Divisione Servizi Culturali
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Settore Promozione Culturale
AA

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 GIUGNO 1998

(proposta dalla G.C. 19 maggio 1998)

OGGETTO: GIORNI D'ESTATE 98. CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E COMUNI DI MONCALIERI E NICHELINO PER LA GESTIONE CONGIUNTA DI MANIFESTAZIONI ESTIVE. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI.

    Proposta dell'Assessore Perone.

    Si ritiene, nell'ambito della manifestazione estiva Giorni d'Estate di proseguire la positiva esperienza di collaborazione con alcuni comuni della cintura torinese, con l'intento di offrire in modo coordinato un programma di manifestazioni ai cittadini di tutta l'area metropolitana.
    I due anni di sperimentazione, considerati dai Comuni firmatari della Convenzione un periodo indispensabile per verificare l'effettiva validità del progetto di gestione congiunta di punti spettacolo hanno dato esito positivo, poiché è stata verificata la congruità delle ipotesi di lavoro con le finalità definite nella precedente convenzione.
    In particolare è stata assodata la convenienza, sia da un punto di vista culturale che economico, di un lavoro in collaborazione tra Comuni diversi, tanto che tale metodologia si è allargata dando vita ad altri accordi.
    L'esperienza condotta impone necessariamente un salto di qualità, per arrivare alla rielaborazione di un nuovo percorso di lavoro. Pertanto è stato proposto dal Comune di Torino ai Comuni di Moncalieri e Nichelino, Borgaro Torinese e Caselle Torinese, Collegno, la cogestione di alcuni punti spettacolo, ridefinendo le finalità e gli obiettivi da raggiungere nell'arco di tre anni, durata prevista della convenzione, parte integrante del presente atto.
    In particolare le iniziative oggetto della gestione congiunta dovranno offrire una eccellenza e unicità di programmazione tale da configurarsi come riferimento almeno regionale per tipologia di spettacolo.
    I Comuni firmatari dovranno individuare e mettere in atto le procedure più opportune per garantire la necessaria trasparenza e efficienza amministrativa.
    Parallelamente a questi due punti cardine, sarà necessario identificare opportuni strumenti

atti a verificare la congruità del lavoro svolto con gli obiettivi stabiliti.



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    Quale ulteriore sviluppo del lavoro svolto nelle precedenti edizioni, si ritiene di delineare una proposta culturale incentrata sul teatro nelle sue forme meno accademiche, dal teatro di strada alla clownerie, dalla commedia dell'arte a testi di avanguardia, dove il rapporto con il pubblico e con lo spazio circostante, assunto a scenografica, diventano elementi fondamentali e di forte impatto emotivo.
    Da quest'anno accanto ai Comuni di Torino e di Moncalieri, che hanno promosso le due precedenti edizioni, si affianca il Comune di Nichelino. La Convenzione, che si allega al presente provvedimento deliberativo, costituendone parte integrante, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, diventa lo strumento amministrativo attraverso il quale si realizza la gestione congiunta dell'iniziativa.
    La Convenzione ha durata di anni tre a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento deliberativo, salvo non intervenga esplicita rinuncia sei mesi prima della scadenza annuale della stessa.
    L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso oltre che per le obbligazioni con effetti permanenti eventualmente assunte.
    La collaborazione dei Comuni firmatari della presente convenzione potrà trovare altri momenti e contenuti sui quali realizzare iniziative comuni e potrà essere allargata ad altri Comuni eventualmente interessati.
    Un separato atto deliberativo individuerà l'ente gestore con le modalità previste dall'articolo 6 e definirà l'impegno economico della civica Amministrazione ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare la Convenzione, allegata al presente provvedimento deliberativo (all. 1 - n. ) e che ne costituisce parte integrante, stipulata tra il Comune di Torino ed i Comuni di Moncalieri e Nichelino, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 142 dell'8 giugno 1990, per la gestione congiunta delle manifestazioni estive.



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    Apposito separato atto deliberativo individuerà l'ente gestore con le modalità previste dall'articolo 6 e definirà l'impegno economico della civica Amministrazione ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione;
2)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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