Consiglio Comunale                                         9804484/02

C I T T A' D I T O R I N O

ORDINE DEL GIORNO

Approvato dal Consiglio Comunale il 1° giugno 1998

OGGETTO: MODIFICA DEI REQUISITI E DEGLI STANDARDS ASSISTENZIALI NELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.) E NELLE RESIDENZE ASSISTENZIALI FLESSIBILI (R.A.F.); GESTIONE SANITARIA DELLE R.S.A..

    “Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

-    la D.G.R. n. 41.4233 del 9.1.95, L.R. 37/90 Progetto Obiettivo “Tutela della salute degli anziani” deliberazione attuativa relativa alle attività svolte nelle strutture residenziali stabilisce che la rete delle strutture per soggetti anziani non autosufficienti sia costituita dalle R.S.A. e dalle R.A.F.;
-    gli anziani malati cronici non autosufficienti, sempre più numerosi nella nostra città, dopo essere stati visitati dalle Unità Valutative Geriatriche sono collocati in lista di attesa per essere ospitati nelle R.S.A. e nelle R.A.F.;
-    attualmente il numero di persone anziane ospitate in tali strutture pubbliche e private è comunque cospicuo;
-    pur essendo differenti sia le forme istituzionali delle strutture di ricovero (pubbliche comunali, IPAB, ASL, private), che le relative modalità gestionali e che lo sono altresì i conseguenti costi dichiarati ed i contributi chiesti agli ospiti ed ai familiari, le condizioni delle persone anziane malate risultano simili in tutte le situazioni di ricovero (quasi tutti gli ospiti delle R.S.A. sono affetti da pluripatologie acute e croniche, demenze senili, ecc.);

PREMESSO INOLTRE CHE

-    in specifico le R.S.A. sono definite nella D.G.R. citata “a prevalente valenza sanitaria” e sono destinate ad anziani non autosufficienti, non assistibili a domicilio, per il trattamento della fase post acuta;

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CONSIDERATO CHE

-    la Giunta Regionale, con deliberazione n. 113 15760 del 30.12.96, ha consentito agli enti gestori delle attività socio assistenziali di stipulare convenzioni per prestazioni socio assistenziali, debitamente motivate, con gli enti gestori di R.S.A. e R.A.F. per tariffe superiori sino ad un massimo del 30% di quelle previste dalla D.G.R. n. 41 42433 del 9.1.95, citata in premessa, riconoscendo, di fatto, l'inadeguatezza degli standards assistenziali fissati, sia per quanto concerne le prestazioni sanitarie che per quelle socio assistenziali;
-    a questo proposito si ricorda che il numero delle persone anziane malate, colpite da patologie acute e croniche aumenterà sempre di più e che richiederà un livello di assistenza sanitaria adeguato al bisogno e soprattutto continuativo;

IMPEGNA

il Sindaco e l'Assessore competente, sulla base dell'esperienza di gestione di strutture che il Comune ha maturato in questi anni e tenendo in attenta considerazione la valutazione dei reali bisogni della popolazione anziana malata non autosufficiente, ad intervenire presso la Regione Piemonte per chiedere che:
-    sia garantito, in considerazione delle esigenze delle persone anziane malate, il diritto alle cure sanitarie e la conseguente gestione sanitaria delle R.S.A.;
-    siano al più presto modificati i requisiti e gli standards gestionali delle R.S.A. e delle R.A.F., prevedendo un consistente incremento delle prestazioni sanitarie e assistenziali;
-    siano, su tutto il territorio regionale, uniformate le quote sanitarie e le rette assistenziali;
-    si impedisca che eventuali aumenti dei costi si scarichino sulla retta assistenziale.”