona omogenea più elevata.
    Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Igienico Edilizia nella seduta del 22 gennaio 1998.
    Richiamato il citato parere favorevole espresso, ai sensi della vigente normativa, dal Comune di Torino alla Regione Piemonte in data 26 febbraio 1998.
    Visto la Determina Regionale n. 129 del 9 marzo 1998 già sopra indicato;
    Visto il D.L. 26 ottobre 1970 n. 745;
    Vista la Legge 18 dicembre 1970 n. 1034;
    Visto il D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269;
    Visto il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
    Visto il D.P.C.M. 11 settembre 1989;
    Vista la circolare ministeriale n. 213F del 20 marzo 1990;
    Vista la circolare P.G.R. n. 18/CAP del 24 luglio 1990;
    Vista la Legge Regionale 23 ottobre 1991, n. 52;
    Vista la deliberazione C.R. 26 maggio 1992 n. 369-6942;
    Vista la documentazione allegata alla domanda ed esaminati gli atti istruttori dai quali risulta che:
-    all'atto della presentazione dell'istanza, l'impianto sito in Torino corso Regina Margherita 290, utilizzato al fine della realizzazione del nuovo punto vendita risultava in continuo e regolare esercizio;
-    che sussistono gli altri presupposti e le condizioni prescritte dalla normativa di attuazione del Piano Regionale e del D.P.C.M. 11 settembre 1989 sopra richiamati, per autorizzare l'intervento richiesto.

    Visto l'art. 16 comma 1° del Decreto Legge 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in Legge 18 dicembre 1970 n. 1034, il quale statuisce che l'attività inerente all'installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione ad uso pubblico costituisce pubblico servizio.
    Visto l'accettazione della precarietà dell'opera da parte del richiedente del 1° aprile 1998 con la quale sono state accettate le correlative condizioni e l'attuale canone, le cui tariffe sono state fissate da deliberazione del Commissario Prefettizio del 7 gennaio 1993 (mecc. 9300185/20).
    Tenuto conto che ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 1978 punto 12, le concentrazioni di due o più impianti in uno unico devono essere incoraggiate e prese in esame in via prioritaria.
    Considerato altresì che la concentrazione tende a realizzare, con la riduzione dei punti vendita, le finalità espresse dalle direttive del Governo Centrale e atteso che la Società A.P.I. ha già provveduto anche a presentare all'ufficio comunale piano smantellamenti propri impianti, in ottemperanza al recente citato decreto legislativo n. 32 dell'11 febbraio 1998.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, a titolo precario, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione ad uso pubblico, in Torino str. dell'Aeroporto S.P. per Borgaro al Km. 8+142 in concessione alla Società A.P.I. - Anonima Petroli Italiana S.p.A., cod. fisc. 00441670585, con sede legale in Milano - corso d'Italia n. 6 - e recapito in Milano - piazza Velasca n. 4, previo contestuale smantellamento dell'impianto sito in Torino corso Regina Margherita n. 290 (cod. reg. n. 12720453).
    Il nuovo punto vendita sarà costituito dalle seguenti strutture:
    -    n. 2 colonnine multiprodotto bifacciale per benzina super, super senza piombo e gasolio;

    -    n. 1 colonnina a doppia erogazione per gasolio/gasolio;
    -    n. 1 colonnina mobile ad uso promiscuo per miscela e super;
    -    n. 2 serbatoi da mc. 15,00 cad per benzina super;
    -    n. 2 serbatoi da mc. 15,00 cad. per benzina super senza piombo;
    -    n. 2 serbatoi da mc. 15,00 cad. per gasolio;
    -    n. 1 serbatoio da mc. 3.00 per la raccolta di olio esausto;
    -    dispositivo self-service pre-pagamento;
    -    olii lubrificanti in confezioni sigillate per mc. 3.00;
    e dalle relative opere edilizie di pertinenza;
    -    locale gestore -                    (mq. 50);
    -    pensilina -                        (mq. 10);
    -    pensilina/tettoia di protezione -        (mq. 156,60);
    -    nicchia ricovero compressore -        (mq. 3,60);
    -    box prefab bricato per magazzini -         (mq. 15,12);
    mediante l'utilizzazione delle concessioni di proprietà della stessa Società afferenti gli impianti ubicati uno in Torino corso Regina Margherita n. 290 (cod. reg. n. 12720453) e l'altro in Pinerolo via Saluzzo n. 80 (cod. reg. n. 11910001);
2)    di rilasciare successivamente la concessione edilizia in linea precaria alle seguenti condizioni:
    -    che sia corrisposto alla Città il canone annuo di Lire 2.331.280 a riconoscimento della precarietà della concessione;
    -    che sia mantenuto il legittimo godimento dell'area da parte del concessionario;
    -    cha siano corrisposti alla Città altri maggiori o minori importi nel caso di modifiche alle vigenti tariffe.
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